Cassazione Civile, Ordinanza n. 22594/2024 del 09/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IVA relativo all'annualità 2008, emesso a seguito di verifiche della Guardia di Finanza su cessioni di oro effettuate tra il 2008 e il 2012. L'Amministrazione assumeva che le operazioni fatturate senza IVA non potessero beneficiare del regime di inversione contabile (reverse charge) di cui all'art. 17, comma 5, d.P.R. n. 633/1972, perché l'oggetto delle cessioni non era costituito da rottami d'oro o semilavorati, ma in larga parte da gioielli usati, e perché il cessionario svolgeva anche attività di commercializzazione di prodotti preziosi. In appello l'Ufficio contestava la decisione favorevole al contribuente, sostenendo che per applicare il reverse charge fosse necessario che il cessionario svolgesse direttamente attività di fusione e trasformazione industriale. Il contribuente resistette e propose ricorso incidentale condizionato con due motivi: denunciò, da un lato, la nullità della sentenza per motivazione apparente sul dedotto difetto di sottoscrizione dell'atto impositivo e, dall'altro, l'omesso esame della circostanza che la società cessionaria commercializzasse prodotti preziosi. In cassazione l'Agenzia dedusse due motivi: violazione dell'art. 17, comma 5, d.P.R. n. 633/1972 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. per avere la CTR ritenuto applicabile il reverse charge; il contribuente resistette e formulò ricorso incidentale condizionato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in base alla disciplina unionale e nazionale, ai fini del reverse charge sulle cessioni di oro rilevano la purezza del bene e la sua non immediata destinazione al consumo, non essendo invece necessario che il cessionario svolga direttamente l'attività di trasformazione o fusione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo dell'Agenzia, perché la motivazione della sentenza impugnata non era meramente apparente né sotto la soglia del minimo costituzionale. Il ricorso incidentale condizionato del contribuente è stato dichiarato assorbito. Le spese sono state regolate secondo soccombenza, con condanna dell'Agenzia.
Norme richiamate
art. 17, comma 5, d.P.R. n. 633/1972
"per le cessioni imponibili di oro da investimento ... nonché per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario"
La norma va interpretata in senso conforme alla disciplina unionale: il reverse charge si applica quando il bene ceduto ha determinati requisiti di purezza ed è non immediatamente destinato al consumo, senza che sia necessario che il cessionario esegua direttamente la trasformazione del materiale aurifero.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la CTR avrebbe errato nella valutazione dei presupposti fattuali del reverse charge; la Corte non ne fa applicazione autonoma, ritenendo corretto l'accertamento di merito.
Richiamato nel primo motivo del ricorso principale in tema di presunzioni; la censura è stata respinta insieme alla doglianza principale sulla disciplina IVA.
Richiamato nel primo motivo del ricorso principale in tema di presunzioni; la Corte non ravvisa violazioni della disciplina presuntiva.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge dedotto dall'Agenzia.
Dopo la riforma, il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale; non sono ammissibili censure di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
art. 36, comma 1, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992
Richiamato nel ricorso incidentale condizionato per dedurre la nullità della sentenza tributaria per carenza di motivazione.
Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza; la Corte esclude il vizio denunciato.
Richiamato nel ricorso incidentale condizionato a sostegno della censura di motivazione insufficiente.
art. 111 Cost.
Usato dalla Corte come parametro del "minimo costituzionale" della motivazione.
Direttiva 2006/112/CE, art. 198, paragrafo 2
Consente agli Stati membri di designare il cessionario come debitore dell'IVA nelle cessioni di materiale d'oro o prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi; la sua finalità è prevenire frodi fiscali e la norma va interpretata secondo lettera, contesto e scopo.
Direttiva 2006/112/CE, art. 199, paragrafo 1, lettera d)
Richiamata per il diverso meccanismo del reverse charge in altri settori; conferma che la disciplina interna si coordina con le facoltà riconosciute agli Stati membri dal diritto unionale.
Direttiva 2006/112/CE, art. 14, paragrafo 1
La nozione di cessione di beni è il trasferimento del potere di disporre del bene materiale come proprietario; il contesto serve a delimitare l'ambito applicativo delle operazioni rilevanti.
L. 17 gennaio 2000, n. 7, art. 1
La definizione interna di oro distingue l'oro da investimento dal materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale, anche in forma di semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi o in qualunque altra forma e purezza.
art. 193 Direttiva 2006/112/CE
È il principio generale per cui l'IVA è dovuta dal soggetto passivo che effettua la cessione; l'art. 198, paragrafo 2, introduce una deroga da interpretarsi restrittivamente ma senza svuotarne l'efficacia.
art. 21, paragrafo 1, lettera a), Sesta direttiva
Richiamato nel percorso normativo europeo come regola derogata dalla facoltà di inversione contabile.
art. 26 ter della Sesta direttiva
Disposizione richiamata per il previgente quadro europeo sul reverse charge nelle cessioni di materiale d'oro e prodotti semilavorati.
Massime di principio
- Nel regime IVA delle cessioni di oro, il reverse charge non dipende dal fatto che il cessionario esegua personalmente la fusione o la trasformazione del bene ceduto, ma dalla natura del bene e dai requisiti oggettivi previsti dalla norma.
- Ai fini dell'art. 17, comma 5, d.P.R. n. 633/1972, sono decisivi la purezza dell'oro e la non immediata destinazione al consumo del bene; se tali requisiti ricorrono, si applica il reverse charge, altrimenti opera il diverso regime del margine.
- Le norme interne sul reverse charge devono essere lette in conformità alla disciplina unionale e alla ratio antifrode che le ispira, privilegiando un'interpretazione funzionale coerente con la finalità di prevenire evasioni fiscali.
- Nel ricorso per cassazione, la censura di vizio motivazionale è ammissibile solo entro il perimetro del minimo costituzionale: è inammissibile quando mira a sollecitare una nuova valutazione del merito o a denunciare una mera insufficienza della motivazione.
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