Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 12/01/2025 n. 800 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

ATIVA ha impugnato l’avviso di accertamento n. 325/2013 per la TOSAP 2013, relativa all’occupazione di 453 m² del soprassuolo della strada comunale di via Pianezza a Collegno mediante un cavalcavia autostradale. La pretesa complessiva era di € 20.497,00: € 8.756,49 di tassa, € 345,73 di interessi, € 11.383,44 di sanzioni per omessa denuncia e omesso versamento e € 11,00 di spese di notifica. Dopo il rigetto del ricorso da parte della CTP di Torino e dell’appello da parte della CTR Piemonte, ATIVA ha proposto tre motivi: omessa pronuncia e omesso esame sulla presunta mancanza di effettiva sottrazione all’uso pubblico e sulla titolarità dell’area; difetto di prova e di motivazione dell’accertamento, anche quanto alla superficie e al criterio di calcolo; infine, spettanza dell’esenzione TOSAP prevista per gli enti pubblici, in ragione della natura pubblica dell’opera e della sua funzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile quanto al vizio di omesso esame, per la preclusione della doppia conforme non superata da ATIVA, e infondato per il resto: la costruzione del viadotto occupa stabilmente il soprassuolo e ne limita l’uso futuro, mentre la strada comunale sottostante non passa automaticamente allo Stato o alla concessionaria. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, per la medesima preclusione, e comunque infondato: l’avviso indicava gli elementi necessari per comprendere e contestare la pretesa; la motivazione dell’atto va distinta dalla prova processuale, e la censura non dimostrava un’inversione dell’onere probatorio sindacabile in Cassazione. Il terzo motivo è stato rigettato: la concessionaria, soggetto distinto dall’ente pubblico e operante autonomamente con gestione economica dell’opera, è soggetto passivo della TOSAP; la finalità pubblica del servizio e la proprietà demaniale del viadotto non comportano l’esenzione. ATIVA è stata condannata a pagare a I.C.A. € 200,00 per esborsi e € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto. Nessuna statuizione sulle spese nei confronti del Comune, non costituito in Cassazione.

Norme richiamate

  • Art. 348-ter, quinto comma, c.p.c. (doppia conforme)

    il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all' art. 360 , primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (...) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse

    Quando le decisioni di primo e secondo grado si fondano sulle stesse ragioni di fatto, il ricorrente in Cassazione deve indicare e dimostrare le eventuali differenze per poter denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo; in mancanza, la censura è inammissibile.

  • Art. 38, comma 2, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    L’occupazione di suolo o soprassuolo comunale da parte della concessionaria autostradale rientra nel presupposto della TOSAP anche quando l’opera è destinata a un servizio di pubblica utilità.

  • Art. 39, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    La tassa è dovuta al Comune o alla Provincia dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio

    È soggetto passivo il titolare della concessione o, se manca, chi occupa di fatto; l’importo è rapportato alla superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico. La funzione pubblica dell’attività non elimina l’obbligo tributario.

  • Art. 49, comma 1, lettera a), D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    l'esenzione prevista dall'art. 49, lett. a, del D.Lgs. 30 dicembre 1993, n. 507, giacché l'occupazione medesima deve considerarsi propria della società concessionaria e va, dunque, assoggettata alla tassa

    L’esenzione prevista per gli enti pubblici non si estende alla società concessionaria, soggetto distinto che occupa e gestisce l’opera in autonomia. La demanialità del bene e il perseguimento di un interesse generale non bastano a rendere applicabile l’esenzione.

  • Artt. 46 e 47, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    La tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 46 è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade comunali o provinciali per la parte di esse effettivamente occupata

    La disciplina riguarda le occupazioni del soprassuolo e va coordinata con le disposizioni che commisurano la tassa all’occupazione effettiva. Per un manufatto come un viadotto, la superficie occupata può essere indicata in metri quadrati, considerando le dimensioni dell’area interessata.

  • Art. 51, comma 2, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento

    L’avviso deve indicare la tassa, le sanzioni e gli interessi liquidati e il termine di pagamento; nel caso concreto, gli elementi riportati hanno consentito alla contribuente di comprendere e contestare la pretesa.

  • Art. 42, commi 4 e 5, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    La tassa si determina in base all'effettiva occupazione, espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.

    La quantificazione deve fare riferimento alla consistenza effettiva dell’occupazione, espressa in metri quadrati o lineari; per la superficie eccedente mille metri quadrati è prevista la riduzione indicata dal comma 5.

  • Art. 7, comma 1, legge 27 luglio 2000, n. 212

    mentre richiede l'allegazione dell'atto a cui l'avviso si riferisce, sempre che non sia già stato portato a conoscenza dall'interessato o l'avviso ne riproduca il contenuto essenziale, prevede soltanto l'indicazione dei mezzi di prova, che potranno essere prodotti o acquisiti nell'eventuale processo a seguito dell'impugnazione dell'atto impositivo

    La motivazione dell’atto deve rendere conoscibili i fatti e le ragioni giuridiche della pretesa, ma non deve contenere già la prova completa della stessa: è sufficiente indicare i mezzi di prova, che potranno essere prodotti o acquisiti nel processo.

  • Art. 2697 c.c.

    l'infrazione alla regola generale dell' art. 2697 cod. civ. (...) si può configurare soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare

    La violazione delle regole sull’onere della prova ricorre se il giudice la pone a carico della parte sbagliata; non ricorre, invece, quando il giudice ritiene erroneamente che la parte onerata abbia provato i fatti, trattandosi di valutazione dell’esito probatorio.

  • Art. 840 c.c.

    per quanto concerne le strade, vale il regime generale dell' art. 840 cod. civ., con estensione usque ad sideras et ad inferos della relativa proprietà

    La proprietà della strada si estende, in linea generale, anche allo spazio sovrastante; la costruzione di un viadotto autostradale non determina però, di per sé, il trasferimento della strada comunale sottostante allo Stato o al concessionario.

  • Art. 822 c.c.

    le strade, le autostrade e le strade ferrate fanno parte del demanio pubblico se appartengono allo Stato e, cioè, rientrano nel demanio pubblico statale meramente eventuale, il che non esclude, quindi, che la strada su cui insiste il cavalcavia dell'autostrada appartenga ad altro ente

    La classificazione di una strada come bene demaniale statale presuppone che essa appartenga allo Stato; una strada interessata da un’opera autostradale può restare di proprietà dell’ente territoriale, in mancanza di un trasferimento.

  • Art. 11, legge 24 luglio 1961, n. 729

    l'art. 11 della legge 24 luglio 1961, n. 729, prevedeva l'esecuzione di procedure espropriative per la realizzazione delle opere necessarie per la costruzione delle autostrade previste dalla predetta legge

    La costruzione delle autostrade richiedeva procedure espropriative: la sola previsione o realizzazione dell’opera non trasferisce automaticamente allo Stato la proprietà delle strade comunali interessate.

  • Art. 12, comma 4, legge 24 luglio 1961, n. 729

    nel prevedere che gli enti proprietari potevano prescrivere esclusivamente le cautele da osservare e le opere provvisionali da eseguire durante la costruzione delle opere, conferma la possibile appartenenza del tratto di strada ad amministrazioni diverse dallo Stato, quali gli enti territoriali

    La norma presuppone che le strade interessate dai lavori autostradali possano appartenere a enti diversi dallo Stato e non stabilisce un trasferimento automatico della proprietà.

  • Art. 22, legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F

    la presunzione di demanialità, che è stabilita dall' art. 22 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, non si riferisce ad ogni area comunicante con la strada pubblica, ma solo a quelle che, per l'immediata accessibilità, integrano la funzione viaria della rete stradale, in guisa da costituire pertinenza della strada

    La presunzione di demanialità riguarda le aree che costituiscono effettive pertinenze stradali, non qualsiasi area vicina o sovrastata da una strada pubblica. Per le altre aree occorre un titolo o un fatto idoneo a trasferirne la proprietà alla pubblica amministrazione.

  • Art. 25, comma 1-ter, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    le strutture dei sottopassi e sovrappassi di strade di tipo A e B con strade di tipo inferiore, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità degli enti proprietari delle strade di tipo A e B, anche quando tali enti rilasciano la concessione all'attraversamento

    La disposizione attribuisce agli enti proprietari delle strade di tipo A e B la titolarità delle strutture dei sovrappassi e sottopassi, ma non trasferisce loro la proprietà delle strade di tipo inferiore attraversate.

  • Art. 112 c.p.c.

    la sentenza impugnata presenta una motivazione puntuale e diffusa, che consente di individuare con precisione i presupposti fattuali (...) e le argomentazioni giuridiche della decisione, confrontandosi, in conformità all' art. 112 cod. proc. civ., con tutte le questioni sollevate dall'appellante

    Non vi è omessa pronuncia quando la sentenza affronta le questioni sollevate, anche se la parte non condivide la soluzione data dal giudice.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso

    In caso di rigetto del ricorso, sussistendone i presupposti, la parte ricorrente deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Un cavalcavia che sovrasta una strada comunale può integrare un’occupazione tassabile del soprassuolo: la stabile presenza dell’opera limita la futura utilizzabilità dello spazio pubblico e la sottrazione all’uso collettivo può risultare dalla natura stessa del manufatto.
  • La realizzazione di un’autostrada e la proprietà statale del viadotto non trasferiscono automaticamente allo Stato o al concessionario la proprietà della strada comunale sottostante. Per affermare il trasferimento occorre un titolo idoneo; la proprietà della struttura e quella della strada attraversata vanno tenute distinte.
  • La società concessionaria è, di regola, soggetto passivo della TOSAP per l’occupazione che realizza o gestisce in autonomia. Il fine pubblico dell’infrastruttura, la demanialità del manufatto e il fatto che la concessione provenga dallo Stato non equivalgono all’esenzione riservata agli enti pubblici.
  • La motivazione dell’avviso e la prova della pretesa sono piani distinti: l’atto deve rendere comprensibili gli elementi essenziali della richiesta, mentre la prova può essere fornita o acquisita nel giudizio. L’onere di provare l’effettiva occupazione e la sua misura resta a carico dell’ente impositore, ma la contestazione dell’apprezzamento delle prove non coincide con la violazione delle regole sull’onere probatorio.
  • In presenza di una doppia conforme, il motivo di Cassazione basato sull’omesso esame di un fatto decisivo richiede di indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito; se tale differenza non è dimostrata, il motivo è inammissibile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.