Sentenza del 20/03/2015 n. 5632 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Per gli anni d’imposta 1999 e 2000 la D.T.E. aveva fatturato cessioni dichiarate non imponibili come operazioni intracomunitarie, indicando i numeri IVA di un cessionario austriaco e di uno spagnolo. I numeri risultavano cancellati prima delle vendite: l’attività del cessionario austriaco era cessata il 23 giugno 1999, mentre quella del cessionario spagnolo era cessata il 27 gennaio 1999. L’Agenzia recuperava l’IVA e applicava sanzioni. In appello il recupero dell’imposta era stato confermato, ma le sanzioni erano state annullate per buona fede della società. L’Agenzia ha contestato tale esimente, sostenendo che la cedente avrebbe dovuto verificare i codici IVA e che l’omissione era negligente. La D.T.E., con ricorso incidentale, ha dedotto la violazione del contraddittorio per mancata redazione di un ulteriore PVC e l’erronea prevalenza attribuita alla cessazione formale delle partite IVA, senza valutare la sostanza delle cessioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale dell’Agenzia, dichiarato assorbiti gli altri motivi principali e rigettato entrambi i motivi del ricorso incidentale. Ha ritenuto non provato che i cessionari fossero soggetti passivi che acquistavano i beni nell’ambito delle proprie imprese; la D.T.E. non aveva verificato la validità dei codici IVA e non aveva fornito prova sufficiente dei requisiti sostanziali delle cessioni intracomunitarie. Ha inoltre escluso la buona fede, perché la società avrebbe potuto verificare preventivamente i codici presso l’amministrazione finanziaria. La censura sul contraddittorio è stata respinta anche perché non era stato dimostrato che l’irregolarità potesse condurre a un esito diverso; il motivo sulla valutazione sostanziale delle cessioni è stato respinto per carenza di prova e di autosufficienza. La sentenza d’appello è stata cassata limitatamente alle sanzioni e la domanda della contribuente è stata definitivamente rigettata anche su tale punto. La D.T.E. è stata condannata alle spese di cassazione, liquidate in 7.290 euro oltre alle spese prenotate a debito; le spese dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 41
Per accedere al regime esente, però, non basta che gli esercenti imprese, arti e professioni indichino tale numero nella documentazione relativa allo scambio intracomunitario.
La non imponibilità richiede una cessione intracomunitaria conforme ai presupposti sostanziali previsti dall’art. 41; la sola indicazione di un numero IVA in fattura non basta.
D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 50, commi 1 e 2
Per accedere al regime esente, però, non basta che gli esercenti imprese, arti e professioni indichino tale numero nella documentazione sullo scambio intracomunitario, ma occorre anche che il soggetto attivo dello scambio dia impulso all'apposita procedura di verifica, richiedendo al Ministero la conferma della validità attuale del numero d'identificazione del cessionario.
Il cedente deve attivarsi per verificare la validità attuale del numero identificativo; il mancato controllo può legittimare il recupero dell’IVA quando non siano altrimenti dimostrati i requisiti sostanziali dell’operazione.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5
Mentre l'esimente della buona fede, rileva solo se l'errore sia inevitabile, occorrendo che l'ignoranza dei presupposti dell'illecito sia incolpevole, cioè non superabile con l'uso della normale diligenza.
La buona fede esclude la responsabilità sanzionatoria soltanto se l’errore è inevitabile e non superabile con la normale diligenza. La mancata verifica dei codici IVA, agevolmente effettuabile presso l’amministrazione, non soddisfa tale requisito.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7
Il termine dilatorio e le correlate garanzie difensive di cui all'art. 12 operano, dunque, in relazione a tutte le possibili tipologie di verbali che concludono le operazioni, indipendentemente dal loro contenuto e denominazione formale, essendo la disposizione statutaria finalizzata a garantire il contraddittorio anche a seguito di un verbale meramente istruttorio e descrittivo.
Le garanzie del contraddittorio e il termine dilatorio si applicano anche ai verbali conclusivi di accessi o attività istruttorie, a prescindere dalla denominazione o dal contenuto. Nel caso concreto, tuttavia, la censura è stata rigettata perché la contribuente non aveva dimostrato che l’irregolarità avrebbe potuto incidere sull’esito.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 52, comma 6
Le garanzie statutarie dell'art. 12, comma 7, operano già in fase di accesso, concludendosi anche tale attività con la sottoscrizione e consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni svolte, e ciò alla stregua delle prescrizioni dell'art. 52, comma 6, del decreto IVA.
Anche l’accesso deve concludersi con la redazione e consegna del verbale di chiusura delle operazioni, rilevante ai fini delle garanzie procedimentali.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 33
Le garanzie statutarie dell'art. 12, comma 7, operano già in fase di accesso, concludendosi anche tale attività con la sottoscrizione e consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni svolte, e ciò alla stregua delle prescrizioni dell'art. 52, comma 6, del decreto IVA ovvero dell'art. 33 del decreto sull'accertamento.
La disciplina degli accessi e dei verbali prevista per l’accertamento concorre a garantire la chiusura documentata delle operazioni e l’esercizio del contraddittorio.
Codice di procedura civile, art. 384, ultimo comma
La Corte ha utilizzato il potere di correggere e completare la motivazione della decisione di merito senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto, decidendo direttamente la causa nel merito.
D.M. 28 gennaio 1993
Ciò avrebbe potuto e dovuto fare accertandosi preventivamente, presso l'amministrazione finanziaria, della validità o meno dei numeri di identificazione dei cessionari residenti in altri Stati membri nonchè dei dati relativi alle relative ditte (denominazione, ragione sociale, nominativi), il tutto mediante apposite attestazioni rilasciate dall'ufficio preposto.
Il cedente può ottenere dall’ufficio competente la conferma della validità del numero IVA e dei dati del cessionario; l’omesso ricorso a questo controllo, concretamente esigibile, esclude nel caso deciso l’inevitabilità dell’errore.
Massime di principio
- Nelle cessioni intracomunitarie, il numero IVA è un elemento probatorio importante, ma non sostituisce la prova dei requisiti sostanziali: il cessionario deve essere un soggetto passivo che agisce come tale e i beni devono essere destinati all’attività d’impresa, oltre a ricorrere gli altri presupposti della cessione intracomunitaria.
- Il cedente che applica la non imponibilità deve adottare verifiche ragionevoli, compresa la verifica della validità attuale del numero IVA tramite le procedure disponibili, e conservare elementi idonei a dimostrare l’effettiva natura intracomunitaria della cessione.
- Un’irregolarità formale, come un codice mancante o errato, non comporta automaticamente l’imponibilità se i requisiti sostanziali sono comunque dimostrati; al contrario, il codice non valido, unito all’assenza di verifiche e alla mancata prova dello status del cessionario, può giustificare il recupero dell’IVA.
- La buona fede non esonera dalle sanzioni quando l’errore poteva essere evitato con la normale diligenza professionale. Chi invoca l’esimente deve dimostrare di non aver potuto conoscere o prevenire l’irregolarità nonostante le verifiche ragionevolmente esigibili.
- La violazione del contraddittorio procedimentale non conduce necessariamente all’annullamento: occorre prospettare e dimostrare che, senza l’irregolarità, il procedimento avrebbe potuto avere un esito diverso. Le garanzie possono operare anche per accessi e verbali istruttori, indipendentemente dalla loro denominazione formale.
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