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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01119/2024 del 11/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasceva dalla pretesa di due attori di essere titolari, per usucapione, di una servitù di passaggio su un terreno altrui, in relazione a un transito esercitato tramite una passerella sul rio Algone. Essi sostenevano di poter cumulare il proprio possesso con quello dei danti causa, affermando che il passaggio fosse stato esercitato come diritto e non per mera tolleranza. In via subordinata chiedevano la costituzione coattiva della servitù di passaggio, assumendo l’interclusione del loro fondo. La Corte di appello aveva invece accertato che il passaggio era stato concesso come mera comodità e senza costituire alcun diritto, che il fondo non era intercluso perché aveva accesso alla strada comunale anche tramite altri terreni di proprietà degli stessi ricorrenti, e aveva confermato anche la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. I ricorrenti hanno proposto cinque motivi: 1) violazione delle norme di ermeneutica contrattuale e mancato accoglimento di istanze istruttorie; 2) violazione degli artt. 2730 e 1141 c.c. sulla pretesa irrilevanza della interversio possessionis e sulla qualificazione di una dichiarazione come confessione stragiudiziale; 3) violazione degli artt. 1051, 1052, 1053 c.c. e dell’art. 183 c.p.c. per il rigetto della domanda di servitù coattiva; 4) violazione dell’art. 96, comma 3, c.p.c. per la condanna per abuso del processo; 5) dalla motivazione emerge anche il tentativo di rimettere in discussione gli accertamenti in fatto compiuti dal giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, miravano in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dalla Corte di appello, la quale aveva motivatamente ritenuto che il passaggio fosse stato concesso come semplice permesso e non come esercizio di una servitù usucapita. Ha inoltre rilevato che il richiamo alla interversio possessionis era estraneo alla ratio decidendi, poiché i danti causa dei ricorrenti non erano mai stati detentori del diritto di passaggio. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché censurava una valutazione di merito sull’assenza di interclusione del fondo, e inoltre prospettava circostanze di fatto giuridicamente irrilevanti, come la difficoltà temporanea di usare la strada per la neve. Anche il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile: la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è stata giudicata correttamente motivata sulla base dell’insistenza in difese apodittiche e smentite dagli accertamenti di causa; non poteva inoltre essere dedotta in cassazione la questione della compensazione delle spese se non proposta in appello. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento di una somma di € 500,00 in favore della controricorrente ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre agli ulteriori effetti fiscali previsti dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1051 c.c.

    norma sulla costituzione coattiva della servitù di passaggio, richiedente l’interclusione del fondo o i presupposti previsti dalla legge; nel caso concreto è stata esclusa perché il fondo aveva accesso alla via pubblica anche tramite altri terreni dei ricorrenti.

  • art. 1052 c.c.

    richiamato insieme all’art. 1051 c.c. quale disciplina della servitù coattiva, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile perché fondato su fatti non rilevanti o già esclusi in fatto.

  • art. 1053 c.c.

    richiamato insieme agli artt. 1051 e 1052 c.c. nel contesto della domanda di servitù coattiva.

  • art. 1362 c.c.

    invocato come norma di ermeneutica per contestare l’interpretazione delle dichiarazioni valutate dalla Corte di appello, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a sovvertire l’accertamento di fatto.

  • art. 1336 c.c.

    richiamato dai ricorrenti tra le norme di ermeneutica, senza che la censura superasse il piano fattuale.

  • art. 1324 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione all’interpretazione di dichiarazioni, ma senza incidenza sulla ratio decidendi.

  • art. 244 c.p.c.

    richiamato per contestare il mancato accoglimento delle istanze istruttorie.

  • art. 245 c.p.c.

    richiamato per il rigetto delle prove testimoniali richieste.

  • art. 360 c.p.c.

    la Corte ha ribadito che il motivo di violazione di legge riguarda l’erronea ricognizione della norma astratta, non la contestazione dell’accertamento del fatto; le doglianze dei ricorrenti erano invece dirette a rimettere in discussione il fatto storico.

  • art. 2730 c.c.

    invocato per sostenere che la dichiarazione del 1982 avrebbe natura di confessione stragiudiziale; la censura è stata considerata estranea alla ratio della decisione.

  • art. 1141 c.c.

    richiamato con riferimento all’interversio possessionis e al passaggio da detenzione a possesso; la Corte ha osservato che il tema era ultroneo perché i danti causa dei ricorrenti non erano detentori del diritto di passaggio.

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo in relazione al rigetto della domanda subordinata, ma senza superare il giudizio di inammissibilità.

  • art. 96 c.p.c.

    la condanna per responsabilità aggravata è stata ritenuta legittima perché basata su difese abusive, apodittiche e smentite dagli accertamenti di merito; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 1164 c.c.

    richiamato dalla Corte per chiarire il significato della nozione di interversio possessionis nel passaggio dal possesso corrispondente a un diritto minore a quello corrispondente a un diritto maggiore.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    richiamato per l’ulteriore conseguenza economica connessa all’inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del fatto quando la sentenza impugnata ha già compiuto un motivato apprezzamento delle risultanze istruttorie.
  • La censura di violazione di legge è ammissibile solo se denuncia un errore nella ricognizione della fattispecie astratta; se investe la ricostruzione del fatto concreto, resta estranea al sindacato di legittimità.
  • In tema di usucapione o di possesso utile all’acquisto di una servitù, la parte che invoca il diritto deve allegare e provare un esercizio del passaggio come diritto e non come semplice tolleranza o concessione di cortesia.
  • La domanda di costituzione coattiva della servitù di passaggio presuppone l’interclusione del fondo o comunque il ricorrere dei presupposti legali; non è sufficiente allegare difficoltà temporanee o disagi contingenti nell’uso dell’accesso esistente.
  • La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è legittima quando la parte soccombente persevera in tesi difensive apodittiche e smentite dagli accertamenti di causa, integrando abuso del processo.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioniSpese di lite
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàLitisconsorzio necessario

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