Cassazione Civile, Ordinanza n. 28859/2022 del 05/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento emessi per gli anni d’imposta 2002 e 2003 nei confronti di una società di persone e, per trasparenza, dei soci, con recuperi a tassazione ai fini IVA, IRAP e IRPEF, oltre a sanzioni. Gli atti si fondavano su un processo verbale di constatazione del 28 luglio 2005 e includevano, tra le riprese, l’indeducibilità di costi ritenuti relativi a operazioni inesistenti, nonché una ripresa per finanziamenti infruttiferi ai soci ritenuti estranei all’attività d’impresa. L’Agenzia ha proposto due ricorsi per cassazione avverso le decisioni della CTR che avevano annullato gli avvisi: nel giudizio relativo alla società, con quattro motivi, ha dedotto principalmente la violazione del giudicato interno formatosi sulla parte della lite già decisa dalla Cassazione con sentenza n. 20136/2011, sostenendo che la CTR avesse illegittimamente annullato integralmente gli avvisi nonostante su alcuni capi fosse già maturato giudicato; inoltre ha censurato la decisione sulla ripresa per finanziamento infruttifero ai soci. Nel giudizio relativo ai soci, con tre motivi, ha riproposto la medesima doglianza sul giudicato interno e sulla conseguente errata caducazione delle riprese IRPEF imputate per trasparenza; anche qui ha contestato la decisione sulla ripresa per finanziamento infruttifero. La Corte ha preliminarmente riunito i ricorsi per la necessaria unitarietà del contenzioso tra società di persone e soci.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi. Ha accolto il primo motivo di ciascun ricorso e il secondo motivo del ricorso relativo alla società, ritenendo che sulla parte concernente l’indeducibilità dei costi per operazioni inesistenti si fosse già formato giudicato interno a seguito della precedente sentenza di cassazione n. 20136/2011, sicché la CTR aveva errato ad annullare integralmente gli avvisi e, per riflesso, le riprese nei confronti dei soci. Ha dichiarato assorbiti il terzo motivo del ricorso relativo alla società e il secondo motivo del ricorso relativo ai soci. Ha dichiarato inammissibili i motivi relativi alla ripresa per finanziamento infruttifero ai soci, perché investivano accertamenti di fatto compiuti dalla CTR, non sindacabili in cassazione nei termini dedotti. Le sentenze impugnate sono state cassate senza rinvio limitatamente ai motivi accolti, poiché sui profili decisi era già maturato giudicato interno. Le spese sono state compensate per reciproca parziale soccombenza.
Norme richiamate
art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
nell’accertamento unitario delle società di persone i redditi sono imputati automaticamente ai soci per trasparenza; la controversia sulla rettifica coinvolge inscindibilmente società e soci salvo questioni personali
richiamato come norma del principio del contraddittorio, violato se non partecipano tutti i litisconsorti necessari
art. 111, comma 2, Cost.
evocato come base del principio di ragionevole durata del processo e del contraddittorio effettivo
art. 14, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato a fondamento del litisconsorzio necessario nel processo tributario
richiamato per sostenere l’efficacia del giudicato interno formatosi sui capi non più contestabili
richiamato in tema di formazione del giudicato
richiamato in relazione ai limiti del giudizio di rinvio e al rispetto del decisum rescindente
richiamato come parametro del divieto di ultrapetizione e omessa pronuncia
richiamato nei motivi sulla ripartizione delle questioni tra giudizio tributario e limiti della pronuncia
richiamato nei motivi sul rapporto tra capi di decisione e vincoli del giudice di merito
richiamato nel motivo sulla deducibilità dei costi relativi al finanziamento infruttifero ai soci
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato nel motivo sulla detrazione IVA e sulla ripresa correlata ai costi contestati
richiamato in tema di riparto dell’onere della prova, ma le censure sul punto sono state ritenute inammissibili o già coperte da giudicato nei limiti sopra indicati
Massime di principio
- Nel contenzioso relativo alla rettifica del reddito di una società di persone e dei redditi dei soci, la controversia ha natura inscindibile quando la pretesa fiscale deriva da un accertamento unitario: la causa deve essere trattata con la partecipazione di società e soci, salvo che siano dedotte questioni personali.
- Se su una determinata ripresa fiscale si è già formato giudicato interno a seguito di una precedente decisione di cassazione, il giudice di rinvio non può riesaminare quel capo né annullare integralmente l’atto impositivo in modo incompatibile con il giudicato ormai formatosi.
- Quando il giudicato interno riguarda una ripresa a carico della società di persone, esso si riflette automaticamente sulle riprese per trasparenza nei confronti dei soci.
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che mirano, sotto l’apparente veste di violazione di legge, a ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle risultanze istruttorie già esaminate dal giudice di merito.
- La presenza di una ripresa autonoma, non coperta da giudicato interno, consente al giudice di merito di pronunciarsi su quella specifica questione; il sindacato di cassazione resta tuttavia limitato ai vizi denunciabili e non può sovrapporsi agli accertamenti fattuali compiuti nella sentenza impugnata.
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