Sentenza del 27/12/2022 n. 956 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
Accertamento sintetico di maggior reddito - prova fornita dal contribuente di sopportazione da parte di terzi delle spese ritenute sintomatiche di capacità reddituale - natura giuridica del trasferimento di denaro in suo favore - irrilevanza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di tre avvisi di accertamento per gli anni 2006-2008 basati su accertamento sintetico: l'Ufficio aveva ritenuto che il tenore di vita e gli acquisti (in particolare l'acquisto di un appartamento per € 325.000,00) fossero sintomatici di maggior reddito non dichiarato, imputando un incremento patrimoniale di € 265.000,00 relativo a somme versate tramite assegni circolari da E G. La contribuente ha dedotto che le spese rilevate erano state effettivamente sopportate da terzi (E G) e ha contestato vizi di notifica, forma della firma digitale sulle sentenze, e altre questioni processuali e di merito.
La decisione
La CTR ha accolto gli appelli della contribuente e ha annullato gli avvisi di accertamento impugnati. Il giudice ha ritenuto che la prova fornita dalla contribuente circa la sopportazione delle spese da parte di terzi fa venir meno la presunzione di capacità reddituale annessa all'accertamento sintetico, indipendentemente dalla natura giuridica (titolo) del trasferimento di denaro a suo favore, salvo che l'Ufficio provi che quelle somme costituivano reddito effettivamente percepito dalla contribuente (ad es. remunerazione occulta). Sono state compensate le spese di lite.
Norme richiamate
Norma richiamata in relazione alle regole dell'accertamento tributario sintetico; nel contesto la decisione conferma che l'accertamento basato su spese sintomatiche presuppone la sopportazione effettiva di tali spese da parte del contribuente salvo prova contraria.
Regola l'onere della prova: la contribuente ha assolto l'onere provando che le spese erano state sopportate da terzi, facendo venir meno la presunzione di capacità reddituale a suo carico e trasferendo l'onere probatorio all'Amministrazione per dimostrare che si trattasse di redditi percepiti.
Codice dell'Amministrazione Digitale (d.lgs. 7.3.2005, n. 82)
La firma digitale produce gli stessi effetti della sottoscrizione fisica; il documento informatico firmato digitalmente soddisfa la forma scritta e rende le sentenze validamente sottoscritte, quindi la validità formale della sentenza non è viziata per la firma digitale.
art. 1 lett. f), artt. 2 e 16
Regolamentazione operativa sull'uso del fascicolo informatico e delle sentenze nel processo tributario: il d.m. conferma l'applicabilità delle disposizioni del CAD alla giurisdizione tributaria e l'uso della firma digitale sui provvedimenti.
Richiamato per affermare gli effetti della sottoscrizione digitale sul documento informatico: la firma digitale conferisce al documento elettronico efficacia equivalente alla forma scritta prevista dall'art. 2702.
Citato in relazione all'irrilevanza, ai fini del merito del giudizio, di vizi della notificazione quando la parte ha comunque proposto tempestivamente il ricorso; la proposizione del ricorso sanifica la nullità della notifica rilevabile solo per la parte interessata.
D.L. 17.3.2020, n. 18 (convertito)
Norme emergenziali che hanno consentito misure organizzative ai capi degli uffici giudiziari, tra cui il deposito telematico e l'uso della firma digitale per documenti e sentenze durante l'emergenza sanitaria; giustificazione dell'uso anticipato della firma digitale.
D.P.R. 31.10.1990, n. 346
Norma sull'imposizione fiscale delle donazioni: se il trasferimento di denaro fosse qualificato come donazione o come corrispettivo per attività, avrebbe rilievo impositivo specifico; la sentenza osserva che, in assenza di prova che il trasferimento costituisse reddito, non può essere imputato come tale.
Massime di principio
- Nell'accertamento sintetico la presunzione di capacità reddituale fondata su spese sintomatiche viene meno se il contribuente prova che tali spese sono state effettivamente sopportate da terzi.
- La natura giuridica o il titolo del trasferimento (donazione, prestito, rimborso, erogazione a qualsiasi titolo) è irrilevante rispetto all'accertamento sintetico, salvo che l'Amministrazione dimostri che il trasferimento costituisce reddito effettivamente percepito dal contribuente (es. remunerazione occulta).
- In caso di incertezza sul motivo per cui un terzo abbia sostenuto le spese, tale incertezza non converte automaticamente la spesa in reddito del contribuente; è onere dell'Ufficio provare la natura reddituale della somma.
- Eventuali vizi formali della notificazione possono essere sanati dalla tempestiva presentazione del ricorso, e dunque non sempre incidono sul merito della controversia tributaria.
- I documenti informatici e le sentenze sottoscritte con firma digitale, anche se utilizzate in periodi precedenti alla disciplina secondaria ordinaria, possono essere ritenute valide in presenza di norme primarie (CAD) e di misure emergenziali o regolamentari che ne hanno consentito l'uso.
- Se il terzo ha voluto beneficare gratuitamente il contribuente (donazione), l'eventuale tassazione dell'atto dovrebbe seguire le specifiche previsioni in materia di imposte sulle donazioni; diversamente, se il versamento fosse corrispettivo di un'attività, l'Amministrazione deve provarlo come reddito.
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