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Sentenza

Sentenza del 27/12/2022 n. 37842 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza per più ragioni: (1) violazione e falsa applicazione della L. n. 212/2000, art. 7, comma 1, lett. a) per l'omessa indicazione del responsabile del procedimento nell'avviso di liquidazione; (2) violazione della stessa norma perché l'omessa allegazione della sentenza tassata all'avviso non avrebbe dovuto tradursi in difetto di motivazione, atteso che l'atto indicava gli estremi del provvedimento e la contribuente conosceva la pronuncia; (3) omesso esame di fatto decisivo (il diritto di difesa non risulterebbe pregiudicato data la conoscenza della sentenza da parte della contribuente); (4) violazione dell'art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546/1992, art. 46, per aver attribuito all'Agenzia una richiesta di estinzione del giudizio non riferibile all'atto di appello in esame. In via incidentale la controricorrente censurava l'erronea decisione del giudice del merito nel non dichiarare inammissibile il gravame che impugnava solo una delle due ragioni (ratio decidendi) della sentenza di primo grado. In via preliminare la controricorrente eccepiva l'inammissibilità del ricorso per mancanza di interesse e perché l'azione doveva essere proposta contro la società estinta (Finarma Srl) e non contro il socio, salvo che il socio non avesse riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e ha assorbito il ricorso incidentale. In sede preliminare ha ritenuto infondata la doglianza relativa all'applicazione retroattiva del D.Lgs. n. 175/2014, ma ha accolto l'eccezione secondo cui il socio di una società cancellata dal Registro delle Imprese non può essere fatto succedere nel processo (e quindi aggredito in giudizio) se non ha riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione ai sensi dell'art. 2495 c.c.; tale mancata prova della riscossione ha determinato la mancanza di interesse ad agire nei confronti del socio e l'inammissibilità del ricorso. La Corte ha condannato l'Agenzia al pagamento delle spese di legittimità a favore della controricorrente (quantificate in Euro 5.500,00 per compensi professionali ed Euro 200,00 per esborsi, più oneri accessori), ed ha escluso l'obbligo di versamento di ulteriori contributi (per esenzione dell'Amministrazione dello Stato).

Norme richiamate

  • L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, lett. a)

    La mancata indicazione del responsabile del procedimento e l'eventuale mancata allegazione della sentenza tassata sono censite come vizi dell'atto, ma non sempre producono la nullità dell'atto impugnato se dal complesso documentale e dagli elementi di fatto non risulta pregiudizio effettivo del diritto di difesa.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5

    Norma richiamata per i mezzi di impugnazione (violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo); la Corte valuta tali motivi ma può comunque dichiarare inammissibile il ricorso per mancanza di interesse o difetto di legittimazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente relativamente alla corretta delimitazione delle censure in appello; la Corte verifica la coerenza tra i motivi di appello e le conclusioni del giudice del gravame.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46

    Norma relativa all'appello in materia tributaria e alla disciplina delle conclusioni; censita dall'Agenzia ma la Corte ha esaminato la questione alla luce delle censure effettivamente proposte.

  • D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 28, comma 4

    La disposizione, avente natura sostanziale, non ha efficacia retroattiva: il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società (art. 2495 c.c., comma 2) è applicabile solo se la richiesta di cancellazione è stata presentata dopo l'entrata in vigore del decreto (13 dicembre 2014 o successivamente).

  • art. 2495 c.c., comma 2

    Il socio succede alla società nel processo (art. 110 c.p.c.) e può essere chiamato a rispondere dei debiti sociali dopo la cancellazione solo se ha riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione: la riscossione costituisce condizione per la successione processuale e per l'interesse ad agire contro il socio.

  • art. 1306 c.c., comma 2

    L'effetto estensivo della pronuncia a carico di obbligati in solido può essere escluso quando il passaggio in giudicato sia correlato a una ragione personale del condebitore (es. estinzione della società), limitando gli effetti erga omnes della sentenza.

  • art. 110 c.p.c.

    Prevede la successione nel processo di chi subentra nella posizione della parte; la Corte interpreta questa norma congiuntamente all'art. 2495 c.c. per stabilire i presupposti della successione del socio nel processo già instaurato contro la società.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Richiamata in tema di contributo unificato: l'Amministrazione dello Stato è esentata dal versamento in relazione ai ricorsi proposti mediante prenotazione a debito.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53

    Norma citata nell'incidente in relazione ai mezzi di prova e alle spese: la Corte ha valutato le questioni procedurali con riferimento anche a tali disposizioni.

Massime di principio

  • L'omessa indicazione del responsabile del procedimento o l'omessa allegazione di un provvedimento non determinano automaticamente la nullità dell'atto amministrativo: va valutato il concreto pregiudizio al diritto di difesa e se l'atto, nel suo complesso, consente di conoscere le ragioni e i calcoli sottesi.
  • La conoscenza effettiva della pronuncia da parte della controparte (es. perché è stata parte del giudizio) può attenuare gli effetti della mancata allegazione formale del provvedimento, salvo che non emerga un pregiudizio specifico nella possibilità di difesa.
  • Il socio di una società cancellata dal Registro delle Imprese non è automaticamente successore della società nel processo: la successione processuale e la responsabilità personale per i debiti sociali post-cancellazione sussistono solo se il socio ha riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione (art. 2495 c.c.).
  • Il D.Lgs. n. 175/2014 (disposizioni sul differimento degli effetti dell'estinzione della società) ha efficacia non retroattiva: il beneficio del differimento si applica solo se la richiesta di cancellazione è stata presentata dopo l'entrata in vigore del decreto.
  • Perché un ricorso sia ammissibile è necessario non solo dimostrare una situazione giuridica rilevante, ma anche prospettare una utilità concreta del giudizio (interesse ad agire); la mancanza di detta utilità determina l'inammissibilità.
  • L'Amministrazione dello Stato gode di specifiche esenzioni e agevolazioni processuali (es. esenzione dal contributo unificato mediante prenotazione a debito), che vanno tenute presenti nella determinazione degli oneri processuali.

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