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Sentenza

Sentenza del 27/12/2022 n. 1218 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento per l'anno 2015 che contestava: (1) l'assoggettamento a IVA delle somme percepite dalla società quale concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dei tributi per i Comuni (la società percepiva tributi dagli utenti e versava un canone fisso ai Comuni; l'Ufficio ha determinato come base imponibile la differenza tra le somme riscosse e i canoni versati); (2) l'illegittimità della deduzione fiscale di canoni di locazione per €106.350,08 relativi a un immobile non concretamente utilizzato per l'attività aziendale. In subordine la ricorrente chiedeva la disapplicazione delle sanzioni per presunta difficoltà interpretativa della normativa e la sospensione dell'esecuzione dell'atto.

La decisione

Il Collegio ha confermato, in linea di principio, la decisione di primo grado: - Sul punto principale (IVA): respinta la tesi della ricorrente; la Commissione ha ritenuto che non vi sia differenza sostanziale tra concessioni remunerate ad aggio e quelle remunerate con canone fisso e che, quindi, l'attività di riscossione svolta dalla concessionaria sia imponibile ai fini IVA. L'imponibile è stato individuato nella differenza fra le somme riscosse dai contribuenti e i canoni versati ai Comuni. La decisione richiama anche la modifica normativa introdotta dall'art. 38, comma 2, lett. b) del decreto-legge 179/2012 che ha eliminato l'esenzione IVA per le operazioni relative alla riscossione dei tributi. - Sulla deducibilità dei canoni di locazione: confermata l'indeducibilità per mancata prova di inerenza; l'immobile risultava in ristrutturazione e inutilizzabile da oltre 3 anni, per cui le spese non sono state ritenute funzionali all'attività d'impresa. - Sulle sanzioni: il Collegio ha ritenuto che sussista un livello di incertezza normativa tale da giustificare la disapplicazione delle sanzioni irrogate; pertanto le sanzioni sono annullate. Esito finale: accertamento confermato quanto a maggiori imposte e alla disallowance dei canoni locativi; sanzioni annullate. Spese compensate.

Norme richiamate

  • decreto-legge n. 179 del 2012

    Ha modificato l'art. 10, primo comma, n. 5) del DPR n. 633/1972 eliminando l'esenzione IVA per le operazioni relative alla riscossione dei tributi; la modifica è interpretata come conferma della imponibilità delle operazioni complesse di riscossione quando l'attività è svolta da soggetti diversi dall'ente pubblico.

  • DPR n. 633 del 1972

    art. 10, primo comma, n. 5) (nel testo dopo la modifica del 2012)

    Il regime di esenzione ex art.10 n.5 è stato limitato/modificato: l'attività di riscossione svolta da concessionari privati è stata ricondotta, alla luce della modifica, nell'ambito imponibile IVA per la parte che costituisce remunerazione dell'attività commerciale (es. la differenza tra tributi riscossi e canoni versati).

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Cass. n. 450 del 11/01/2018; Cass. n. 3170 del 09/02/2018; Cass. n. 18904 del 17/07/2018

    Principi richiamati in tema di inerenza dei costi: l'inerenza si valuta con giudizio qualitativo in rapporto all'attività d'impresa concretamente svolta, ma resta onere del contribuente fornire la prova della funzionalità delle spese; in mancanza di prova, la deducibilità può essere negata.

Massime di principio

  • Se un soggetto privato svolge per conto di un ente pubblico l'attività di accertamento e riscossione dei tributi e percepisce una remunerazione (a titolo di aggio o tramite la possibilità di trattenere parte delle somme, o tramite un canone fisso), la componente economica che costituisce remunerazione dell'attività imprenditoriale è presumibilmente soggetta a IVA: il regime non cambia solo per la diversa modalità di compenso (aggio vs canone).
  • L'individuazione dell'imponibile in questi casi è praticabile calcolando la differenza tra le somme riscosse dai contribuenti e le somme effettivamente riversate all'ente pubblico (o i canoni corrisposti), nella misura in cui tale differenza rappresenti effettiva remunerazione dell'impresa.
  • La deducibilità dei canoni di locazione richiede che il contribuente dimostri l'inerenza rispetto all'attività concretamente svolta: un immobile non utilizzabile o rimasto in ristrutturazione per lungo tempo difficilmente giustifica la deduzione dei relativi canoni.
  • L'onere della prova circa l'inerenza e la funzionalità delle spese grava sul contribuente; dichiarazioni generiche o assenza di elementi probatori possono portare al rigetto delle deduzioni.
  • In presenza di questioni giuridiche complesse e non pacifiche, il giudice tributario può ritenere fondata la disapplicazione delle sanzioni quando sussista un'effettiva incertezza normativa e l'atteggiamento del contribuente risulti comprensibile e non manifestamente elusivo.
  • Dal punto di vista processuale, se si impugna un avviso insistendo su tesi equivalenti ma sviluppando argomentazioni diverse (es. qualificazione come 'mandato senza rappresentanza'), tali argomentazioni sono ammissibili se non modificano la domanda sostanziale, ma il loro successo dipende dalla persuasività e dalla prova fornita.

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