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Sentenza

Sentenza del 27/12/2022 n. 37844 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti impugnavano il rigetto dell'opposizione a cartelle di pagamento relative all'imposta di successione, deducendo: nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente ed argomentazioni estranee al thema decidendum; vizio per inosservanza del principio di non contestazione a causa della tardiva costituzione dell'Ufficio; decadenza per tardiva notifica delle cartelle (art. 17 D.P.R. 602/1973); nullità delle cartelle per mancata indicazione del responsabile del procedimento. Inoltre contestavano la validità della notifica dell'avviso di liquidazione e della rettifica di valore dell'azienda (perizia fornita dagli stessi contribuenti).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto la motivazione della CTR non apparente: il giudice d'appello ha esaminato e ritenuto valide le risultanze documentali relative alla notificazione (adempimenti essenziali ex art. 140 c.p.c.). Ha escluso che la tardiva costituzione dell'Ufficio determinasse l'automatica applicazione del principio di non contestazione, osservando che tale principio nel processo tributario riguarda profili probatori e può essere superato dalle risultanze istruttorie ammesse nei termini (D.Lgs. 546/1992, art. 32). Ha inoltre stabilito che, per l'imposta di successione, la cartella di pagamento (strumento di riscossione) non è soggetta al termine di decadenza di cui all'art. 17 D.P.R. 602/1973 dopo le modifiche intervenute dal 1999; la liquidazione deve invece rispettare i termini di decadenza previsti per l'attività di liquidazione (D.Lgs. 346/1990, art. 27) e il recupero del credito è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale (D.P.R. 131/1986, art. 78). Quanto all'omessa indicazione del responsabile, la Corte ha ritenuto la questione inidonea a produrre utilità processuale nel caso concreto, dato il rigetto dell'impugnazione, e ha dichiarato inammissibile il relativo motivo. I ricorrenti sono condannati alle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto che gli 'adempimenti essenziali per la costituzione della fattispecie notificatoria' risultano dalla relata e dai documenti prodotti, sufficiente a fondare la validità della notifica.

  • D.Lgs. 546/1992, art. 36

    Richiamato in relazione alla legittimità del procedimento d'appello tributario; la nullità della sentenza per vizio motivazionale è stata esclusa.

  • D.Lgs. 546/1992, art. 32

    Consente il deposito di documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione; la Corte ha ritenuto che i documenti prodotti dall'Ufficio siano validi ai fini probatori non ostacolando l'applicazione del principio di non contestazione.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione opera anche nel processo tributario sui profili probatori del fatto, ma può essere relativizzato dal giudice se ritiene di escludere l'esistenza del fatto in base alle risultanze.

  • D.P.R. 602/1973, art. 17 (ora art. 25)

    Non trova applicazione alla cartella di pagamento relativa a imposta di successione dopo le modifiche normative del 1999; il termine di decadenza per iscrizione a ruolo previsto da questa norma è applicabile, dopo il 1/7/1999, sostanzialmente alle imposte dirette e all'IVA.

  • D.Lgs. 46/1999, art. 23

    Ha limitato l'estensione delle disposizioni sul termine di decadenza (D.P.R. 602/1973) disponendone l'applicazione principalmente alle imposte sui redditi e all'IVA.

  • D.P.R. 43/1988, art. 67

    Richiamato storicamente come fonte che estendeva al passato alcune regole alla registrazione, poi abrogata; rilevanza ratione temporis per l'applicazione delle decadenze.

  • D.Lgs. 113/1999, art. 68

    Abrogazione delle norme del D.P.R. 43/1988 che avevano un ruolo nel collegare le decadenze alle imposte indirette; contribuisce a spiegare perché l'art. 17 D.P.R. 602/1973 non si applica più all'imposta di successione.

  • D.Lgs. 346/1990, artt. 27 e 41

    Art. 27: prevede il termine biennale di decadenza per la notifica dell'avviso di liquidazione; art. 41: dopo la liquidazione, il credito è soggetto alla prescrizione decennale. La Corte li richiama per distinguere la fase di liquidazione (soggetta a decadenza) dalla fase di riscossione mediante cartella.

  • D.P.R. 131/1986, art. 78

    Termine prescrizionale decennale applicabile alla riscossione del credito tributario una volta liquidato.

  • D.L. 248/2007, art. 36, comma 4-ter conv. nella L. 31/2008

    La prescrizione di indicare il responsabile del procedimento nelle cartelle si applica alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione dal 1 giugno 2008; la Corte ha richiamato questa limitazione ratione temporis.

  • art. 112, art. 88, art. 100 c.p.c., art. 111 Cost.

    Richiamate nei motivi di ricorso (eventuali violazioni procedurali e di diritto di difesa); la Corte ha valutato che non sussistono omissioni tali da decidere per cassazione.

Massime di principio

  • La relata di notifica che attesta gli 'adempimenti essenziali' ai sensi dell'art. 140 c.p.c. ha efficacia probatoria significativa; se la notifica e i documenti giustificativi sono prodotti e ritenuti conformi, l'atto consolida la pretesa se non validamente impugnato.
  • Nel processo tributario il principio di non contestazione (art.115 c.p.c.) è circoscritto ai profili probatori: la tardiva costituzione della controparte non implica automaticamente la rinuncia agli elementi difensivi se il giudice ritiene le prove ammesse sufficienti.
  • Per l'imposta di successione occorre distinguere la fase di liquidazione (soggetta a termini di decadenza, es. D.Lgs. 346/1990, art. 27) dalla fase di riscossione mediante cartella: quest'ultima, dopo le modifiche normative del 1999, non è più soggetta al termine di decadenza dell'art. 17 D.P.R. 602/1973, mentre il recupero del credito segue la prescrizione decennale (D.P.R. 131/1986, art. 78).
  • La nullità formale della cartella (es. omessa indicazione del responsabile) deve essere valutata anche in base alla disciplina cronologica: alcune prescrizioni si applicano solo ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione da determinate date (es. 1/6/2008).
  • La Corte di cassazione può correggere la motivazione della sentenza impugnata in punto di diritto, purché non richieda nuovi accertamenti di fatto; inoltre l'interesse ad impugnare deve tradursi in un'utilità processuale concreta (art. 100 c.p.c.).

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