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Sentenza

Sentenza del 27/12/2022 n. 954 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria

Processo tributario - atti impugnabili - istanza di riaccatastamento - silenziodell'Amministrazione - diniego implicito - impugnabilità - sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La CTR Liguria ha accolto l'appello del contribuente, riformando la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso. È stato annullato il tacito diniego e disposta l'attribuzione della categoria A/3 classe 1 con decorrenza dall'istanza del 4 giugno 2018. Spese del primo grado compensate; spese del grado d'appello poste a carico dell'Ufficio in misura ridotta.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha chiesto più volte, a partire dal 1988 e con istanza formale del 4 giugno 2018, il declassamento del complesso immobiliare da categoria A/2 a A/3 classe 1 per errore nella rendita catastale; l'Ufficio non ha dato risposta (silenzio), configurato come diniego implicito, che la contribuente ha impugnato davanti al giudice tributario sostenendo l'inesattezza del classamento rispetto alle caratteristiche tecniche effettive degli immobili.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 19, comma 1, lett. f)

    art. 19, primo comma, lett. f), D.Lgs. n. 546/1992

    La norma include tra gli atti impugnabili davanti al giudice tributario anche gli atti catastali in qualsiasi forma adottati; il silenzio-rigetto su istanza di riaccatastamento è quindi impugnabile ai sensi di questa disposizione.

  • Codice Civile, art. 2697

    Stabilisce l'onere della prova a carico di chi deduce un fatto: nel caso, il contribuente deve dimostrare le variazioni tecniche che giustificano la revisione del classamento.

  • Codice di Procedura Civile, art. 115

    I fatti non specificamente contestati si considerano provati; il giudice può basare il suo convincimento su elementi allegati dalle parti e sul comportamento processuale.

  • Codice di Procedura Civile, art. 116

    Il convincimento del giudice può fondarsi anche sui mezzi di prova disciplinati e sul comportamento delle parti (collaborazione, lealtà).

  • Costituzione, art. 53

    Richiama il principio di capacità contributiva: la non emendabilità di dichiarazioni inesatte della rendita catastale causerebbe imposizioni basate su presupposti falsati, pertanto la rendita è modificabile per adeguarla alla realtà.

  • TUIR / Testo Unico delle imposte sui redditi, art. 38, comma 1

    Richiamato nel testo come riferimento alle ipotesi di rideterminazione della rendita catastale e alle cause che possono giustificare variazioni del classamento.

Massime di principio

  • Il silenzio dell'Amministrazione, protratto oltre il termine previsto, può configurare un diniego tacito dell'istanza di riaccatastamento e costituisce atto impugnabile davanti al giudice tributario ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 546/1992.
  • Il classamento 'posto in atti' deve corrispondere alla realtà effettiva e attuale dell'immobile: variazioni apprezzabili nelle caratteristiche tecniche o nelle modalità d'uso legittimano la richiesta di variazione, migliorativa o peggiorativa.
  • L'onere probatorio grava sulla parte che chiede la revisione: il contribuente deve provare i fatti che giustificano il diverso inquadramento catastale; i fatti non contestati si considerano provati.
  • La rendita catastale ha efficacia illimitata nel tempo ma non è definitiva: la nuova attribuzione produce effetto ex nunc dalla 'posta in atti' del nuovo classamento (decorrenza indicata nell'istanza o nell'atto), e può correggere errori anteriori.
  • Il principio del ne bis in idem può precludere ripetute impugnazioni identiche già decise con giudicato, ma non esclude automaticamente una nuova impugnazione derivante da una nuova istanza amministrativa o da fatti/elementi probatori nuovi; occorre valutare la sovrapponibilità delle questioni decise.
  • In caso di inerzia amministrativa il contribuente deve proporre ricorso entro i termini previsti dopo il perfezionamento del silenzio (ovvero dopo il termine di legge per la risposta), rivolgendosi al giudice tributario per ottenere l'annullamento del diniego tacito e la revisione del classamento.

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