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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22299/2025 del 02/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della società titolare di un impianto eolico nel Comune di Forenza. L’ufficio, a seguito della rettifica di una proposta DOCFA, aveva contestato la rendita dichiarata dalla contribuente, escludendo dalla stima alcune componenti impiantistiche, in particolare la torre di sostegno dell’aerogeneratore, e computando nella rendita anche ulteriori voci valorizzative. In primo grado il ricorso della società era stato accolto per difetto di motivazione; in appello la decisione era stata riformata, ritenendosi legittimo l’avviso e dovuta l’inclusione della torre nella rendita. La Corte di cassazione, con precedente ordinanza di rinvio, aveva però già affermato che occorreva verificare se la torre costituisse macchinario, congegno, attrezzatura o altro impianto funzionale al processo produttivo, quindi da escludere dalla rendita, e rideterminare la rendita dei cespiti residui. In sede di rinvio la CTR ha escluso la torre dalla stima e ha quantificato la rendita sommando valore del suolo, fondazione, piazzola e cabina prefabbricata. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) motivazione apparente e violazione delle norme sulla motivazione della sentenza e sul giudizio di rinvio, sostenendo che la CTR si era limitata ad aderire acriticamente ai pareri della contribuente e non aveva spiegato la determinazione della rendita; 2) violazione della disciplina catastale e dell’art. 1, comma 21, l. n. 208/2015, contestando l’esclusione della torre dalla rendita e sostenendo che la norma esclude solo i macchinari e non la torre, che a suo dire parteciperebbe al processo produttivo solo per effetto del basamento e delle fondazioni; 3) omessa pronuncia sull’intero contenuto della pretesa fiscale, perché la CTR avrebbe esaminato solo la torre senza affrontare gli altri elementi della rettifica (lotto, fondazione, spese tecniche, oneri finanziari, profitto dell’imprenditore); 4) violazione della disciplina sul metodo di stima catastale, sostenendo che, espunta la torre, la rendita andava comunque rideterminata secondo il criterio del costo di ricostruzione, con computo delle voci tecniche e finanziarie e senza stabilire una regola incoerente con la precedente rendita. La società ha resistito con controricorso, chiedendo sostanzialmente la conferma della decisione favorevole in rinvio.

La decisione

La Corte ha respinto i primi tre motivi, ritenendo infondate o inammissibili le doglianze su motivazione apparente, violazione dei limiti del giudizio di rinvio e omessa pronuncia. Ha invece accolto il quarto motivo nei limiti indicati, affermando che, esclusa la torre eolica dal computo, il giudice di merito doveva comunque rideterminare correttamente la rendita delle componenti residue secondo il procedimento indiretto di stima e tenendo conto, su tali sole componenti, delle voci di costo previste dalla disciplina catastale. La sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio alla CTR della Basilicata, in diversa composizione, per nuovo esame della quantificazione della rendita e per la regolazione delle spese. L’ordinanza enuncia inoltre il principio per cui la l. n. 208/2015 non ha abrogato la l. n. 190/2014 nella parte in cui rinvia alla circolare n. 6/T del 2012 sulle metodologie estimative degli immobili speciali, e che, per gli impianti eolici, esclusi torri e aerogeneratori perché funzionali al processo produttivo, la rendita va determinata con riguardo ai soli immobili residui (suolo, fondazioni, piazzola, cabina prefabbricata), sui quali applicare le voci di costo tecniche e finanziarie.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato come parametro sulla motivazione della sentenza; la Corte esclude che vi sia motivazione apparente nel caso concreto.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in tema di motivazione della sentenza; non ritenuto violato nel caso concreto.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Invocato dalla ricorrente sul difetto di motivazione della decisione tributaria; la censura è respinta.

  • art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dalla ricorrente, ma senza esito favorevole alla censura.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato in relazione ai limiti del giudizio di rinvio; la Corte afferma che il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato e, nel caso concreto, la CTR non lo ha violato nei termini dedotti, ma resta errata la quantificazione finale della rendita.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Norma processuale invocata per i vizi di motivazione apparente e omessa pronuncia; la Corte distingue i vizi deducibili e valuta le censure nei limiti di ammissibilità.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma invocata per la violazione di legge sostanziale in materia catastale; il quarto motivo è accolto per violazione della disciplina sulla stima catastale.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio perché la decisione adottata implicava il rigetto delle ulteriori pretese dell’Ufficio.

  • art. 1, comma 21, legge n. 208 del 2015

    Ridefinisce l’oggetto della stima catastale per gli immobili speciali e particolari: si considerano suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi che ne accrescono qualità e utilità; sono esclusi macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.

  • art. 1, comma 22, legge n. 208 del 2015

    Richiamato insieme al comma 21 per il regime catastale degli immobili speciali; non esclude l’operatività della disciplina precedente richiamata dalla legge n. 190/2014.

  • art. 1, comma 244, legge n. 190 del 2014

    La Corte afferma che non è stato abrogato tacitamente dalla legge n. 208/2015 e che conserva efficacia il rinvio per relationem alla circolare n. 6/T del 2012, con valore normativo.

  • art. 10 r.d.l. n. 652 del 1939

    È la base per la stima diretta delle unità a destinazione speciale, da svolgersi secondo i criteri catastali richiamati.

  • art. 27 d.P.R. n. 1142 del 1949

    Richiamato per distinguere il procedimento diretto e quello indiretto di stima catastale.

  • art. 28, secondo comma, d.P.R. n. 1142 del 1949

    Fondamento del procedimento indiretto con costo di ricostruzione e coefficiente di riduzione per lo stato attuale dell’immobile.

  • art. 2 d.l. n. 16 del 1993

    Richiamato dalla ricorrente quale norma del sistema catastale; la censura non è accolta nei termini prospettati.

  • art. 1 d.m. n. 701 del 1994

    Richiamato dalla ricorrente in tema di procedura DOCFA e classamento catastale.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione al libero convincimento del giudice e alla valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per ribadire che la censura sulla valutazione delle prove non integra di per sé violazione di legge denunciabile come vizio processuale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità la motivazione è apparente solo quando, pur essendo graficamente presente, non consente di ricostruire il ragionamento decisorio; la mera non condivisione della valutazione probatoria del giudice di merito non integra nullità della sentenza.
  • La denuncia della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, perché il libero convincimento opera sul piano del merito e non è sindacabile in cassazione come violazione di legge.
  • Il vizio di omessa pronuncia sussiste solo quando manchi del tutto una decisione su un capo autonomamente decisivo; se la statuizione adottata implica necessariamente il rigetto delle ulteriori questioni, il vizio non ricorre.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può rimettere in discussione il punto già deciso, ma conserva il potere-dovere di completare la ricostruzione dei fatti nei limiti del thema decidendum residuo.
  • In materia catastale degli immobili a destinazione speciale o particolare, la stima diretta riguarda suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi che ne accrescono qualità e utilità; restano esclusi i macchinari e gli impianti funzionali al processo produttivo specifico.
  • La legge n. 208 del 2015 non ha abrogato, neppure tacitamente, il richiamo normativo alla circolare n. 6/T del 2012 contenuto nella legge n. 190 del 2014, sicché le metodologie estimative ivi previste restano rilevanti per determinare la rendita catastale.
  • Per gli impianti eolici, quando siano esclusi dal computo i componenti impiantistici funzionali al processo produttivo, la rendita va rideterminata sulle sole componenti immobiliari residue, applicando correttamente i criteri di costo e le voci tecniche previste dalla disciplina catastale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
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