Cassazione Civile, Ordinanza n. 11643/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da 29 ordinanze-ingiunzione emesse da una Provincia per violazioni del testo unico ambientale consistenti nel superamento dei parametri tabellari degli scarichi e nello scarico di acque reflue senza autorizzazione, contestate al presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della società gestrice dell’impianto. In primo grado alcune ordinanze furono annullate per difetti di legittimazione, notifica o allegazione, altre ridotte o confermate; in appello il rigetto fu integrale. Nel ricorso per cassazione il sanzionato deduceva: 1) prescrizione quinquennale ex art. 28 l. 689/1981 del diritto alla riscossione, sostenendo che il giudizio non avesse efficacia interruttiva; 2) nullità delle ordinanze per difetto di competenza della Provincia, che a suo dire non avrebbe potuto irrogare sanzioni ex d.lgs. 152/2006; 3) nullità delle notifiche dei verbali di accertamento e contestazione perché eseguite presso la sede societaria e non personalmente, con conseguente lesione del diritto di difesa; 4) omessa pronuncia e comunque erroneità della motivazione sulla responsabilità del legale rappresentante, che il ricorrente riteneva non automatica e non desumibile dalla sola carica, specie alla luce dell’assetto statutario della società e di pregresse pronunce penali e civili favorevoli in fattispecie analoghe.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha corretto la motivazione della Corte d’appello sul punto della prescrizione, precisando che non opera il termine decennale ex art. 2953 c.c. per effetto della sentenza di rigetto dell’opposizione, ma che comunque la costituzione in giudizio della Provincia nel giudizio di opposizione ha effetto interruttivo della prescrizione ex artt. 2943 e 2945 c.c., richiamati dall’art. 28 l. 689/1981. Ha inoltre confermato la competenza della Provincia a irrogare le sanzioni, ritenendo valida la delega regionale in materia di scarichi idrici e non contraria al d.lgs. 152/2006. Ha escluso la nullità delle notifiche, osservando che per persone giuridiche e società la notifica alla sede, a mani di persona addetta, è valida ai sensi dell’art. 145 c.p.c. senza necessità di indicare il nominativo del legale rappresentante. Quanto alla responsabilità, ha ribadito che in tema di illeciti amministrativi la responsabilità è personale ma il legale rappresentante risponde quando l’illecito sia commesso nell’esercizio delle funzioni o incombenze connesse alla carica; la sola organizzazione interna della società o pronunce relative ad altri procedimenti non escludono di per sé la legittimazione passiva del rappresentante. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con avviso anche del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 28 l. 24 novembre 1981, n. 689
rinvia alle norme del codice civile per la disciplina dell’interruzione della prescrizione delle sanzioni amministrative.
comma 1, comma 2, ultimo comma
la costituzione in giudizio del creditore e la richiesta di rigetto dell’opposizione hanno effetto interruttivo della prescrizione.
se l’interruzione avviene con uno degli atti di cui all’art. 2943, la prescrizione non decorre fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.
la Corte d’appello aveva richiamato il termine decennale, ma la Cassazione precisa che nel caso concreto la motivazione va corretta, perché l’effetto utile è l’interruzione derivante dal giudizio, non la conversione in prescrizione decennale del titolo.
art. 135 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
non introduce un principio inderogabile di competenza regionale tale da escludere le deleghe alle Province previste dalla normativa regionale previgente o confermate.
art. 170, comma 11, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
salva gli atti e i provvedimenti adottati in applicazione della disciplina previgente fino all’adozione dei corrispondenti atti sulla nuova normativa.
art. 117, comma 2, lett. s), Cost.
la competenza statale esclusiva in materia ambientale non esclude poteri regionali e locali entro i limiti degli standard minimi di tutela.
art. 7, ultimo comma, l. 7 agosto 1990, n. 241?
il testo richiama in realtà l’art. 7, ultimo comma, l. n. 890/1982, ma precisa che la disciplina introdotta nel 2008 non era applicabile alle notifiche del 2007.
art. 7, ultimo comma, l. 20 novembre 1982, n. 890
la regola invocata non si applica perché entrata in vigore successivamente alle notifiche dei verbali.
la notificazione alle persone giuridiche e alle società si esegue nella sede mediante consegna a chi rappresenta l’ente o a persona addetta alla sede, senza necessità di indicare il legale rappresentante.
richiamato solo come disciplina alternativa rispetto alla notifica alle società; non è necessario usarlo quando opera l’art. 145 c.p.c.
richiamato per individuare il soggetto trasgressore/persona fisica che riveste la carica di rappresentanza e vigilanza.
art. 6 l. 24 novembre 1981, n. 689
in materia di sanzioni amministrative la responsabilità è personale e grava sulla persona fisica che esercita autorità, direzione o vigilanza; la società risponde in solido quale soggetto garantito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di sanzioni amministrative, la prescrizione del diritto alla riscossione è soggetta alle regole civilistiche sull’interruzione: la costituzione in giudizio dell’ente creditore nel giudizio di opposizione può interrompere la prescrizione e sospenderne il decorso fino al passaggio in giudicato della decisione.
- La sentenza che definisce l’opposizione a ordinanza-ingiunzione non trasforma automaticamente il termine prescrizionale in quello decennale dell’art. 2953 c.c.; occorre distinguere tra conversione del termine e effetto interruttivo prodotto dagli atti processuali.
- In materia ambientale, l’articolazione costituzionale e legislativa della tutela dell’ambiente non esclude che la normativa regionale, ove non incompatibile con i principi statali e con le norme transitorie, deleghi alle Province funzioni di controllo e di irrogazione delle sanzioni.
- La notificazione di atti a persone giuridiche o società è validamente eseguita presso la sede sociale mediante consegna a soggetto addetto alla sede, senza necessità di notificazione personale al legale rappresentante, salvo che si scelga la modalità alternativa prevista per la persona fisica rappresentante.
- La responsabilità amministrativa ex l. 689/1981 è personale, ma può gravare sul soggetto che riveste la carica di rappresentanza o direzione quando l’illecito sia commesso nell’esercizio delle funzioni o incombenze connesse; la sola organizzazione interna dell’ente non basta, da sola, a escludere la riferibilità della violazione al legale rappresentante.
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