Cassazione Civile, Ordinanza n. 27618/2024 del 24/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007, emesso con metodo induttivo ai sensi dell'art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, con cui veniva contestato a un contribuente un maggior reddito d'impresa derivante dal trasferimento di una licenza per attività di noleggio con conducente. Il contribuente aveva impugnato l'atto davanti alla C.T.P. di Roma, che aveva accolto solo parzialmente il ricorso. In appello, il contribuente aveva notificato l'atto all'Amministrazione a mezzo PEC; la C.T.R. del Lazio aveva riformato la decisione di primo grado e annullato l'accertamento. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione di varie norme sulla notificazione telematica e sul processo tributario telematico, sostenendo che la notifica dell'appello a mezzo PEC era stata eseguita prima dell'operatività del PTT nella Regione Lazio e che, quindi, non era soltanto nulla ma inesistente; da ciò faceva discendere l'impossibilità di sanatoria per raggiungimento dello scopo anche in caso di costituzione dell'intimato.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che la notificazione dell'atto di appello a mezzo PEC, eseguita prima dell'operatività del processo tributario telematico nella regione del giudice adito, è inesistente e non semplicemente nulla. Di conseguenza, la costituzione in giudizio dell'Amministrazione non poteva sanare il vizio. Poiché l'appello era invalido per inesistenza della notifica, la sentenza di primo grado è passata in giudicato e il giudizio non poteva proseguire; per questo la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio. Le spese dei gradi di appello e di cassazione sono state compensate per la sopravvenuta consolidazione della giurisprudenza in epoca successiva alla notificazione effettuata nel caso concreto.
Norme richiamate
art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato come base del metodo induttivo di accertamento del maggior reddito d'impresa
art. 1 della L. n. 53 del 1994
richiamato tra le norme sulla notificazione telematica oggetto del motivo
art. 3-bis della L. n. 53 del 1994
richiamato tra le norme sulla notificazione telematica oggetto del motivo
art. 16, comma 4, del d.P.R. n. 68 del 2005
richiamato tra le disposizioni sulla PEC e le notifiche telematiche
art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005
richiamato tra le disposizioni sulla PEC e le notifiche telematiche
art. 16-bis del d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato in relazione al processo tributario telematico
art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 156 del 2015
richiamato in relazione all'operatività del processo tributario telematico
richiamato nel motivo di ricorso
art. 16 del d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel motivo di ricorso
richiamato per escludere la sanatoria del vizio di notificazione inesistente
richiamato nel motivo di ricorso
richiamato nel motivo di ricorso
Massime di principio
- La notificazione dell'atto di appello eseguita a mezzo PEC prima che nel distretto/regione sia operativo il processo tributario telematico è inesistente, non già semplicemente nulla.
- La costituzione in giudizio del destinatario non sana un vizio di notificazione qualificato come inesistenza, poiché la sanatoria per raggiungimento dello scopo opera solo rispetto a nullità sanabili.
- Se l'appello è stato proposto con notificazione inesistente, il giudizio di secondo grado non può validamente proseguire e la sentenza di primo grado passa in giudicato; la sentenza di appello va quindi cassata senza rinvio.
- In materia processuale, la corretta qualificazione del vizio della notificazione incide in modo decisivo sulla possibilità di sanatoria e sull'ammissibilità/proseguibilità dell'impugnazione.
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