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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27618/2024 del 24/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007, emesso con metodo induttivo ai sensi dell'art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, con cui veniva contestato a un contribuente un maggior reddito d'impresa derivante dal trasferimento di una licenza per attività di noleggio con conducente. Il contribuente aveva impugnato l'atto davanti alla C.T.P. di Roma, che aveva accolto solo parzialmente il ricorso. In appello, il contribuente aveva notificato l'atto all'Amministrazione a mezzo PEC; la C.T.R. del Lazio aveva riformato la decisione di primo grado e annullato l'accertamento. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione di varie norme sulla notificazione telematica e sul processo tributario telematico, sostenendo che la notifica dell'appello a mezzo PEC era stata eseguita prima dell'operatività del PTT nella Regione Lazio e che, quindi, non era soltanto nulla ma inesistente; da ciò faceva discendere l'impossibilità di sanatoria per raggiungimento dello scopo anche in caso di costituzione dell'intimato.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che la notificazione dell'atto di appello a mezzo PEC, eseguita prima dell'operatività del processo tributario telematico nella regione del giudice adito, è inesistente e non semplicemente nulla. Di conseguenza, la costituzione in giudizio dell'Amministrazione non poteva sanare il vizio. Poiché l'appello era invalido per inesistenza della notifica, la sentenza di primo grado è passata in giudicato e il giudizio non poteva proseguire; per questo la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio. Le spese dei gradi di appello e di cassazione sono state compensate per la sopravvenuta consolidazione della giurisprudenza in epoca successiva alla notificazione effettuata nel caso concreto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La notificazione dell'atto di appello eseguita a mezzo PEC prima che nel distretto/regione sia operativo il processo tributario telematico è inesistente, non già semplicemente nulla.
  • La costituzione in giudizio del destinatario non sana un vizio di notificazione qualificato come inesistenza, poiché la sanatoria per raggiungimento dello scopo opera solo rispetto a nullità sanabili.
  • Se l'appello è stato proposto con notificazione inesistente, il giudizio di secondo grado non può validamente proseguire e la sentenza di primo grado passa in giudicato; la sentenza di appello va quindi cassata senza rinvio.
  • In materia processuale, la corretta qualificazione del vizio della notificazione incide in modo decisivo sulla possibilità di sanatoria e sull'ammissibilità/proseguibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicato

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