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Sentenza

Sentenza del 21/11/2022 n. 34267 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Richiesta di revocazione dell'ordinanza n.16998/2020 della Corte di Cassazione; l'istante sostiene che la Corte ha commesso un errore di fatto nel ritenere che la cartella di pagamento riportasse la specifica menzione dell'avviso di accertamento pregresso. A.A. deduce che, in realtà, la cartella non contiene alcun chiaro riferimento all'accertamento né una motivazione utile a comprendere l'origine del credito, per cui la Corte avrebbe erroneamente qualificato la cartella come "motivata succintamente" e conforme ai requisiti di trasparenza.

La decisione

Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il rimedio invocato (art. 391-bis c.p.c. in relazione all'art. 395, comma 1, n. 4) richiede un errore di fatto evidente, oggettivo e relativo ad atti interni al giudizio di legittimità. Nel caso di specie l'eventuale errore (presunta mancata indicazione dell'accertamento nella cartella) attiene alla valutazione effettuata dal giudice di merito e non agli atti che la Corte di Cassazione poteva esaminare autonomamente; pertanto la via corretta sarebbe stata l'impugnazione della decisione di merito con i rimedi ordinari. La Corte ha inoltre rilevato che nella sua ordinanza aveva semplicemente richiamato la motivazione del giudice d'appello, e che non era possibile per la Corte di legittimità riesaminare autonomamente i fatti di merito. Non si sono liquidate le spese processuali del giudizio di revocazione e si è dato atto dell'obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato ai sensi del DPR n.115/2002, art.13, comma 1-quater.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    istante si duce in base all'art. 391-bis c.p.c.

    Norma che disciplina l'istanza di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione; utilizzata dal ricorrente per chiedere la revoca per errore di fatto.

  • art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4

    errore di fatto richiamato dall'art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4

    Individua l'errore di fatto come motivo di revocazione; la Corte richiede che tale errore sia evidente, obiettivo e relativo ad atti interni al giudizio di legittimità.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    motivo di cassazione per violazione di legge ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Norma utilizzata nel ricorso per cassazione originario per censurare la motivazione della cartella; la Corte di legittimità ha esaminato il motivo alla luce del principio di legalità e motivazione richiesto.

  • L. n. 241/1990, art. 1 e art. 31

    principio di trasparenza della L. n. 241/1990, art. 1; art. 31 citato benché abrogato

    Rinvio ai principi di trasparenza e motivazione degli atti amministrativi; la questione originaria verteva sulla correttezza e sufficienza della motivazione della cartella rispetto a tali principi.

  • L. n. 212/2000, art. 7

    richiamata la prescrizione imposta dalla L. n. 212 del 2000, art. 7

    Norma (statuto del contribuente) che detta requisiti di motivazione e informazione nel procedimento tributario; la Corte ha ritenuto che la cartella fosse sufficientemente motivata alla luce di tale disposizione.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 64

    art. 64 del D.Lgs. n. 546/1992

    Richiamato quale rimedio procedurale: se l'errore è riconducibile al giudice di merito, l'impugnazione deve seguire i rimedi previsti dal contenzioso tributario (es. impugnazione della sentenza di merito), non la revocazione dinanzi alla Cassazione.

  • art. 394 c.p.c., comma 1, n. 4 e art. 398 c.p.c.

    rimedi ordinari contro le sentenze di merito (art. 394 c.p.c., comma 1, n. 4; art. 398 c.p.c.)

    La Corte ha richiamato che, quando l'errore di fatto è causa determinante della sentenza di merito, la parte deve utilizzare i rimedi ordinari previsti contro le decisioni di merito e non la revocazione della Cassazione.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    art. 13, comma 1-quater del DPR n. 115/2002

    Norma sul contributo unificato: la Corte ha dato atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • La revocazione ex art. 391-bis c.p.c. per errore di fatto è uno strumento eccezionale: l'errore deve essere evidente, obiettivo, relativo ad atti interni al giudizio di legittimità e non richiedere indagini o argomentazioni deduttive.
  • Se l'errore denunciato riguarda la valutazione dei fatti o degli atti svolta dal giudice di merito (es. certificazione dell'esistenza di un avviso di accertamento nella cartella), la via corretta è l'impugnazione della decisione di merito con i rimedi ordinari previsti dal processo (art. 394 e 398 c.p.c. o rimedi specifici del contenzioso tributario), non la revocazione della sentenza della Cassazione.
  • La Corte di Cassazione, nel riesame dei motivi di legittimità, è vincolata ai fatti come risultanti dalla decisione di merito e non può svolgere un'indagine di fatto autonoma per ricostruire elementi non posti alla base della decisione di appello.
  • Nel contenzioso tributario la sufficienza della motivazione di una cartella di pagamento va valutata con riferimento alle regole di trasparenza e informazione previste dallo Statuto del Contribuente; tuttavia, la censura sulla mancanza di riferimenti all'atto presupposto incide sul merito e deve essere proposta con gli strumenti processuali appropriati.
  • Chi propone ricorso di revocazione deve considerare anche gli oneri procedurali e contributivi: l'istanza può comportare l'obbligo di versare ulteriore contributo unificato se sussistono i presupposti normativi.

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