Cassazione Civile, Ordinanza n. 07989/2025 del 26/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (utente servizio)
La controversia
La controversia nasce da un ricorso monitorio promosso da un utente del servizio di igiene ambientale per ottenere la restituzione dell'IVA applicata alla tariffa di igiene ambientale. In primo grado il Giudice di Pace aveva ingiunto alla società gestore la restituzione dell'importo relativo all'IVA versata sulla TIA1 e, per il periodo successivo, sulla TIA2; l'opposizione della società era stata respinta. In appello la società aveva inizialmente contestato sia la TIA1 sia la TIA2, ma aveva poi rinunciato al motivo relativo alla TIA1 alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite. Restava quindi censurata la statuizione del Tribunale che aveva confermato la natura tributaria della TIA2 e, conseguentemente, la sua non assoggettabilità a IVA, ritenendo applicabile la disciplina tributaria e la prescrizione ordinaria. Nel ricorso per cassazione la società deduceva violazione e falsa applicazione delle norme sul presupposto IVA e sulla tariffa di cui all'art. 238 d.lgs. 152/2006, sostenendo che il giudice di merito aveva erroneamente accomunato TIA2 e TIA1 e aveva escluso la natura corrispettiva della tariffa, nonché il suo assoggettamento all'IVA.
La decisione
Nel corso del giudizio di cassazione le parti hanno depositato note congiunte chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio per intervenuta transazione e la compensazione delle spese. La Corte ha preso atto della richiesta, rilevando che la procura speciale del difensore del ricorrente comprendeva il potere di rinunciare, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 390 c.p.c., con integrale compensazione delle spese processuali. Ha inoltre precisato che, in caso di estinzione del giudizio, non si applica il contributo unificato aggiuntivo di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 49 d.lgs. n. 22/1997
richiamato come base normativa della tariffa di igiene ambientale oggetto della domanda restitutoria, poi non più controversa in cassazione per rinuncia al motivo relativo.
richiamato come base normativa della tariffa successiva, rispetto alla quale il ricorso sosteneva l'erronea esclusione della natura corrispettiva e dell'assoggettamento a IVA.
artt. 1, 3, 4, commi II e III, d.P.R. 633/1972
invocati a sostegno della tesi dell'assoggettamento a IVA della tariffa TIA2.
art. 14, comma 33, d.l. n. 78/2010, conv. in L. n. 122/2010
richiamato nel motivo di ricorso quale norma rilevante per la disciplina della tariffa e del suo trattamento fiscale.
norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione/falsa applicazione di legge.
ritenuto il presupposto per dichiarare l'estinzione del giudizio a seguito della transazione e della richiesta congiunta delle parti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte ha affermato che non si applica quando il giudizio si estingue.
Massime di principio
- Quando, nel giudizio di cassazione, interviene una transazione tra le parti e la parte ricorrente dispone del potere di rinunciare, la Corte può dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 390 c.p.c., con regolazione delle spese secondo le indicazioni delle parti o con compensazione integrale se richiesta e giustificata dal definire consensualmente la lite.
- In caso di estinzione del giudizio non trova applicazione l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
- Se il ricorso viene superato da un accordo transattivo sopravvenuto che elimina l'interesse alla decisione, la Corte non entra nel merito dei motivi dedotti e chiude il processo con declaratoria di estinzione.
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