Cassazione Civile, Ordinanza n. 19572/2022 del 17/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. proposta avverso una precedente sentenza della corte d'appello. La corte territoriale aveva dichiarato l'impugnazione inammissibile perché notificata il 6/7/2017 e quindi, secondo il giudice di merito, oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza revocanda, avvenuta il 10/6/2016. La società ricorrente ha impugnato la decisione sostenendo che il giudizio originario era stato introdotto nel 2004, cioè prima dell'entrata in vigore della l. n. 69/2009, sicché doveva applicarsi il termine annuale di cui al testo originario dell'art. 327 c.p.c., non il termine semestrale. Ha inoltre dedotto che, tenuto conto della sospensione feriale dei termini, la revocazione era comunque tempestiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, poiché il giudizio di primo grado era stato instaurato prima del 4/7/2009, al caso si applica il previgente art. 327 c.p.c. con termine lungo di un anno dalla pubblicazione della sentenza, indipendentemente dalla notificazione. Ne deriva che la revocazione proposta con citazione notificata il 6/7/2017 contro una sentenza pubblicata il 10/6/2016, considerata anche la sospensione feriale, era tempestiva. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla corte d'appello di Bologna in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
revocazione proposta avverso una sentenza della corte d'appello
La revocazione per il motivo previsto dal n. 4 è soggetta al termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., indipendentemente dalla notificazione della sentenza.
termine di sei mesi; nel testo applicabile, termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza
Per i giudizi introdotti prima del 4/7/2009 continua ad applicarsi il termine annuale originario; la modifica a sei mesi vale solo per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della l. n. 69/2009.
art. 46, commi 17 e 58, L. n. 69 del 2009
norme invocate dalla ricorrente
La novella al termine lungo di impugnazione non si applica ai giudizi instaurati anteriormente al 4/7/2009; è irrilevante l'avvio di successive fasi o gradi del processo.
La censura è stata prospettata come nullità per violazione della disciplina sul termine d'impugnazione, ma la Corte l'ha sostanzialmente accolta come erronea applicazione dell'art. 327 c.p.c.
Massime di principio
- La disciplina del termine lungo per proporre impugnazioni si determina in base alla data di instaurazione del giudizio di primo grado: per i processi iniziati prima del 4 luglio 2009 resta applicabile il termine annuale originario dell'art. 327 c.p.c., mentre il termine semestrale introdotto dalla l. n. 69/2009 vale solo per i giudizi successivi.
- Ai fini della tempestività della revocazione per il motivo di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c., rileva il termine lungo di impugnazione applicabile al processo di provenienza; se il giudizio è anteriore alla riforma del 2009, la revocazione può essere proposta entro un anno dalla pubblicazione della sentenza, oltre alla sospensione feriale dei termini.
- Nell'applicazione dell'art. 327 c.p.c. è irrilevante che la questione sorga in una successiva fase o in un grado ulteriore del processo: ciò che conta è la data di instaurazione del giudizio originario, non quella della fase impugnatoria o rescindente successiva.
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