Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27101/2023 del 22/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda una cartella di pagamento emessa per IRPEG, IVA e IRAP relative all’anno 1999, fondata su un avviso di accertamento presupposto che contestava maggiori ricavi non dichiarati e indebita deduzione di costi. La società aveva impugnato sia la cartella sia l’avviso, deducendo, tra l’altro, l’inesistenza della notificazione dell’avviso presupposto, la definizione dell’annualità ai sensi della legge n. 289/2002, l’infondatezza della pretesa tributaria e vizi propri della cartella. La CTR aveva accolto l’appello della società, ritenendo inesistente la notifica dell’avviso e quindi ammissibile l’impugnazione cumulativa della cartella e dell’atto presupposto, oltre a ritenere infondata la pretesa per effetto di un giudicato assolutorio penale. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, violazione delle norme sulla notificazione a mezzo posta degli atti impositivi, sostenendo che la notifica dell’avviso era stata eseguita ritualmente mediante raccomandata A/R ai sensi dell’art. 14 l. n. 890/1982 e che, quindi, l’avviso non era più impugnabile; secondo, in subordine, violazione delle norme sulla nullità della notificazione, deducendo che comunque si sarebbe trattato al più di nullità sanata per raggiungimento dello scopo, attesa la successiva richiesta di accertamento con adesione e il ricorso giurisdizionale presentato dalla contribuente, sintomatici della piena conoscenza dell’atto.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo erronea la qualificazione come "inesistente" della notificazione dell’avviso di accertamento presupposto. Ha affermato che, in caso di notifica diretta a mezzo posta dell’atto impositivo da parte dell’amministrazione finanziaria, si applicano le regole del servizio postale ordinario e non la disciplina della legge n. 890/1982 richiamata dal giudice di merito. Di conseguenza, non erano necessari gli adempimenti formali ritenuti mancanti dalla CTR (relata, sigillo, indicazioni ulteriori sulla busta). Poiché la notifica era da considerarsi rituale, l’avviso presupposto non poteva essere impugnato oltre i termini unitamente alla cartella, e la contribuente poteva far valere contro la cartella soltanto vizi propri. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 3, L. n. 890/1982

    La CTR lo aveva richiamato per ritenere inesistente la notificazione; la Cassazione ha escluso che fosse applicabile alla notificazione diretta a mezzo posta dell’atto impositivo effettuata dall’amministrazione finanziaria.

  • art. 14, L. n. 890/1982

    Per la Corte, la notifica diretta a mezzo posta degli atti impositivi segue il regime del servizio postale ordinario, con esclusione delle formalità proprie della notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario.

  • art. 137 c.p.c.

    Le formalità degli artt. 137 e segg. c.p.c. richiamate dal giudice di merito non erano applicabili al caso di notificazione diretta dell’atto impositivo a mezzo posta.

  • art. 60, d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato come norma sul sistema notificatorio degli atti tributari; la Corte distingue tale regime dalla notifica diretta a mezzo posta dell’amministrazione.

  • art. 156 c.p.c.

    Il secondo motivo invocava la sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo; il motivo è rimasto assorbito dall’accoglimento del primo.

  • art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    Si applica l’impugnazione cumulativa della cartella e dell’atto presupposto solo quando manchi la notifica dell’atto precedente; qui la Corte ha escluso l’inesistenza della notifica dell’avviso.

  • art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nel ricorso per sostenere la tardività/definitività dell’avviso ritualmente notificato e non impugnato nei termini.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel ricorso tra le norme violate; non assume un ruolo decisivo nella ratio decidendi espressa.

  • art. 2700 c.c.

    La Corte richiama il valore probatorio degli atti dell’agente postale e dell’avviso di ricevimento, nei limiti della fede privilegiata.

  • art. 2704 c.c.

    Richiamato nel ricorso tra le norme violate; non è centrale nella motivazione decisoria.

  • art. 1335 c.c.

    Il plico pervenuto all’indirizzo del destinatario opera come conoscenza presunta, superabile solo con prova contraria dell’impossibilità incolpevole di prenderne cognizione.

  • art. 153 c.p.c.

    Richiamato dalla giurisprudenza citata per la possibile rimessione in termini del contribuente che provi di non aver avuto conoscenza effettiva dell’atto senza sua colpa.

  • art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602/1973

    La Corte richiama la disciplina e la giurisprudenza costituzionale che ne hanno confermato la legittimità in tema di notifica diretta degli atti della riscossione.

  • art. 8, L. n. 890/1982

    La Corte distingue l’ipotesi di notifica con ministero dell’ufficiale giudiziario tramite servizio postale, per la quale valgono regole diverse e più formali.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione finanziaria notifica direttamente un atto impositivo a mezzo posta, si applicano le regole del servizio postale ordinario e non la disciplina formale della notificazione eseguita dall’ufficiale giudiziario ai sensi della legge n. 890/1982.
  • In tema di notifica diretta dell’atto impositivo a mezzo raccomandata A/R, la mancanza di relata o di specifiche indicazioni sull’avviso di ricevimento non comporta, di per sé, inesistenza della notificazione.
  • Se l’avviso di accertamento presupposto è stato ritualmente notificato, esso diventa autonomamente definitivo se non impugnato nei termini, e non può essere contestato insieme alla cartella per far valere vizi che attengono all’atto presupposto.
  • L’impugnazione cumulativa della cartella con l’atto precedente è consentita solo quando l’atto presupposto non sia stato notificato o la notifica sia giuridicamente inesistente; in caso di notifica valida, il contribuente può far valere contro la cartella soltanto i vizi propri.
  • L’avviso di ricevimento della raccomandata fa piena prova, nei limiti della fede privilegiata, degli esiti del procedimento notificatorio e il plico pervenuto all’indirizzo del destinatario si presume conosciuto, salvo prova contraria dell’impossibilità incolpevole di prenderne cognizione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.