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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01868/2026 del 27/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La lite trae origine da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria contestava l’emissione e l’utilizzo di fatture relative a operazioni ritenute inesistenti, in un contesto di controlli su lavori e forniture connessi a un impianto produttivo finanziato con provvidenze pubbliche. In primo grado la CTP aveva accolto solo in parte il ricorso dei contribuenti, confermando la pretesa limitatamente ad una fattura. La CTR, invece, ha accolto l’appello principale dell’Ufficio e rigettato quello incidentale dei contribuenti, ritenendo provata la fittizietà delle operazioni e rilevando, tra l’altro, che per una fattura relativa alla partecipazione a una fiera non vi era corrispondenza tra la società indicata e quella che aveva effettivamente partecipato all’evento. I contribuenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) motivazione apparente della sentenza per mancata esplicitazione degli elementi probatori posti a base della decisione e delle ragioni di irrilevanza della documentazione prodotta; 2) violazione delle norme sulla motivazione per relationem dell’avviso di accertamento e sulla necessaria conoscenza del PVC richiamato, sostenendo che il verbale fosse stato consegnato all’amministratore giudiziario e non al legale rappresentante o ai soci, sicché non poteva dirsi conosciuto dal soggetto legittimato a difendere la società; 3) violazione delle regole sull’onere della prova nelle contestazioni di operazioni oggettivamente inesistenti, assumendo che l’Ufficio non avesse fornito alcun elemento, neppure indiziario, e che invece fosse stata prodotta documentazione idonea a provare l’effettività delle operazioni; 4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per mancato apprezzamento delle prove offerte dalle parti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendolo assorbente, e ha cassato la sentenza della CTR con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha rilevato che il giudice d’appello si era limitato a richiamare il principio secondo cui il PVC non deve essere allegato all’avviso se già conosciuto dal contribuente, senza però verificare se nel caso concreto il verbale fosse stato effettivamente portato a conoscenza del legale rappresentante o comunque fosse agevolmente conoscibile, né se la nomina dell’amministratore giudiziario avesse inciso sui poteri rappresentativi. Mancando tale verifica, non era corretta l’applicazione dell’art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    dedotto come vizio processuale per nullità della sentenza e per violazione delle regole sulla motivazione e sul contraddittorio decisorio.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato come norma sulla motivazione delle sentenze tributarie, la cui violazione è stata prospettata dai ricorrenti.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per censurare la motivazione apparente della sentenza impugnata.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato quale parametro della sufficienza della motivazione.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nei motivi come norma sul corrispondenza tra chiesto e pronunciato e sull’omessa pronuncia.

  • art. 7, comma 1, L. n. 212 del 2000

    richiamato in tema di motivazione e conoscibilità degli atti richiamati nell’avviso di accertamento.

  • art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973

    la Corte afferma che la motivazione per relationem dell’avviso è conforme solo se il PVC richiamato sia stato effettivamente conosciuto dal legale rappresentante o comunque sia stato riprodotto nei suoi contenuti essenziali; occorre verificare concretamente la conoscenza dell’atto richiamato.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di riparto dell’onere della prova nelle contestazioni di fatture per operazioni inesistenti.

  • art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato dai ricorrenti come base normativa dell’accertamento fiscale e della prova della pretesa.

  • art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato dai ricorrenti in relazione all’accertamento IVA e alla prova dell’inesistenza delle operazioni.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato come parametro per denunciare che il giudice non avrebbe posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per censurare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

Massime di principio

  • Quando un avviso di accertamento è motivato per relationem mediante richiamo a un PVC, non basta il richiamo astratto a un precedente orientamento sull’allegazione del verbale: il giudice deve accertare in concreto se il PVC sia stato effettivamente conosciuto dal soggetto legittimato a rappresentare e difendere il contribuente, oppure se il contenuto essenziale sia stato riprodotto nell’atto impositivo.
  • La mera consegna del PVC a un soggetto diverso dal legale rappresentante non consente, di per sé, di ritenere soddisfatto il requisito della conoscenza dell’atto richiamato, se non viene verificato il relativo potere rappresentativo e l’effettiva incidenza della nomina di eventuali organi straordinari sulla rappresentanza societaria.
  • In tema di contestazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, il giudice deve valutare in modo puntuale gli elementi probatori posti dall’Ufficio a sostegno della fittizietà e confrontarli con la documentazione prodotta dal contribuente, senza limitarsi ad affermazioni apodittiche sulla sufficienza della prova dell’Amministrazione.
  • La motivazione della sentenza è viziata quando si limita a formule generiche sulla fondatezza della pretesa o sull’assenza di prova contraria, senza esaminare gli snodi fattuali decisivi della controversia e le ragioni dell’eventuale irrilevanza della documentazione difensiva.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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