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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21687/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La lite nasce da un avviso di pagamento con cui l'Ufficio aveva recuperato IVA per l'anno 2010 su fatture emesse da un vettore per trasporti su strada di merci importate dalla Repubblica di San Marino. L'Amministrazione aveva qualificato tali prestazioni come imponibili, ritenendo non applicabile il regime di non imponibilità/esenzione invocato dal contribuente ai sensi degli artt. 8 e 9 del d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 69 dello stesso decreto. La CTR aveva invece rigettato l'appello dell'Ufficio valorizzando la dicitura "franco destino" presente sulle fatture, ritenendola prova dell'inclusione del costo del trasporto nel prezzo della merce e della sua effettiva corrispondenza alla realtà negoziale. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e degli artt. 9, comma 1, n. 2, 69, comma 1, e 7, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto sufficiente la sola clausola "franco destino" per provare i presupposti del regime di non imponibilità, finendo per invertire l'onere della prova: secondo la ricorrente, il contribuente-vettore doveva dimostrare in modo specifico e documentale, per ciascuna operazione, l'applicabilità dell'esenzione, senza poterlo fare mediante riferimenti generici ad alcuni DDT o fatture di vendita.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito del motivo di ricorso perché ha rilevato che il giudizio era stato definito agevolmente ai sensi dell'art. 5 della L. n. 130/2022. Il contribuente aveva chiesto l'estinzione del processo producendo la domanda di definizione e la comunicazione dell'Ufficio che attestava l'esito regolare delle istanze; inoltre non risultava notificato alcun diniego nei termini. La Corte ha quindi dichiarato estinto il processo. Le spese del giudizio estinto sono state poste a carico della parte che le ha anticipate e non è stato applicato l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 2697 c.c.

    invocato dall'Agenzia per sostenere che l'onere della prova dei presupposti dell'esenzione gravasse sul contribuente.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato dall'Agenzia in tema di presunzioni semplici e prova del fatto noto/fatto ignoto.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato dall'Agenzia in tema di presunzioni semplici, ritenute mal valutate dalla CTR.

  • art. 9, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 633/1972

    richiamato quale base normativa del regime di non imponibilità delle prestazioni di trasporto connesse alle esportazioni/importazioni rilevanti.

  • art. 69, comma 1, d.P.R. n. 633/1972

    richiamato dall'Agenzia per escludere l'applicazione del regime invocato nella specifica fattispecie.

  • art. 7, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 633/1972

    richiamato nel motivo di ricorso in combinato con le altre norme IVA.

  • art. 5 L. n. 130/2022

    la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda entro il termine e con il pagamento degli importi dovuti; in assenza di istanza di trattazione il processo è dichiarato estinto, mentre il diniego deve essere notificato entro trenta giorni e può essere impugnato in Cassazione.

  • art. 40, comma 4, d.l. n. 13/2013

    richiamato quale norma sul flusso di comunicazione degli elenchi delle cause definite, valorizzato come indizio della regolare definizione della lite.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte esclude la sua applicazione in caso di declaratoria di estinzione del processo.

Massime di principio

  • Quando una lite tributaria è stata validamente definita mediante la procedura di definizione agevolata prevista dalla legge speciale, il giudizio di legittimità va dichiarato estinto senza esaminare il merito dei motivi di ricorso.
  • La domanda di definizione agevolata perfeziona l'effetto estintivo se risulta presentata nei termini e, se dovuti, risultano versati gli importi previsti; l'assenza di diniego notificato nei termini consente di considerare la definizione regolarmente perfezionata.
  • In caso di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate e non si applica l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
  • Se il giudizio viene estinto per definizione agevolata, restano assorbite le questioni di merito relative al riparto dell'onere della prova e alla corretta applicazione delle norme IVA invocate nel ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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