Sentenza del 14/01/2022 n. 1049 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento che ha rifiutato la categoria A/7 proposta tramite procedura DOCFA e ha ripristinato la precedente categoria A/8 (abitazione di lusso). La ricorrente denunciava difetto di motivazione dell'atto, violazione della L. n.241/1990 art.3 e dello Statuto del contribuente art.7 per mancata indicazione dei criteri adottati, violazione del D.M. 2 agosto 1969 (ritenendo che l'immobile non possieda i requisiti per essere A/8), violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. in tema di onere della prova e mancata considerazione di una perizia asseverata prodotta in giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che mancasse nei motivi di cassazione la riproduzione testuale dei passi dell'atto impositivo di cui si censura la motivazione (principio di autosufficienza del ricorso ex art. 366 c.p.c.), pertanto non era possibile verificare la censura. Sul secondo motivo ha ritenuto che l'omessa considerazione di una perizia stragiudiziale o di elementi istruttori non integri il vizio di omesso esame di un "fatto" decisivo ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, e che in ogni caso la critica verteva sul merito della valutazione dei fatti del giudice di merito, non sindacabile in cassazione. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in Euro 3.000,00) e dà atto degli adempimenti relativi al contributo unificato ex D.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
Invocato dalla ricorrente per vizio di motivazione; la Corte segnala che il ricorso è inammissibile per mancata riproduzione testuale dei passi dell'atto impugnato necessari per il controllo in cassazione (principio di autosufficienza del ricorso).
Riguarda l'omesso esame di un fatto decisivo; la Corte chiarisce che non si tratta di argomentazioni difensive o di elementi istruttori (come una perizia), e che l'omesso esame sussiste solo se si tratta di un fatto storico concreto, la cui considerazione avrebbe potuto mutare l'esito della controversia.
Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: il ricorso deve riportare testualmente i passi della motivazione o dell'atto impugnato che si assume illegittimi, per permettere alla Corte la verifica senza acquisire altri atti.
Richiamata dalla ricorrente in tema di motivazione degli atti amministrativi; la Corte non entra nel merito perché la censura non indica testualmente la motivazione contestata nell'atto impugnato.
Statuto del contribuente, art. 7
Invocato in relazione al diritto del contribuente ad atti adeguatamente motivati; la Corte non verifica la violazione per le ragioni procedurali sopra indicate.
D.M. 2 agosto 1969
Norma tecnica sui requisiti per le categorie catastali (abitazioni di lusso); la ricorrente contestava l'applicazione ma la Corte non ha potuto sindacare la valutazione del merito per mancanza dei requisiti formali del ricorso in cassazione.
Richiamato in relazione all'onere della prova; la Corte non ha ritenuto risolutiva la censura in cassazione, trattandosi di valutazione di merito.
Richiamato dalla ricorrente con riguardo alla perizia asseverata; la Corte osserva che la perizia stragiudiziale o documentale non costituisce di per sé un 'fatto' ai sensi dell'art. 360 n.5 e non giustifica la cassazione per omesso esame.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Norma citata in relazione al contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore importo a carico della ricorrente.
Massime di principio
- In cassazione nel giudizio tributario il ricorso deve rispettare il principio di autosufficienza: bisogna riprodurre testualmente i passi dell'atto amministrativo o della motivazione che si censura, altrimenti la censura è inammissibile.
- L'omesso esame ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, riguarda fatti storici determinati e non semplici argomentazioni, elementi istruttori o perizie stragiudiziali: la mancata considerazione di una perizia di parte non costituisce automaticamente un vizio di omesso esame.
- Le valutazioni di merito operate dai giudici di merito sui fatti e sulle prove (compresi i rilievi tecnici) sono in generale sottratte al sindacato della Corte di cassazione; la cassazione può intervenire solo per vizi di diritto o per omissioni formali procedurali rilevanti.
- Quando si contestano classificazioni catastali o qualificazioni tecniche, è importante ricondurre le censure a passaggi puntuali dell'atto impugnato e produrre, già in primo grado e in appello, prove tecniche adeguate e argomentazioni documentate per rendere possibile il controllo in sede di legittimità.
- Le spese processuali e l'eventuale contributo unificato possono essere addebitati al ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; occorre considerare anche gli oneri connessi alla formulazione corretta del ricorso in cassazione.
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