Sentenza del 14/01/2022 n. 173 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Questione posta a fondamento della decisione rilevata d'ufficio - Obbligo di preventivo contraddittorio - Violazione - Rimessione della causa alla commissione tributaria provinciale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza è stata dichiarata nulla per violazione del diritto di difesa e la causa è stata rimessa alla commissione tributaria provinciale ai sensi dell'art. 59, lett. b), del D.lgs. n. 546/1992, con la conseguente necessità di consentire alle parti il preventivo contraddittorio e le attività istruttorie del caso.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile d'ufficio per l'assenza della prova della data di notificazione dell'atto tributario impugnato. La decisione è stata ritenuta viziata perché la questione è stata sollevata senza preventiva segnalazione alle parti, privandole del contraddittorio e della possibilità di produrre prove, modificare domande/eccezioni e chiedere mezzi istruttori.
Norme richiamate
D.lgs. n. 546 del 1992, art. 59, lett. b)
La norma è interpretata nel senso che, quando il giudice dichiara l'inammissibilità del ricorso d'ufficio per mancanza della prova della notificazione, la decisione deve essere rimessa alla commissione tributaria provinciale; inoltre la mancata preventiva segnalazione della questione alle parti integra violazione del diritto di difesa.
Massime di principio
- Il giudice non può dichiarare inammissibile d'ufficio un ricorso per mancanza di prova della notifica senza prima darne preventiva comunicazione alle parti e consentire il contraddittorio; in mancanza la sentenza è nulla.
- Se emerge carenza di prova sulla data di notificazione, va data alle parti la possibilità di produrre documenti e mezzi istruttori o, se ciò non è possibile, la causa deve essere rimessa alla commissione competente per essere riesaminata.
- La regolarità del contraddittorio è condizione di validità della decisione: la rilevazione d'ufficio di profili che incidono sull'ammissibilità richiede almeno un invito alle parti a prendere posizione.
- Prassi consigliata per il contribuente: conservare e produrre tempestivamente la prova della notificazione; per l'Amministrazione: documentare la corretta effettuazione della notifica; per il giudice: segnalare preventivamente alle parti ogni questione rilevabile d'ufficio che possa condurre all'inammissibilità.
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