Sentenza del 14/01/2022 n. 162 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Spese Processuali - Annullamento della cartella per omessa notifica dell'atto presupposto - Condanna in solido dell'ente impositore e del concessionario - Soccombenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento per omessa notifica dell'atto presupposto; il contribuente ha contestato la validità della procedura di notifica che rendeva inesistente la cartella stessa
La decisione
La cartella è stata annullata per omessa notifica dell'atto presupposto e le spese di lite sono state poste in solido a carico dell'ente impositore e del concessionario alla riscossione, entrambi considerati soccombenti rispetto al contribuente. È stato richiamato il principio di causalità: il contribuente è estraneo alla relazione interna tra ente e concessionario, per cui entrambi rispondono verso il terzo (contribuente) per le conseguenze della mancata notificazione
Massime di principio
- Se una cartella di pagamento è annullata per mancata notifica dell'atto presupposto, le spese processuali sono normalmente poste a carico delle parti soccombenti che hanno causato la vicenda, indipendentemente dai rapporti interni tra di esse
- Quando il contribuente ha convenuto contemporaneamente ente impositore e concessionario, entrambi possono essere condannati in solido alle spese se risultano entrambi soccombenti; la responsabilità interna tra ente e concessionario non incide sull'obbligo verso il terzo
- Il principio di causalità guida l'imputazione delle spese: chi ha determinato la lite con un atto viziato (qui la mancata notifica) è tenuto alle spese in favore della parte che ha ottenuto l'annullamento
- Per i contribuenti è utile esperire il giudizio coinvolgendo entrambe le parti (ente e concessionario) per ottenere una condanna solidale alle spese, quando vi siano profili di responsabilità condivisa
- Per l'ente impositore e il concessionario: mantenere documentazione rigorosa sulle notifiche e sui rapporti formali evita rischi di annullamento della riscossione e potenziali condanne alle spese in solido
- La circostanza che il concessionario abbia agito su richiesta dell'ente non esclude la sua responsabilità verso il contribuente; eventuali azioni di rivalsa restano rilevanti solo nei rapporti interni tra ente e concessionario
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