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Sentenza

Sentenza del 14/01/2022 n. 162 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Spese Processuali - Annullamento della cartella per omessa notifica dell'atto presupposto - Condanna in solido dell'ente impositore e del concessionario - Soccombenza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento per omessa notifica dell'atto presupposto; il contribuente ha contestato la validità della procedura di notifica che rendeva inesistente la cartella stessa

La decisione

La cartella è stata annullata per omessa notifica dell'atto presupposto e le spese di lite sono state poste in solido a carico dell'ente impositore e del concessionario alla riscossione, entrambi considerati soccombenti rispetto al contribuente. È stato richiamato il principio di causalità: il contribuente è estraneo alla relazione interna tra ente e concessionario, per cui entrambi rispondono verso il terzo (contribuente) per le conseguenze della mancata notificazione

Massime di principio

  • Se una cartella di pagamento è annullata per mancata notifica dell'atto presupposto, le spese processuali sono normalmente poste a carico delle parti soccombenti che hanno causato la vicenda, indipendentemente dai rapporti interni tra di esse
  • Quando il contribuente ha convenuto contemporaneamente ente impositore e concessionario, entrambi possono essere condannati in solido alle spese se risultano entrambi soccombenti; la responsabilità interna tra ente e concessionario non incide sull'obbligo verso il terzo
  • Il principio di causalità guida l'imputazione delle spese: chi ha determinato la lite con un atto viziato (qui la mancata notifica) è tenuto alle spese in favore della parte che ha ottenuto l'annullamento
  • Per i contribuenti è utile esperire il giudizio coinvolgendo entrambe le parti (ente e concessionario) per ottenere una condanna solidale alle spese, quando vi siano profili di responsabilità condivisa
  • Per l'ente impositore e il concessionario: mantenere documentazione rigorosa sulle notifiche e sui rapporti formali evita rischi di annullamento della riscossione e potenziali condanne alle spese in solido
  • La circostanza che il concessionario abbia agito su richiesta dell'ente non esclude la sua responsabilità verso il contribuente; eventuali azioni di rivalsa restano rilevanti solo nei rapporti interni tra ente e concessionario

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