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Sentenza

Sentenza del 14/01/2022 n. 56 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'applicazione dell'agevolazione fiscale prevista per i "patti di famiglia" (art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 346/1990). L'Amministrazione ha contestato l'illegittima fruizione dell'agevolazione per due gruppi di ragioni: (i) la nomina del rappresentante comune sarebbe nulla o incompatibile (i nominati erano amministratori o amministratore unico delle societa'); (ii) il controllante (P.M.) avrebbe di fatto mantenuto la gestione dell'impresa e quindi non si sarebbe verificato il trasferimento del controllo richiesto dalla norma; (iii) alcune dichiarazioni integrative sulla durata del mantenimento del controllo quinquennale non sarebbero state rese nell'atto originario ma successivamente.

La decisione

La Commissione Regionale ha rigettato gli appelli proposti dall'Agenzia delle Entrate e ha confermato le sentenze di primo grado che avevano accolto i ricorsi dei contribuenti. Motivazione: per le societa' a responsabilita' limitata il riferimento e' all'art. 2468 c.c. (che non pone limiti di delega) e la nomina del rappresentante comune e' risultata valida; le operazioni perseguivano valide ragioni extrafiscali non marginali (garanzia del passaggio generazionale e miglioramento gestionale), per cui non e' configurabile abuso della norma; inoltre l'Amministrazione ha valutato in modo incompleto gli elementi temporali (avrebbe dovuto considerare il comportamento nel quinquennio successivo e l'eventuale esercizio del potere di accertamento nei termini). Spese compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 768-bis c.c.

    Norma che disciplina i patti di famiglia quale istituto del codice civile; la sentenza attiene all'utilizzo del patto di famiglia per trasferimenti di partecipazioni con finalita' generazionali.

  • art. 2468 c.c.

    Norma applicabile alle societa' a responsabilita' limitata che prevede la figura del rappresentante comune dei comproprietari; la Corte ha ritenuto che tale articolo non pone limiti di delega e non rende automaticamente incompatibile la nomina se il rappresentante e' anche amministratore.

  • art. 2372, comma 5, c.c.

    Disposizione riferita alle societa' per azioni (citata dall'Amministrazione); la sentenza osserva che la norma non e' applicabile alle s.r.l., per le quali trova invece applicazione l'art. 2468 c.c.

  • art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 346/1990 (Testo Unico sulle successioni e donazioni)

    Prevede agevolazioni fiscali per i patti di famiglia; la controversia riguardava l'illegittimita' della fruizione di tale agevolazione, che la Commissione ha invece ritenuto correttamente applicata.

  • art. 10-bis, comma 3, legge 212/2000

    Principio che esclude la caratterizzazione come abusiva di operazioni motivate da valide ragioni extrafiscali non marginali, anche organizzative o gestionali; la Corte ha ritenuto applicabile tale principio a favore dei contribuenti.

  • Cass. ss.uu. 9936/2014 (principio processuale della "ragione piu' liquida")

    Consente al giudice di decidere la causa su motivo di merito risolutivo anche in presenza di questioni pregiudiziali; applicato dalla Commissione per decidere sul punto decisivo senza esaminare tutte le questioni.

  • Cass. 868/2019

    Giurisprudenza citata per confermare che la presenza di ragioni extrafiscali non marginali esclude l'abuso; utilizzata come principio di indirizzo.

  • art. 15, comma 2, d.lgs. 546/1992

    Consente la compensazione delle spese tra le parti per questioni di interpretazione normativa; la Commissione ha ritenuto giusti motivi per compensare le spese del doppio grado.

Massime di principio

  • Per le s.r.l. la figura del rappresentante comune dei comproprietari e' disciplinata dall'art. 2468 c.c. e non trova automatica applicazione il divieto o i limiti previsti per le s.p.a.; la qualifica di amministratore del rappresentante non determina di per se' l'invalidita' della nomina.
  • La spettanza dell'agevolazione fiscale per i patti di famiglia va valutata anche alla luce di ragioni extrafiscali non marginali (organizzative, gestionali o di continuita' aziendale): se sono presenti valide ragioni extrafiscali l'operazione non e' abusiva.
  • L'Amministrazione finanziaria, nel contestare l'agevolazione, deve valutare non solo gli elementi formali immediati ma anche l'andamento nel periodo successivo alla stipula (in particolare il periodo di mantenimento del controllo previsto dalla norma): l'accertamento deve essere esercitato nei termini e con riferimento agli elementi probatori adeguati.
  • Se l'Ufficio dimostra che il controllo non e' mai effettivamente venuto a cessare, l'agevolazione puo' essere negata sin dall'origine; pero' la semplice presenza di atti formali non e' sufficiente a provare il permanere della gestione da parte del disponente quando sussistono elementi che evidenziano finalita' extrafiscali e organizzative del trasferimento.
  • In giudizio il principio della "ragione piu' liquida" permette al giudice di decidere la causa su un motivo risolutivo anche se sono presenti altre questioni pregiudiziali: e' quindi strategico concentrare l'azione processuale sui punti decisivi e meglio provati.

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