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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 33752/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di un avviso di accertamento IMU relativo all'anno 2015. Il ricorrente ha dedotto: (1) nullità o prescrizione/decadenza dell'accertamento per violazione dei termini di adozione e notifica (richiamando l'art. 1, comma 161, legge 27/12/2006 n.296 e le disposizioni emergenziali sul differimento dei termini, tra cui l'art. 157 d.l. 34/2020), con particolare riferimento allo scorporo tra termine di emissione e termine di notifica e alla sospensione dei termini per effetto dei d.l. Covid; (2) errata valutazione dell'Ufficio comunale sullo stato dell'immobile che ha escluso la riduzione IMU prevista dall'art. 13 d.l. 201/2011, contestando l'assenza di perizia comunale idonea e sostenendo che lo stato di degrado fosse superabile solo con manutenzione ordinaria o che fosse preesistente alla norma.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Sulle questioni di termini la Corte ha ritenuto applicabile la sospensione prevista dall'art. 67 d.l. 18/2020 (periodo 8 marzo-31 maggio 2020, quindi 85 giorni) e ha affermato che tale sospensione produce uno slittamento "a cascata" dei termini (anche per annualità diverse) aumentando di 85 giorni il termine di notifica previsto per gli avvisi IMU; ha inoltre richiamato che l'art. 157 d.l. 34/2020, nella versione con il comma 7-bis introdotto in sede di conversione, esclude il regime speciale di scissione per le entrate degli enti territoriali, per cui il Comune di Seveso poteva beneficiare della sospensione e la notifica del 18 febbraio 2021 è stata ritenuta tempestiva. Sulla questione dell'inagibilità/inabitabilità e della riduzione IMU, la Corte ha confermato il consolidato principio secondo cui la riduzione è di stretta interpretazione: spetta solo se sussiste l'obiettiva inidoneità all'uso ai sensi dell'art. 24 d.P.R. n.380/2001 (degrado non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria). Il giudice di merito aveva accertato l'obsolescenza funzionale superabile con intervento di manutenzione e quindi ha correttamente escluso la riduzione. Ricorrente condannata alle spese e al versamento della somma indicata (4.000,00 €) oltre eventuale contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (termine ordinario di accertamento IMU)

    Stabilisce il termine ordinario quinquennale per l'adozione e notifica degli atti impositivi (termine di decadenza); alla base del computo dei termini per l'accertamento IMU.

  • art. 67, d.l. 17 marzo 2020, n. 18

    "Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori [...]"

    Dispone la sospensione dei termini per le attività tributarie nel periodo indicato; la Corte interpreta tale sospensione come producente uno slittamento "a pioggia" del decorso dei termini (85 giorni) anche per annualità diverse, con effetto sul termine di notifica degli avvisi IMU.

  • art. 12, commi 1 e 3, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159

    "Le disposizioni in materia di sospensione dei termini ... comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, ... la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza ..."

    Fornisce la base normativa generale per l'effetto estensivo della sospensione su prescrizione e decadenza; la Corte lo richiama per confermare l'effetto della sospensione sui termini degli enti impositori.

  • art. 157, d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (convertito) e comma 7-bis

    "... gli atti di accertamento ... per i quali i termini di decadenza ... scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021 ...". Comma 7-bis: "Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle entrate degli enti territoriali."

    Prevedeva uno scorporo tra termine di emissione e termine di notifica per gli atti con decadenza nel periodo indicato; il comma 7-bis, introdotto in conversione, esclude le entrate degli enti territoriali da tale meccanismo. La Corte ha ritenuto operativa tale esclusione, per cui gli enti territoriali beneficiano invece della sospensione di cui all'art. 67 con l'effetto addizionale di 85 giorni.

  • art. 1, d.l. n. 3/2021 e art. 1, d.l. n. 7/2021 (proroghe)

    Norme che hanno ulteriormente prorogato i periodi di notifica degli atti rispetto alle previsioni originarie dell'art. 157 d.l. 34/2020; richiamate per ricostruire l'orizzonte temporale applicabile all'avviso impugnato.

  • art. 2948 c.c. (prescrizione)

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla prescrizione del credito tributario; la Corte ha ritenuto che la sospensione e le modifiche normative abbiano impedito la maturazione della prescrizione invocata.

  • art. 13, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201

    "La base imponibile ... è ridotta del 50 per cento: ... b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati ... L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario ... Agli effetti dell'applicazione della riduzione ... i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione."

    Stabilisce la riduzione IMU per inagibilità/inabitabilità soggetta a stretta interpretazione; riconosce ai comuni la possibilità di disciplinare le caratteristiche della fatiscenza sopravvenuta, ma richiede accertamenti tecnici e documentazione per beneficiare della riduzione.

  • d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 24 (agibilità)

    Fornisce i requisiti di agibilità/abitabilità: la Corte richiama che l'inagibilità/inabitabilità ai fini IMU deve essere valutata con riferimento all'assenza dei requisiti di cui all'art. 24 (sicurezza statica, requisiti igienico-sanitari ecc.), ossia una nozione oggettiva e rigorosa.

  • legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, comma 3 (statuto del contribuente)

    Richiamata rispetto alle deroghe procedurali operate dalle norme emergenziali; la Corte osserva che le sospensioni legislative sono in deroga alle disposizioni ordinarie previste dallo Statuto del contribuente.

Massime di principio

  • Le sospensioni dei termini disposte per l'emergenza COVID (art. 67 d.l. 18/2020 richiamato all'art. 12 d.lgs. 159/2015) producono uno slittamento effettivo dei termini (qui 85 giorni) e devono essere aggiunte al computo dei termini decadenziali/di notifica anche per atti riferiti ad annualità diverse: calcolare sempre l'effetto della sospensione nel computo dei termini.
  • L'art. 157 d.l. 34/2020 prevedeva la scissione tra termine di emissione e termine di notifica per atti con decadenza tra l'8/3/2020 e il 31/12/2020, ma il comma 7-bis (conversione) esclude le entrate degli enti territoriali: per gli enti locali va verificato se la normativa speciale è applicabile o se, come nella fattispecie, il Comune beneficia invece della sospensione generale.
  • Per contestare la tempestività di un avviso tributario relativo al periodo COVID va valutato l'insieme delle norme emergenziali e delle proroghe successive (d.l. 34/2020, d.l. 3/2021, d.l. 7/2021 ecc.): non basta richiamare una sola disposizione senza considerare le modifiche e le esclusioni operate in conversione.
  • La riduzione IMU per inagibilità/inabitabilità (art. 13 d.l. 201/2011) è di stretta interpretazione: occorre dimostrare l'obiettiva inidoneità all'uso ai sensi dell'art. 24 d.P.R. 380/2001 (problemi di sicurezza statica o requisiti igienico-sanitari) e che il degrado non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria; la semplice situazione di abbandono o obsolescenza superabile con lavori esclude la riduzione.
  • I comuni possono disciplinare con regolamento le caratteristiche della fatiscenza sopravvenuta, e le valutazioni tecniche svolte dall'ufficio tecnico comunale (sopralluogo, constatazione che il degrado è superabile con interventi) hanno valore decisivo, salvo che il contribuente produca perizia contraria adeguata.
  • Le agevolazioni o esenzioni tributarie devono essere interpretate restrittivamente (art. 14 preleggi): il contribuente che invoca la riduzione ha l'onere della prova tecnica e documentale.

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