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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 33927/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia relativa a esecuzioni mobiliari e pignoramenti: la Calabrese Eurotec, in esecuzione di un'ordinanza di assegnazione del credito del 23/7/2017 emessa nel processo esecutivo contro CO.IN.R.E.S., aveva pignorato somme presso terzi con coinvolgimento del Comune di Villafrati come terzo pignorato. Il Comune ha sempre dichiarato, ex art. 547 c.p.c., di non avere rapporti debitori con il CO.IN.R.E.S. e ha proposto opposizioni agli atti esecutivi e all'ordinanza di assegnazione invocandone l'illegittimità e l'impignorabilità (art. 159 T.U.E.L.). In sede di merito si sono succeduti provvedimenti contrastanti: sentenza civile n. 557/2020 del Tribunale di Termini Imerese che avrebbe annullato l'ordinanza di assegnazione (secondo il Comune), successivamente la Corte d'appello di Palermo ha invece ritenuto inammissibile l'opposizione all'esecuzione diretta a censurare il merito del titolo esecutivo di formazione giudiziale (ordinanza di assegnazione), affermando che contro tale titolo il rimedio è l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e che le censure mosse dal Comune non rientravano nelle ipotesi ammesse; il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Comune di Villafrati. Ha dichiarato inammissibile il deposito tardivo di una sentenza prodotto dal ricorrente e ha escluso la legittimazione del controricorso dell'avv. Serafino Campagna in proprio. Sotto il profilo sostanziale, la Corte ha ritenuto che: (i) l'opposizione all'esecuzione fondata su censure del merito del titolo esecutivo di formazione giudiziale (ordinanza di assegnazione) è inammissibile se non mirata a fatti estintivi o impeditivi sopravvenuti o a contestazioni ammesse dall'ordinanza stessa; (ii) la pretesa insussistenza del rapporto di debito tra Comune e CO.IN.R.E.S. non può essere sollevata in quella sede come motivo idoneo a far accogliere l'opposizione all'esecuzione contro un titolo giudiziale di assegnazione, ma doveva essere dedotta con gli strumenti processuali specifici e tempestivamente; (iii) la deduzione del presunto giudicato esterno (presunta sentenza passata in giudicato che avrebbe annullato l'ordinanza) non è stata provata in momento processuale idoneo e non poteva essere proposta per la prima volta in cassazione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il Comune condannato al pagamento delle spese di giudizio a favore della Calabrese Eurotec; inoltre sono state disposte compensazioni parziali delle spese verso le altre parti e dato atto degli obblighi relativi al contributo unificato (art. 13 DPR 115/2002).

Norme richiamate

  • Codice di procedura civile, art. 547

    Regola la dichiarazione del terzo pignorato; qui è il mezzo con cui il Comune ha negato l'esistenza di rapporti debitori con l'esecutato

  • Codice di procedura civile, art. 615

    Norma richiamata nel contesto delle opposizioni esecutive e dei rimedi contro atti esecutivi; la Corte valuta la corretta qualificazione dell'impugnazione

  • Codice di procedura civile, art. 617

    Regola l'opposizione agli atti esecutivi; la Corte ricorda che è lo strumento ordinario per contestare un'ordinanza di assegnazione giudiziale o gli atti basati su di essa

  • Codice di procedura civile, art. 553

    Disciplina l'assegnazione del credito nel processo esecutivo e la natura di titolo esecutivo giudiziale dell'ordinanza di assegnazione; da tale natura derivano limiti all'opposizione all'esecuzione

  • T.U.E.L., art. 159

    Invocato dal Comune per eccepire l'impignorabilità di somme pubbliche; la Corte non ha accolto la censura in sede di opposizione all'esecuzione basata sul titolo giudiziale senza gli specifici presupposti

  • Disposizioni di attuazione cod. proc. civ., art. 124

    Prevede la certificazione necessaria per provare il passaggio in giudicato di una sentenza; la Corte rileva l'onere di prova del giudicato esterno con la relativa certificazione salvo ipotesi particolari

  • Codice di procedura civile, art. 372

    Regola i depositi in Cassazione; la Corte ha dichiarato inammissibile un deposito eseguito in violazione di tale norma

  • Codice di procedura civile, art. 360

    Elenca i motivi di ricorso per cassazione; il Comune ha articolato motivi ai sensi del comma 1, n. 3 e n. 5 ma la Corte li ha ritenuti infondati o inammissibili

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Riguarda il contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte del ricorrente

  • Codice di procedura civile, art. 86

    Norma richiamata nella compagine delle parti (riferimento a spese e onorari): la Corte ha disposto la distrazione delle spese in favore dell'avv. Serafino Campagna come procuratore

Massime di principio

  • Se il titolo esecutivo è un provvedimento di assegnazione giudiziale, l'opposizione all'esecuzione è ammessa solo per fatti estintivi o impeditivi sopravvenuti rispetto alla formazione del titolo o per contestazioni consentite dall'ordinanza stessa; non è la sede per rimettere in discussione il merito dell'accertamento compiuto dal giudice dell'esecuzione
  • La contestazione dell'inesistenza del rapporto di debito che ha formato oggetto dell'ordinanza di assegnazione va proposta con i rimedi specifici (opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza o altri mezzi procedurali idonei) e con tempestività; non basta dedurla genericamente in un'opposizione all'esecuzione fondata su titolo giudiziale
  • La formazione del giudicato esterno deve essere provata tempestivamente e nei modi richiesti (in genere con la certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c. o con idonea prova documentale) e non può essere introdotta per la prima volta in cassazione se il fatto si era già verificato in sede di merito
  • I depositi e i contributi processuali in Cassazione devono rispettare le norme procedurali (es. art. 372 c.p.c. per i depositi); violazioni procedurali possono portare all'inammissibilità di produzioni e, in ultima analisi, al rigetto del ricorso
  • Chi propone ricorso per cassazione deve indicare chiaramente le censure e la relativa prova nel ricorso stesso; censure che equivalgono a una richiesta di riesame del merito del titolo giudiziale sono difficilmente efficaci se non inquadrate nei rimedi processuali appropriati

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