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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 33808/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Disputa sulla titolarità dell'indennizzo assicurativo di Euro 124.740,00 liquidato da UnipolSai per l'incendio del 13/12/2016 dell'immobile di Morgan Cherubin. La polizza prevedeva un vincolo a favore della Banca Popolare di Vicenza; Cherubin fu dichiarato fallito il 26/01/2018. Il Tribunale di Padova aveva riconosciuto ad AMCO (cessionaria del credito della banca) l'indennizzo nei limiti del credito insinuato e il residuo al fallimento. La Corte d'appello di Venezia riformò e affermò che la banca/cessionaria era titolare del credito ma che l'indennizzo dovesse essere versato al fallimento e ai soci, vincolato al pagamento del creditore ipotecario secondo le regole della par condicio creditorum e prelazione. CRIBIS/AMCO ha impugnato in Cassazione denunciando errata applicazione dell'art. 51 l.f. e dell'art. 1917, comma 2, c.c., sostenendo contraddittorietà tra il riconoscimento della titolarità e la sottoposizione dell'indennizzo alla massa fallimentare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per difetto di motivazione tecnica: il motivo era generico, non indicava specificamente le affermazioni della sentenza impugnata poste in contrasto con le norme invocate e non sviluppava una critica ragionata. La Corte ha osservato inoltre che le norme citate dal ricorrente non risultano applicate dalla Corte d'appello e che la doglianza era ambigua (non chiariva se si censurasse la determinazione del credito nei confronti del fallito o la sottoposizione al concorso sostanziale). Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito. La ricorrente è stata condannata al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente per Euro 3.800,00 per compensi e Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge, e all'eventuale versamento supplementare a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma richiamata quale base formale del motivo di cassazione (violazione e falsa applicazione di legge). La Corte sottolinea che tale vizio deve essere dedotto con specifica indicazione delle norme violate e delle affermazioni contrarie contenute nella sentenza impugnata.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato nella giurisprudenza citata dalla Corte per i requisiti di motivazione del ricorso per cassazione e per l'indicazione delle censure.

  • art. 51 legge fallimentare (l.f.)

    Citato dal ricorrente come norma che sarebbe stata erroneamente applicata; la Corte osserva che la sentenza di merito non ha trattato il divieto di azioni esecutive individuali disciplinato da tale norma, quindi l'asserita violazione non risulta dimostrata.

  • art. 1917 c.c., comma 2

    Riferimento del ricorrente relativo all'assicurazione della responsabilità civile; la Corte nota che la sentenza impugnata non riguarda direttamente tale disciplina e dunque non è chiaro come sarebbe stata violata.

  • art. 52 l.fall. (oggi art. 151 c.c.i.i.)

    La Corte richiama la distinzione normativa tra concorso formale e sostanziale; l'articolo disciplina il concorso formale della dichiarazione dei crediti nella procedura fallimentare.

  • art. 110 l.fall. (oggi art. 220 c.c.i.i.)

    Richiamato quale norma che regola il concorso sostanziale; la Corte segnala che il ricorso non chiarisce se la doglianza riguardi la sottoposizione al concorso sostanziale.

  • art. 2742 c.c.

    Men- zionato nella decisione come possibile base di censura (riguardo alla sottoposizione al concorso sostanziale), ma il ricorrente non ha specificato la doglianza in termini comprensibili.

  • art. 378 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per il deposito di memorie; la ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Norma sul contributo unificato: la Corte rileva l'esistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Per ammettere un ricorso per cassazione va indicata con precisione la norma ritenuta violata e le affermazioni concrete della sentenza impugnata che si presume contrastino con tale norma; la mera allegazione generica comporta l'inammissibilità.
  • Non è necessariamente contraddittorio che un giudice dichiari un soggetto titolare di un credito e nel contempo disponga che le somme siano rimediate alla massa fallimentare: cioè compatibile quando il diritto è suscettibile di partecipare al concorso e di essere soddisfatto secondo le regole di prelazione o vincolo (ipoteca/cessione).
  • In presenza di un vincolo/cessione sulla polizza o di un'ipoteca sull'immobile assicurato, l'indennizzo può essere destinato a garantire il creditore garantito; in caso di fallimento occorre verificare separatamente il riconoscimento del credito (concorso formale) e la destinazione delle somme (concorso sostanziale e regole di prelazione).
  • Chi impugna in cassazione deve costruire un ragionamento comparativo: (a) ricostruire la decisione di merito; (b) indicare quale sarebbe stata la decisione corretta; (c) spiegare quale principio o regola sia stato violato per giustificare la differenza.
  • Nelle controversie sugli indennizzi assicurativi relativi a beni di proprietà di soggetti falliti, conviene tempestivamente insinuare il credito nella procedura fallimentare e documentare il titolo (vincolo, cessione, ipoteca) per tutelare la prelazione o la specifica destinazione delle somme.

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