Cassazione Civile, Ordinanza n. 35468/2021 del 19/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da una richiesta dell'INPS di pagamento di contributi alla gestione separata riferiti a prestazioni libero-professionali svolte nell'anno 2011 da un avvocato. La Corte d'appello aveva respinto la pretesa dell'Istituto dichiarando insussistente il credito, ritenendo da un lato che, per il professionista subordinato all'iscrizione all'albo, la disciplina applicabile non fosse quella dell'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 ma quella del comma 25 del medesimo articolo e, dall'altro, che il credito fosse comunque prescritto, poiché il contributo per il 2011 era esigibile il 9 luglio 2012 mentre la richiesta era stata notificata solo il 29 agosto 2017. In cassazione l'INPS ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 2, commi 26 e ss., l. n. 335 del 1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, del d.l. n. 98 del 2011 conv. in l. n. 111 del 2011 e dell'art. 21, comma 8, l. n. 247 del 2010, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente escluso l'obbligo di iscrizione alla gestione separata. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 2935 e 2941 n. 8 c.c. in relazione alle medesime norme previdenziali, censurando la statuizione di prescrizione e assumendo che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi integrasse una situazione di occultamento doloso del debito contributivo idonea a sospendere il decorso della prescrizione, richiamando la giurisprudenza di legittimità favorevole alla tesi dell'Istituto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché privo di specificità, non essendo stato adeguatamente riprodotto il documento su cui si fondava la censura, e perché la dedotta sospensione della prescrizione per occultamento doloso del reddito poneva una questione di fatto, non deducibile come mero errore di diritto; ha inoltre escluso che vi sia automatismo tra mancata compilazione del quadro RR e occultamento doloso del debito contributivo. Una volta ritenuta definitiva la ratio della prescrizione, ha dichiarato inammissibile anche il primo motivo per difetto di interesse, poiché l'accoglimento della censura sull'obbligo contributivo non avrebbe comunque potuto travolgere l'autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata. L'INPS è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2, commi 25 e 26, L. 8 agosto 1995, n. 335
La Corte richiama il quadro normativo della gestione separata e della disciplina previdenziale applicabile ai professionisti, senza accogliere la tesi dell'Istituto in questa sede per ragioni processuali.
art. 18, commi 1 e 2, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111
Norma richiamata dall'INPS a sostegno dell'obbligo contributivo e della disciplina della riscossione dei contributi dovuti dai professionisti.
art. 21, comma 8, L. 31 dicembre 2012, n. 247
Norma richiamata nel motivo sull'obbligo di iscrizione alla gestione separata per l'avvocato.
Richiamato in relazione alla decorrenza della prescrizione del credito contributivo.
Richiamato dall'INPS per sostenere la sospensione della prescrizione in caso di occultamento doloso del debito.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro formale utilizzato per entrambi i motivi di ricorso per cassazione per dedurre violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La Corte richiama il limite di deducibilità delle questioni di fatto, in particolare per l'ipotizzato occultamento doloso del reddito.
Richiamato per la proposta del relatore e la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di soccombenza del ricorrente.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: la censura che si fonda su un documento deve riprodurne adeguatamente il contenuto rilevante, altrimenti è inammissibile per difetto di specificità.
- La deduzione dell'occultamento doloso del reddito o del debito contributivo non può essere proposta come mero errore di diritto se implica un accertamento fattuale riservato al giudice di merito; in cassazione la censura deve rispettare i limiti del vizio motivazionale deducibile.
- Non esiste un automatismo tra mancata compilazione di un quadro dichiarativo fiscale/contributivo e occultamento doloso del debito previdenziale: occorre una valutazione concreta della condotta.
- Quando la decisione impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e una di esse non è utilmente censurata, il ricorso difetta di interesse rispetto alle altre censure, che non potrebbero comunque condurre alla cassazione della sentenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35397/2021 del 19/11/2021
- ordinanza_civile · 19 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35398/2021 del 19/11/2021
- ordinanza_civile · 19 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35399/2021 del 19/11/2021
- ordinanza_civile · 19 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35437/2021 del 19/11/2021
- ordinanza_civile · 19 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35438/2021 del 19/11/2021
- ordinanza_civile · 19 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35439/2021 del 19/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →