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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35468/2021 del 19/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da una richiesta dell'INPS di pagamento di contributi alla gestione separata riferiti a prestazioni libero-professionali svolte nell'anno 2011 da un avvocato. La Corte d'appello aveva respinto la pretesa dell'Istituto dichiarando insussistente il credito, ritenendo da un lato che, per il professionista subordinato all'iscrizione all'albo, la disciplina applicabile non fosse quella dell'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 ma quella del comma 25 del medesimo articolo e, dall'altro, che il credito fosse comunque prescritto, poiché il contributo per il 2011 era esigibile il 9 luglio 2012 mentre la richiesta era stata notificata solo il 29 agosto 2017. In cassazione l'INPS ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 2, commi 26 e ss., l. n. 335 del 1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, del d.l. n. 98 del 2011 conv. in l. n. 111 del 2011 e dell'art. 21, comma 8, l. n. 247 del 2010, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente escluso l'obbligo di iscrizione alla gestione separata. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 2935 e 2941 n. 8 c.c. in relazione alle medesime norme previdenziali, censurando la statuizione di prescrizione e assumendo che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi integrasse una situazione di occultamento doloso del debito contributivo idonea a sospendere il decorso della prescrizione, richiamando la giurisprudenza di legittimità favorevole alla tesi dell'Istituto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché privo di specificità, non essendo stato adeguatamente riprodotto il documento su cui si fondava la censura, e perché la dedotta sospensione della prescrizione per occultamento doloso del reddito poneva una questione di fatto, non deducibile come mero errore di diritto; ha inoltre escluso che vi sia automatismo tra mancata compilazione del quadro RR e occultamento doloso del debito contributivo. Una volta ritenuta definitiva la ratio della prescrizione, ha dichiarato inammissibile anche il primo motivo per difetto di interesse, poiché l'accoglimento della censura sull'obbligo contributivo non avrebbe comunque potuto travolgere l'autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata. L'INPS è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: la censura che si fonda su un documento deve riprodurne adeguatamente il contenuto rilevante, altrimenti è inammissibile per difetto di specificità.
  • La deduzione dell'occultamento doloso del reddito o del debito contributivo non può essere proposta come mero errore di diritto se implica un accertamento fattuale riservato al giudice di merito; in cassazione la censura deve rispettare i limiti del vizio motivazionale deducibile.
  • Non esiste un automatismo tra mancata compilazione di un quadro dichiarativo fiscale/contributivo e occultamento doloso del debito previdenziale: occorre una valutazione concreta della condotta.
  • Quando la decisione impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e una di esse non è utilmente censurata, il ricorso difetta di interesse rispetto alle altre censure, che non potrebbero comunque condurre alla cassazione della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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