Cassazione Civile, Ordinanza n. 29154/2021 del 20/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IVA, IRPEG e IRAP relativo all'anno d'imposta 2000, con recupero a tassazione di ricavi non dichiarati per Euro 63.524,22 e di costi ritenuti indeducibili per Euro 26.855,77. La Commissione tributaria provinciale aveva dichiarato tardivo il ricorso introduttivo; la Commissione tributaria regionale, invece, aveva ritenuto tempestiva l'impugnazione e aveva accolto il ricorso della società annullando l'atto impositivo, salvo riconoscere in motivazione la correttezza di un recupero per spese di rappresentanza. L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992, sostenendo che in appello la società avesse introdotto una causa petendi nuova, avendo solo allora spiegato la provenienza delle somme usate dai soci per anticipazioni infruttifere; 2) omessa o insufficiente motivazione per avere la CTR condiviso giustificazioni offerte solo in appello sulle anticipazioni dei soci; 3) violazione dell'art. 39 d.P.R. 600/1973, dell'art. 54 d.P.R. 633/1972 e degli artt. 2727, 2728 e 2729 c.c., perché la società, a ristretta base azionaria, non aveva dimostrato che i soci disponessero di redditi idonei a giustificare i finanziamenti in contanti; 4) contraddittorietà insanabile tra motivazione e dispositivo, poiché la CTR aveva affermato la legittimità del recupero di Euro 981,89 per spese di rappresentanza ma nel dispositivo aveva annullato integralmente l'avviso; 5) violazione dell'art. 21 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c., perché la CTR aveva annullato anche recuperi per Euro 137,72 relativi a schede carburante e per Euro 3.166,98 di quote di ammortamento, nonostante la contribuente avesse prestato acquiescenza a tali riprese in appello.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, dichiarato inammissibile il quarto, accolto il secondo, il terzo e il quinto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame dei profili accolti e per la liquidazione delle spese. La Corte ha ritenuto che la contribuente, in appello, non avesse introdotto una causa petendi nuova ma avesse solo integrato la prova liberatoria entro il perimetro dell'atto impositivo; ha invece condiviso le doglianze dell'Agenzia sull'insufficienza motivazionale della CTR riguardo alla giustificazione delle anticipazioni dei soci e sull'errore della CTR nell'annullare anche riprese cui la società aveva prestato acquiescenza, non essendovi materia del contendere su quei punti. Il contrasto tra motivazione e dispositivo è stato qualificato come mero errore materiale, non deducibile con ricorso per cassazione.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
è stato invocato per denunciare violazioni processuali e nullità della sentenza; la Corte ha ritenuto fondati i motivi solo nei limiti dell'erronea pronuncia su capi non contestati e ha escluso la deducibilità in cassazione del mero errore materiale tra motivazione e dispositivo
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
nel testo anteriore alla riforma, consente ancora il sindacato su insufficienza motivazionale; la Corte ha precisato che la novella del 2012 non si applicava alla sentenza impugnata
art. 57, comma 1, d.lgs. 546/1992
è stata esclusa la sua violazione perché in appello la contribuente non aveva introdotto domande o eccezioni nuove, ma aveva solo prodotto ulteriori elementi difensivi/probatori
è richiamato per il termine di decadenza entro il quale possono essere prodotti nuovi documenti in appello, nel rispetto del contraddittorio
richiamato per l'accertamento analitico-induttivo fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti
richiamato per il potere di rettifica in materia IVA e per il fondamento dell'accertamento contestato
richiamati per la prova presuntiva e per la valutazione delle presunzioni nell'accertamento dei ricavi non dichiarati
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'erroneità della pronuncia su riprese alle quali la contribuente aveva prestato acquiescenza
richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, violato dalla CTR nel pronunciare su riprese non più controverse
Massime di principio
- Nel processo tributario l'appello può essere accompagnato da nuovi documenti anche se preesistenti al giudizio di primo grado, purché la produzione avvenga nei termini processuali e nel rispetto del contraddittorio; ciò non equivale di per sé a proporre una nuova causa petendi quando resta invariato il perimetro dell'atto impositivo impugnato.
- La motivazione dell'avviso di accertamento delimita l'oggetto della controversia e, insieme, costituisce il riferimento rispetto al quale il contribuente deve articolare le proprie difese; in appello, pertanto, è possibile integrare la prova senza oltrepassare i confini della pretesa fiscale originaria.
- In presenza di accertamento analitico-induttivo fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti, grava sul contribuente l'onere di fornire una prova liberatoria specifica e plausibile circa la provenienza e la destinazione delle somme contestate.
- Quando la decisione di merito si fonda su una motivazione meramente assertiva e non spiega quali elementi abbiano condotto a ritenere superata la presunzione dell'Ufficio, la sentenza è censurabile per insufficienza motivazionale nei limiti del paradigma applicabile ratione temporis.
- Il giudice non può annullare l'intero avviso di accertamento in relazione a riprese sulle quali il contribuente abbia prestato acquiescenza in modo inequivoco, perché su tali capi manca materia del contendere.
- Il contrasto tra motivazione e dispositivo che derivi da un evidente errore materiale non integra di per sé un vizio deducibile con ricorso per cassazione, ma richiede la correzione dell'errore materiale nei modi propri previsti dall'ordinamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28996/2021 del 20/10/2021
- ordinanza_civile · 20 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29013/2021 del 20/10/2021
- ordinanza_civile · 20 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29014/2021 del 20/10/2021
- ordinanza_civile · 20 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29015/2021 del 20/10/2021
- ordinanza_civile · 20 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29016/2021 del 20/10/2021
- ordinanza_civile · 20 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29017/2021 del 20/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →