Cassazione Civile, Ordinanza n. 11147/2026 del 25/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da 37 ordinanze-ingiunzione con cui l'ASL aveva irrogato complessivamente 222.000 euro di sanzioni amministrative per asserita violazione dell'art. 100, comma 1, d.lgs. 219/2006, contestando che, nell'ambito della stessa impresa farmacistica autorizzata sia alla vendita al dettaglio sia alla distribuzione all'ingrosso, i medicinali destinati al commercio all'ingrosso fossero prima approvvigionati e stoccati nei locali della farmacia e poi trasferiti nel magazzino destinato al grossista. I ricorrenti avevano opposto le ordinanze; il Tribunale aveva ridotto la sanzione a 3.500 euro per ciascun provvedimento e rigettato il resto; la Corte d'appello aveva confermato. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 1 l. 689/1981 in relazione agli artt. 100, 147 e 148 d.lgs. 219/2006, sostenendo che il fatto non integrasse una violazione sanzionabile amministrativamente e che, in ogni caso, la condotta ricadesse nella previsione penale dell'art. 147, comma 4; 2) violazione dell'art. 1 l. 689/1981 e falsa applicazione di norme del codice del farmaco, del T.U. leggi sanitarie, del regolamento farmacie e della direttiva 2001/83/CE, assumendo che il passaggio dei medicinali tra i due magazzini del medesimo soggetto autorizzato non costituisse illecito e che la Corte territoriale avesse erroneamente "separato" due attività invece unitariamente esercitate; 3) violazione dell'art. 1 l. 689/1981 in relazione all'art. 5-bis d.lgs. 540/1992 e all'art. 3 d.m. 15 luglio 2004, sostenendo che la disciplina dei codici univoci non impedisse a un soggetto autorizzato alle due attività di trasferire medicinali tra i due magazzini e che la normativa secondaria dovesse essere interpretata evolutivamente o disapplicata.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto tutte le censure, esaminate congiuntamente per connessione, ritenendole infondate. Ha interpretato l'art. 100 d.lgs. 219/2006 nel senso che la distribuzione all'ingrosso è attività soggetta ad autorizzazione e ad un sistema normativo distinto rispetto alla vendita al dettaglio, con obblighi di tracciabilità e impiego di codici distinti. Ha affermato che i medicinali acquistati con il codice della farmacia possono essere destinati soltanto al pubblico finale e conservati nei magazzini della farmacia, mentre il canale del grossista non può essere utilizzato per approvvigionarsi presso la farmacia al dettaglio, se non nei casi consentiti di restituzione o rientro. La Corte ha ritenuto conforme a tale lettura anche la giurisprudenza eurounitaria richiamata, in particolare la sentenza CGUE 21 settembre 2023, causa C-47/22, e ha concluso che la sanzione amministrativa ex art. 148, comma 13, era correttamente applicata. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione e con attestazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dai ricorrenti per contestare la legalità della sanzione; la Corte, respingendo i motivi, ha ritenuto che la fattispecie fosse sanzionata validamente dalla disciplina speciale.
La distribuzione all'ingrosso dei medicinali richiede autorizzazione regionale ed è distinta dalla vendita al dettaglio; i farmacisti e le società di farmacisti titolari di farmacia possono svolgere anche attività all'ingrosso, ma nel rispetto delle disposizioni del titolo VII e delle regole di tracciabilità e di separazione dei canali.
Indica obblighi e facoltà del titolare dell'autorizzazione all'ingrosso, compresi approvvigionamento e fornitura, secondo il sistema di tracciabilità e autorizzazioni previste.
Richiamato per evidenziare che il legislatore disciplina dotazioni minime, fornitura e tempi massimi di consegna, a conferma della separazione funzionale dei canali distributivi.
Prevede la sanzione penale per l'inizio o la prosecuzione dell'attività di distribuzione all'ingrosso senza autorizzazione o con autorizzazione revocata/sospesa; la Corte ha escluso che il caso concreto vi rientrasse.
Stabilisce la sanzione amministrativa per le violazioni del titolo VII diverse da quelle penalmente previste dall'art. 147, comma 4; la Corte la reputa applicabile al caso concreto.
art. 122 T.U. leggi sanitarie n. 1265/1934
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della tesi difensiva; la Corte non ne ha accolto l'interpretazione estensiva invocata.
art. 123 T.U. leggi sanitarie n. 1265/1934
Richiamato dai ricorrenti nella stessa prospettiva, senza esito favorevole.
Invocato dai ricorrenti a sostegno dell'unitarietà dell'attività; la Corte non lo ha ritenuto dirimente.
Richiamato dai ricorrenti, ma non considerato idoneo a superare la disciplina speciale del d.lgs. 219/2006.
Citate dai ricorrenti nel quadro della disciplina sanitaria, senza accoglimento della censura.
art. 1 n. 17 direttiva 2001/83/CE
Richiamato per la qualificazione della disciplina europea dei medicinali; la Corte valorizza invece la separazione tra vendita al dettaglio e distribuzione all'ingrosso.
art. 80 direttiva 2001/83/CE
Interpretato alla luce della sentenza CGUE C-47/22 nel senso che il grossista non può rifornirsi presso soggetti autorizzati a vendere al pubblico ma privi della specifica autorizzazione all'ingrosso, salvo eccezioni previste.
art. 77, paragrafo 2, direttiva 2001/83/CE
Richiamato per affermare che il farmacista che svolga anche attività di grossista deve munirsi di autorizzazione di distribuzione all'ingrosso e rispettare i requisiti imposti ai grossisti.
artt. 79-82 direttiva 2001/83/CE
Indicati come norme che fissano i requisiti per richiedenti e titolari dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato in combinato con il comma 1-quater per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme processuali richiamate per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
Invocato dai ricorrenti nella terza censura, senza accoglimento.
art. 5 l. n. 2248/1865, All. E
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la disapplicazione della disciplina secondaria, ma la Corte non ha accolto la tesi.
art. 3 d.m. 15 luglio 2004
La Corte non ha condiviso la tesi di disapplicazione o interpretazione evolutiva proposta dai ricorrenti, ritenendo compatibile la codificazione con la separazione dei canali distributivi.
Massime di principio
- La distribuzione all'ingrosso dei medicinali costituisce attività autonoma rispetto alla vendita al dettaglio e, anche quando è svolta dallo stesso soggetto autorizzato alla farmacia, resta soggetta alle specifiche regole del titolo VII del d.lgs. 219/2006, incluse quelle su autorizzazione, tracciabilità e canali di approvvigionamento.
- Il titolare di farmacia che svolga anche attività di grossista non può utilizzare indistintamente il codice della farmacia per approvvigionarsi di medicinali destinati alla rivendita all'ingrosso, poiché i canali di acquisto e di stoccaggio devono rimanere separati secondo la funzione assegnata a ciascuna autorizzazione.
- La violazione delle disposizioni del titolo VII del d.lgs. 219/2006 diverse dall'ipotesi penalmente sanzionata dall'art. 147, comma 4, è punita in via amministrativa dall'art. 148, comma 13, senza che sia necessario ricondurre la condotta a un reato.
- Le norme nazionali in materia di medicinali devono essere lette in modo coerente con la disciplina eurounitaria, che tutela la sicurezza, la tracciabilità e il corretto funzionamento del sistema di distribuzione; il farmacista-grossista resta soggetto agli obblighi propri dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11085/2026 del 25/04/2026
- ordinanza_civile · 25 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11086/2026 del 25/04/2026
- ordinanza_civile · 25 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11087/2026 del 25/04/2026
- ordinanza_civile · 25 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11088/2026 del 25/04/2026
- ordinanza_civile · 25 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11089/2026 del 25/04/2026
- ordinanza_civile · 25 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11094/2026 del 25/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →