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Sentenza

Sentenza del 05/12/2019 n. 31767 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento con cui era stato richiesto alla società un maggior PREU per il 2006, relativo a un apparecchio da intrattenimento installato presso un esercizio commerciale e risultato non collegato alla rete telematica. La società contestava, tra l’altro, l’incompetenza territoriale dell’ufficio regionale, la violazione del contraddittorio per non essere stata coinvolta nell’ispezione della Guardia di finanza, l’assenza di responsabilità per il mancato collegamento dell’apparecchio e l’inesigibilità o duplicazione del PREU. La questione decisiva esaminata dalla Corte di cassazione ha riguardato l’erronea dichiarazione di inammissibilità dell’appello per asserita mancanza di motivi specifici.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo di ricorso, ritenendo che la CTR avesse applicato in modo errato il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53. Nel processo tributario, infatti, la riproposizione delle ragioni già dedotte in primo grado può soddisfare il requisito della specificità quando, valutato complessivamente l’atto di appello, risulti chiaramente il dissenso rispetto alla decisione impugnata e siano ricavabili le ragioni della censura. Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse, poiché riguardavano statuizioni svolte dalla CTR ad abundantiam dopo avere dichiarato inammissibile l’appello. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, che dovrà riesaminare il merito e decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Non è stata quindi definita in via definitiva la debenza del maggior PREU.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53

    Il ricorso in appello deve contenere "i motivi specifici dell'impugnazione"

    La norma richiede motivi di appello specifici, ma nel processo tributario l’appello ha carattere devolutivo pieno. È sufficiente che dall’atto, considerato nel suo complesso, emergano in modo inequivoco le ragioni del dissenso rispetto alla sentenza di primo grado; non è necessario formulare motivi completamente nuovi rispetto a quelli dedotti in primo grado.

  • D.P.R. n. 64 del 1972, art. 14, comma 4

    È stato richiamato in relazione all’obbligo di collegamento alla rete telematica degli apparecchi da intrattenimento e alla conseguente contestazione del maggior PREU.

  • TULPS, art. 110, comma 6

    La disposizione identifica la categoria degli apparecchi da intrattenimento cui si riferiva l’accertamento del PREU.

  • D.L. n. 269 del 2003, art. 39-quater, convertito dalla L. n. 326 del 2003

    È stato invocato dalla società con riferimento alla responsabilità per il mancato collegamento dell’apparecchio, all’individuazione del soggetto tenuto al pagamento del maggior PREU e alla determinazione del tributo.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52; D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 33; L. n. 212 del 2000, art. 12

    Le disposizioni sono state richiamate dalla ricorrente per sostenere la violazione del contraddittorio e delle garanzie del contribuente durante l’attività ispettiva. La Corte, tuttavia, non ha deciso definitivamente tali questioni, dichiarando inammissibili i relativi motivi.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5

    Individua i motivi di ricorso per cassazione relativi, rispettivamente, alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto e all’omesso esame di fatti decisivi. Nel caso concreto, la Corte ha accolto il motivo relativo alla violazione dell’art. 53 del processo tributario.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l’appello non deve necessariamente contenere argomentazioni nuove: la riproposizione delle contestazioni di primo grado è ammissibile se, anche implicitamente ma in modo inequivoco, contrasta le ragioni della sentenza impugnata.
  • La specificità dei motivi si valuta considerando l’atto di appello nel suo complesso, non attraverso una lettura meramente formale o isolata delle singole frasi.
  • Quando il giudice dichiara inammissibile l’appello ma svolge comunque considerazioni sul merito, tali considerazioni sono normalmente ad abundantiam; la loro contestazione può essere dichiarata inammissibile per difetto di interesse.
  • La cassazione con rinvio per errore processuale non equivale a una vittoria definitiva sul tributo: il giudice di rinvio deve ancora esaminare le questioni sostanziali, come competenza dell’ufficio, contraddittorio, responsabilità del concessionario e quantificazione del PREU.
  • In casi analoghi è opportuno che l’appello richiami espressamente le statuizioni della sentenza di primo grado e spieghi, per ciascuna, perché le censure già formulate restano fondate, così da rendere inequivoco il dissenso e ridurre il rischio di una declaratoria di inammissibilità.

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