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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04707/2025 del 22/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a somme iscritte a ruolo per IRPEF degli anni 1996 e 1997, fondate su due avvisi di accertamento divenuti definitivi per effetto dell’estinzione, per mancata riassunzione, dei giudizi di impugnazione dopo cassazione con rinvio. In primo grado la cartella era stata annullata per prescrizione della pretesa; in appello la CTR aveva invece riformato la decisione, ritenendo che la mancata riassunzione avesse reso definitivi gli avvisi di accertamento e che la cartella fosse stata notificata nel termine decadenziale di cui all’art. 25, comma 1, lett. c), D.P.R. 602/1973. In cassazione il ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. su varie questioni, tra cui inammissibilità dell’appello erariale per difetto di specificità, giudicato interno e decadenza dell’agente per tardiva notifica; 2) nullità della sentenza/procedimento per avere la CTR accolto l’appello dell’Agenzia e respinto integralmente il ricorso nonostante la contumacia dell’agente della riscossione, che secondo il ricorrente sarebbe stata l’unica parte legittimata a impugnare sul punto; 3) violazione dell’art. 25, comma 1, lett. c), D.P.R. 602/1973, dell’art. 63 D.Lgs. 546/1992 e degli artt. 2943, 2945 c.c., sostenendo che l’estinzione del giudizio avrebbe fatto venir meno l’effetto interruttivo della prescrizione e che la cartella sarebbe stata notificata oltre dieci anni dopo l’instaurazione dei giudizi sugli avvisi.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha ritenuto che non vi fosse omessa pronuncia, perché le questioni lamentate erano state comunque implicitamente disattese dalla decisione di merito. Ha escluso la nullità della sentenza d’appello, osservando che, nel contenzioso tributario, quando si contestano atti impositivi presupposti la legittimazione passiva spetta sia all’ente impositore sia all’agente della riscossione, e che la tardività della cartella non è vizio esclusivamente proprio del concessionario. Ha poi confermato che, in caso di mancata riassunzione dopo cassazione con rinvio, l’estinzione del giudizio rende definitivi gli avvisi di accertamento e fa decorrere il termine decadenziale per la notifica della cartella ex art. 25 D.P.R. 602/1973 dal momento della definitività così determinata; nel caso concreto la notifica del 14 marzo 2011 era tempestiva rispetto alla data di estinzione del 16 settembre 2010. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna alle spese e applicazione del contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ha riqualificato il primo motivo come deduzione di omessa pronuncia ex n. 4 e ha valutato gli altri motivi secondo i rispettivi vizi denunciati.

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia non ricorre quando la decisione adottata comporta il rigetto implicito delle questioni non espressamente trattate.

  • art. 53, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992

    La specificità dei motivi di appello è presupposto della validità del gravame; il suo rispetto può risultare implicitamente affermato dall’accoglimento dell’appello.

  • art. 25, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 602 del 1973

    Per la riscossione delle imposte sui redditi, la cartella va notificata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.

  • art. 2964 c.c.

    Le regole sulla sospensione e interruzione della prescrizione non si applicano alla decadenza prevista per la notifica della cartella.

  • art. 2943 c.c.

    Rilevante solo per la disciplina della prescrizione, non per il termine decadenziale di cui all’art. 25 D.P.R. 602/1973.

  • art. 2945 c.c.

    L’estinzione del giudizio fa venir meno l’effetto interruttivo permanente della prescrizione, ma ciò non trasforma il termine di decadenza della riscossione in un termine prescrizionale.

  • art. 383 c.p.c.

    Richiamato come norma che aveva consentito il rinvio al primo giudice nel precedente giudizio di legittimità.

  • art. 393 c.p.c.

    La mancata riassunzione dopo cassazione con rinvio determina l’estinzione del processo.

  • art. 63, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992

    In caso di mancata riassunzione nel processo tributario, si verifica l’estinzione del giudizio con definitività dell’atto impositivo presupposto.

  • art. 39 D.Lgs. n. 112 del 1999

    Se il solo agente della riscossione è evocato in giudizio su contestazioni relative ad atti presupposti, questi deve chiamare in causa l’ente creditore per non subire le conseguenze della lite.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La soccombenza in cassazione comporta il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario, la censura di omessa pronuncia va distinta dal vizio di motivazione: se la decisione di merito è logicamente incompatibile con la tesi della parte, la questione deve ritenersi implicitamente rigettata.
  • L’accoglimento dell’appello su una domanda o eccezione implica il rigetto implicito delle questioni pregiudiziali o subordinate incompatibili con la decisione adottata.
  • Quando il contribuente contesta la cartella per vizi degli atti presupposti, la legittimazione passiva spetta sia all’ente impositore sia all’agente della riscossione; la tardività della notifica della cartella non è un vizio proprio esclusivo dell’agente.
  • Se il giudizio tributario si estingue per mancata riassunzione dopo cassazione con rinvio, l’atto impositivo presupposto diviene definitivo per effetto dell’estinzione processuale, ma non si forma un giudicato sostanziale sulla pretesa.
  • In tale ipotesi, il termine per notificare la cartella di pagamento decorre dalla data in cui l’accertamento è divenuto definitivo per l’estinzione del processo, e si applica il termine decadenziale previsto dall’art. 25 D.P.R. 602/1973, non le regole sulla prescrizione e sulla sua interruzione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoDecadenza

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