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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07310/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società telefonica)

La controversia

La vicenda origina da un'ordinanza-ingiunzione con cui il Comune aveva irrogato una sanzione amministrativa per la modifica di una stazione radio base per telefonia mobile senza le prescritte autorizzazioni regionali. I destinatari avevano opposto il provvedimento; il Tribunale e poi la Corte d'appello avevano annullato la sanzione, ritenendo che la condotta contestata fosse soggetta non ad autorizzazione ma a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi del codice delle comunicazioni elettroniche, sicché la norma sanzionatoria regionale non fosse applicabile. Il Comune ricorre per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 16 della L.R. Piemonte n. 19/2004, degli artt. 87 e 87 bis del d.lgs. n. 259/2003, dell'art. 1 L. n. 689/1981 e dell'art. 19 L. n. 241/1990. Sostiene che il richiamo alle "autorizzazioni" contenuto nella legge regionale debba essere inteso estensivamente come comprensivo di tutti i titoli abilitativi previsti dal codice delle comunicazioni elettroniche, inclusa la SCIA; in subordine prospetta la questione di legittimità costituzionale delle norme nella parte in cui non sanzionano l'omessa presentazione della SCIA. Vodafone resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato.

La decisione

La Corte di cassazione rigetta il ricorso principale del Comune. Ritiene che non sia configurabile un'interpretazione estensiva della norma sanzionatoria regionale fino a ricomprendere la SCIA, perché autorizzazione e SCIA sono istituti ontologicamente diversi: la prima è un provvedimento amministrativo costitutivo, mentre la seconda è un atto privato che abilita l'attività mediante segnalazione soggetta a controllo successivo. L'estensione prospettata si risolverebbe in un'inammissibile analogia in malam partem, vietata in materia sanzionatoria dall'art. 1 L. n. 689/1981. La Corte esclude anche la rilevanza e la fondatezza della questione di legittimità costituzionale, proprio in ragione della diversità tra i due regimi. Il ricorso incidentale condizionato della società resistente resta assorbito. Il Comune è condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 16 L.R. Piemonte n. 19/2004

    La norma sanziona l'installazione o modifica di impianti senza le autorizzazioni previste; non può essere estesa fino a comprendere la mancata SCIA, perché ciò equivarrebbe a un'analogia vietata in materia punitiva.

  • art. 87 d.lgs. n. 259/2003

    Richiamato come parte del sistema del codice delle comunicazioni elettroniche, ma non tale da fondare una sanzione regionale per la mancata SCIA.

  • art. 87 bis d.lgs. n. 259/2003

    Per la modifica delle caratteristiche trasmissive di impianti preesistenti è sufficiente la SCIA, senza autorizzazione preventiva.

  • art. 1 L. n. 689/1981

    Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano solo nei casi e nei tempi in esse considerati; è preclusa l'analogia in materia sanzionatoria.

  • art. 19 L. n. 241/1990

    È richiamato per qualificare la SCIA come modulo di liberalizzazione dell'attività privata, non come autorizzazione.

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    Norma sul rito camerale in Cassazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma sul procedimento camerale e sulle memorie.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato per escludere l'utilità dell'integrazione del contraddittorio verso il contumace originario, essendo decorso il termine d'impugnazione.

  • art. 332 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla litis denuntiatio non più utile nei confronti del contumace.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale misura del contributo unificato dovuto.

  • art. 97 Cost.

    Evocato nella questione di costituzionalità, ritenuta infondata.

  • art. 3 Cost.

    Evocato nella questione di costituzionalità, ritenuta infondata.

Massime di principio

  • In materia di sanzioni amministrative, l'interpretazione della norma punitiva non può oltrepassare il testo fino a colpire condotte non espressamente previste, perché è vietata l'applicazione analogica in malam partem.
  • La SCIA non è equiparabile all'autorizzazione: costituisce un atto privato di segnalazione che abilita l'attività sulla base di una scelta legislativa di liberalizzazione, con controlli successivi dell'amministrazione.
  • Un rinvio normativo al regime autorizzatorio di un testo speciale non consente di traslare automaticamente nel perimetro sanzionatorio regionale istituti successivamente sostituiti da moduli diversi, se il legislatore nazionale ha scelto consapevolmente un diverso regime abilitativo.
  • La presenza di poteri di controllo o inibitori dell'amministrazione dopo la SCIA non trasforma la segnalazione in un provvedimento autorizzatorio e non ne muta la natura privatistica.
  • Le questioni di legittimità costituzionale che presuppongono l'equiparazione tra autorizzazione e SCIA sono manifestamente infondate quando tale equiparazione sia esclusa in base alla diversa struttura giuridica dei due istituti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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