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Legge

L.R. Piemonte 19/2004

"Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 19/2004Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge piemontese disciplina localizzazione, installazione, modifica, controllo e risanamento di impianti di telecomunicazione, radiodiffusione ed elettrodotti, ripartendo competenze tra Regione, province e comuni. Prevede catasto, controlli ARPA, programmi annuali dei gestori, sanzioni e norme transitorie per gli impianti esistenti. Rimane rilevante solo nel quadro delle competenze regionali e delle procedure non superate dalla normativa statale successiva.

Protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e localizzazione degli impianti in Piemonte

Protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici in Piemonte

La legge disciplina, per il territorio della Regione Piemonte, la localizzazione, l’installazione, la modifica, il controllo e il risanamento degli impianti fissi di telecomunicazione e radiodiffusione, nonché degli elettrodotti. Il provvedimento attua la normativa statale di settore e coordina le competenze di Regione, province, comuni, ARPA e CORECOM.

Finalità e ambito di applicazione

La disciplina mira a tutelare la salute della popolazione esposta ai campi elettromagnetici, a garantire l’ordinato sviluppo degli impianti in raccordo con la pianificazione territoriale e urbanistica, a ridurre l’inquinamento elettromagnetico e a promuovere tecnologie migliori e informazioni complete ai cittadini.

Si applica agli impianti, sistemi e apparecchiature per usi civili, militari e delle Forze di polizia che possano comportare esposizione a campi tra 0 Hz e 300 GHz, con particolare riguardo:

  • agli elettrodotti con tensione di esercizio pari o superiore a 130 kV;
  • agli impianti radioelettrici, compresi telefonia mobile, radar e radiodiffusione.

Sono esclusi:

  • le esposizioni intenzionali per scopi diagnostici o terapeutici;
  • gli apparecchi e dispositivi domestici, individuali e lavorativi, per i quali valgono solo gli articoli 10 e 12 della legge quadro statale;
  • gli impianti fissi con potenza efficace in antenna fino a 5 watt e gli apparati dei radioamatori, con obbligo di comunicazione a comune, ARPA e CORECOM;
  • gli impianti e apparecchi fino a 20 watt al connettore di antenna, usati solo per soccorso, protezione civile, prove tecniche o esigenze straordinarie di servizio, con comunicazione all’ARPA.

Per Forze armate e Forze di polizia l’applicazione avviene compatibilmente con la normativa nazionale; tali soggetti devono comunicare al comune le caratteristiche tecniche degli impianti prima dell’attivazione, oppure entro 120 giorni dall’entrata in vigore per gli impianti già esistenti.

Definizioni rilevanti

La legge definisce, tra l’altro:

  • aree sensibili, cioè aree di particolare densità infrastrutturale o con servizi collettivi per salute o infanzia, nelle quali la pubblica amministrazione può prevedere localizzazioni alternative;
  • catasto delle sorgenti fisse, come archivio informatizzato dei dati tecnici, anagrafici e cartografici degli impianti;
  • obiettivi di qualità, comprendenti criteri localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni e incentivi per le migliori tecnologie, oltre ai valori di campo fissati dallo Stato;
  • programma localizzativo dei gestori, da aggiornare annualmente;
  • programma triennale di sviluppo della rete elettrica nazionale;
  • audizione tecnica, quale sede di confronto tra istituzioni, gestori e soggetti interessati.

Audizione tecnica regionale

È prevista un’audizione tecnica regionale, finalizzata ad acquisire informazioni, pareri e supporto per le competenze regionali e locali e per il monitoraggio degli adempimenti.

Partecipano, secondo i temi trattati:

  • ARPA;
  • CORECOM, enti, società e associazioni del settore telecomunicazioni e radiodiffusione;
  • GRTN e operatori della trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica, inclusa l’Autorità per l’energia elettrica e il gas;
  • tecnici designati dalle associazioni degli enti locali e dalle associazioni ambientaliste.

L’organizzazione è demandata alla struttura regionale competente, tramite determinazione del responsabile; la Giunta assicura le attività di consultazione e raccordo.

Competenze della Regione

La Regione, sentite le province, definisce i criteri generali di localizzazione degli impianti e gli standard urbanistici, i criteri per individuare le aree sensibili e le relative misure di cautela, nonché i criteri per i tracciati degli elettrodotti ad alta tensione fino a 150 kV in base alla compatibilità ambientale.

La Regione inoltre:

  • esprime pareri sul programma triennale di sviluppo e sugli aggiornamenti annuali della rete elettrica di trasmissione, anche mediante valutazioni ambientali strategiche;
  • disciplina il risanamento ambientale;
  • garantisce la realizzazione e la gestione del catasto, coerente con il SIRA e raccordato con il catasto nazionale;
  • definisce oneri autorizzativi e modalità di corresponsione agli enti locali;
  • definisce le procedure per autorizzazione all’installazione e modifica degli impianti;
  • fissa le modalità del parere tecnico ARPA;
  • esprime parere sul piano nazionale di assegnazione delle frequenze, su proposta del CORECOM.

La Giunta regionale attua tali funzioni con direttive tecniche e, in prima attuazione, può emanare anche direttive tecniche, procedurali e organizzative non strettamente dipendenti dalla decretazione statale.

Per gli elettrodotti di distribuzione fino a 150 kV, in attesa della nuova procedura autorizzativa, resta ferma la disciplina previgente regionale; il Presidente della Giunta può adottare diffide, disattivazioni e revoche autorizzative.

Competenze delle province

Le province adottano i piani di risanamento previsti dalla legge quadro statale, verificano la coerenza tra programmi di sviluppo delle reti e piani territoriali di coordinamento, esercitano la vigilanza e il controllo e verificano l’applicazione delle linee guida regionali.

Possono inoltre esercitare il potere sostitutivo nei confronti dei comuni, previa diffida e decorso di un congruo termine, in caso di inerzia nel rilascio delle autorizzazioni o nell’adozione dei provvedimenti di competenza comunale.

Competenze dei comuni

I comuni:

  • definiscono specifici tracciati per la localizzazione degli elettrodotti, sentite le province;
  • individuano i siti degli impianti di radiodiffusione nel rispetto dei criteri regionali;
  • adottano il regolamento comunale per la localizzazione degli impianti radioelettrici entro 120 giorni dalla pubblicazione dell’atto regionale attuativo, trasmettendolo a provincia e comuni limitrofi;
  • rilasciano l’autorizzazione all’installazione e modifica degli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione e delle linee elettriche a bassa tensione, secondo la procedura regionale e con il parere tecnico preventivo dell’ARPA;
  • esercitano controllo e vigilanza;
  • adottano diffide, provvedimenti di riduzione a conformità, disattivazione o revoca.

Nel procedimento regolamentare devono essere assicurate informazione, eventuali audizioni pubbliche e pubblicità dell’esito autorizzativo tramite albo pretorio.

Proposte localizzative e programmi dei gestori

I titolari degli impianti devono presentare al comune, entro il 31 dicembre di ogni anno, un programma con le proposte di localizzazione degli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione, trasmettendone copia anche alla provincia.

Gli impianti devono garantire durante l’esercizio il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa vigente.

Riduzione a conformità, risanamento e disattivazione degli impianti radioelettrici

Se sono superati i limiti di esposizione, il comune diffida i gestori a effettuare la riduzione a conformità, secondo le indicazioni ARPA; gli oneri sono a carico dei gestori. In caso di inadempienza, il comune richiede la disattivazione agli enti centrali competenti.

Se non sono rispettati i valori di attenzione, il comune diffida i gestori a ridurre a conformità l’impianto, compatibilmente con la qualità del servizio e previo accertamento degli organi tecnici periferici del Ministero competente.

Se la riduzione non consente di mantenere la qualità del servizio, i gestori presentano alla provincia una proposta di piano di risanamento, che viene adottato dalla provincia sentiti i comuni interessati e acquisito il parere vincolante degli organi tecnici centrali.

Se i gestori non presentano proposte, il piano è formulato dalla provincia su proposta di ARPA e comuni. Le azioni di risanamento restano a carico dei titolari degli impianti.

In caso di mancato risanamento, la provincia richiede la disattivazione degli impianti al Ministero competente.

Programmi di sviluppo e risanamento delle linee elettriche

Gli enti gestori degli elettrodotti devono presentare alla Regione, entro il 31 dicembre di ogni anno, i programmi di sviluppo della rete e i relativi aggiornamenti annuali. Il GRTN deve corredare il programma con un’analisi di compatibilità ambientale.

Per le linee con tensione superiore a 150 kV, di competenza statale, la definizione dei tracciati avviene con consultazione del GRTN e concertazione secondo la legge quadro statale.

I piani di risanamento degli elettrodotti fino a 150 kV sono approvati dalla Regione entro 60 giorni dalla presentazione, sentiti i comuni interessati, con eventuali modifiche e prescrizioni, i cui oneri sono a carico dei proprietari o dei titolari della rete di trasmissione nazionale.

Per gli elettrodotti oltre 150 kV la Regione esprime un parere sui piani di risanamento, verificando che le priorità di intervento corrispondano alle situazioni critiche nelle aree sensibili.

In caso di inerzia o inadempienza dei gestori, la Regione interviene in via sostitutiva con il supporto dell’ARPA, sulla base di un programma di priorità.

Il mancato risanamento degli elettrodotti fino a 150 kV comporta la disattivazione con provvedimento della Giunta regionale, su segnalazione dell’ARPA, salvaguardando comunque il diritto degli utenti al servizio pubblico.

Vigilanza, controlli, accesso e monitoraggio

I comuni esercitano vigilanza e controllo insieme al CORECOM, avvalendosi dell’ARPA. I controlli mirano a verificare:

  • il rispetto dei limiti di esposizione, delle misure di cautela e delle prescrizioni autorizzative;
  • la corretta realizzazione delle azioni di risanamento;
  • il mantenimento dei parametri tecnici, anche tramite i dati forniti dai gestori e controlli a campione.

Gli esiti sono comunicati all’autorità sanitaria locale e alla provincia.

Il personale incaricato dei controlli ha diritto di accesso agli impianti e di richiesta di dati, informazioni e documenti necessari.

Le province possono disporre verifiche generali sulla coerenza tra programmazione delle reti e obiettivi di qualità conseguiti, nonché sull’attuazione dei piani di risanamento.

Catasto, rapporto annuale e Osservatorio regionale

Sulla base dei dati del catasto, l’ARPA redige un rapporto annuale sullo stato dell’ambiente rispetto ai livelli di campo elettromagnetico presenti sul territorio regionale e provinciale.

È istituito l’Osservatorio regionale sulle sorgenti di campo elettromagnetico, con modalità organizzative e di funzionamento stabilite dalla Giunta regionale. L’Osservatorio raccoglie e sistematizza le informazioni e i rapporti del sistema delle agenzie ambientali, diffondendoli anche tramite gli strumenti previsti dalla legge.

Responsabilità dei gestori

I gestori degli impianti radioelettrici devono certificare al comune e all’ARPA Piemonte la conformità dell’impianto e delle reti ai requisiti di sicurezza e alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico definite dalle procedure del d.lgs. 259/2003.

L’atto regionale attuativo stabilisce modalità e contenuti della certificazione e dei controlli, anche mediante sistemi di monitoraggio. Inoltre, entro 15 giorni dalla modifica, i gestori devono trasmettere all’ARPA Piemonte una dichiarazione sulle variazioni dei parametri radioelettrici, definite dalla Giunta regionale, che non abbiano comportato variazioni del campo elettromagnetico.

Oneri autorizzativi e di controllo

Per gli impianti di teleradiocomunicazione, i gestori o proprietari sostengono gli oneri delle attività tecniche e amministrative, comprese istruttorie e sopralluoghi per il rilascio delle autorizzazioni. Le somme sono versate al comune e alla provincia nella misura rispettivamente dell’80% e del 20%, secondo gli importi fissati dall’atto regionale attuativo.

I comuni concorrono agli oneri dell’attività di controllo svolta da ARPA in misura non inferiore al 40%. La Giunta regionale può variare tale misura d’intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali.

Gli oneri a carico degli esercenti elettrici sono quelli stabiliti dai provvedimenti della Giunta regionale.

Prescrizioni, limitazioni localizzative e incentivi

I comuni possono prevedere nel regolamento comunale limitazioni e condizioni localizzative in luoghi ed edifici specificamente individuati, al fine di minimizzare l’esposizione della popolazione e assicurare il corretto inserimento urbanistico e territoriale.

Le proposte di impianti e elettrodotti che presentino scarso impatto ambientale, paesaggistico e antropico e che adottino soluzioni tecniche innovative beneficiano di procedure autorizzative e condizioni di installazione agevolate definite dall’atto regionale attuativo.

Gli strumenti di gestione delle aree protette devono prevedere una specifica regolamentazione per l’installazione di tali impianti e degli elettrodotti.

Sanzioni

Si applicano le sanzioni previste dalla legge quadro statale.

La legge regionale prevede inoltre:

  • sanzione da 30.000 a 300.000 euro e disattivazione per chi installa o modifica impianti senza le necessarie autorizzazioni o non presenta la domanda nei termini per gli impianti esistenti privi di autorizzazione;
  • sanzione da 1.000 a 10.000 euro e disattivazione per chi non ottempera alle ulteriori procedure del d.lgs. 259/2003;
  • sanzione da 500 a 5.000 euro per mancata certificazione;
  • sanzione da 500 a 1.500 euro per mancata dichiarazione sulle variazioni dei parametri radioelettrici;
  • sanzione da 500 a 2.500 euro per comportamenti volti a impedire l’accesso o l’attività dei soggetti incaricati dei controlli.

L’irrogazione e l’introito delle sanzioni spettano all’amministrazione competente sul procedimento autorizzativo, sulla base degli accertamenti ARPA; si applica la legge n. 689/1981.

Regime finanziario

L’attuazione della legge è finanziata con risorse derivanti dalle assegnazioni statali previste dalla legge quadro e da altre norme statali, nonché dai proventi del sistema UMTS.

Il testo riporta specifiche iscrizioni e incrementi di spesa per gli esercizi finanziari 2004 e 2005, con destinazione a tutela ambientale e diffusione dell’informazione.

Disposizioni transitorie e coordinamento con la normativa previgente

I gestori o proprietari degli impianti in esercizio devono adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente entro 90 giorni dalla pubblicazione della legge sul Bollettino ufficiale regionale. Nell’attesa possono continuare l’esercizio degli impianti; in caso di inadempienza si applicano le sanzioni.

Fino all’emanazione completa delle direttive attuative regionali resta in vigore, per quanto applicabile, il regolamento regionale 14 aprile 2000, n. 1/R.

In fase di prima attuazione la Giunta regionale esercita le competenze tramite la struttura competente in materia di rischi industriali, avvalendosi delle audizioni tecniche e dell’ARPA.

Modifica della disciplina sulle funzioni provinciali

Il provvedimento inserisce tra le funzioni provinciali anche l’adozione dei piani di risanamento elettromagnetico degli impianti radioelettrici, sulla base della regolamentazione e degli indirizzi regionali e con il supporto dell’ARPA.

Abrogazioni ed entrata in vigore

Sono abrogate la legge regionale 23 gennaio 1989, n. 6, e la legge regionale 24 luglio 1989, n. 43.

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

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