Cassazione Civile, Ordinanza n. 36594/2021 del 25/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal diniego comunale di condono/sanatoria edilizia relativo a opere di sistemazione esterna realizzate su un compendio immobiliare sito in area soggetta a vincolo paesaggistico e ricadente in zona di assoluta inedificabilità. Le opere comprendevano sentieri, scalette e stradine sterrate, una piazzola pavimentata con muretti in pietra, cancelli metallici e serbatoi idrici. Dopo precedenti vicende amministrative e giurisdizionali, il richiedente aveva impugnato il diniego fondato anche su parere negativo della Soprintendenza e della Commissione locale per il paesaggio. In cassazione ex art. 111, comma 8, Cost. il ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera legislativa, sostenendo che il Consiglio di Stato avrebbe creato una regola non prevista dalla legge escludendo l’obbligo del preavviso di rigetto in caso di provvedimento vincolato; 2) arretramento della giurisdizione, perché il giudice amministrativo avrebbe limitato il sindacato alla sola logicità, coerenza e completezza, senza scrutinare pienamente i vizi di motivazione e istruttoria del diniego; 3) questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 c.p.a. per asserita compressione della tutela giurisdizionale; 4) richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE sull’interpretazione dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali UE e sul diritto a un ricorso effettivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure non investissero i limiti esterni della giurisdizione del Consiglio di Stato, ma al più errori interni di interpretazione e applicazione della normativa. In particolare, la lettura sistematica dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, dell’art. 21-octies l. n. 241/1990 e della disciplina paesaggistica non integra creazione giurisprudenziale del diritto; il Consiglio di Stato non ha inoltre arretrato la propria giurisdizione, avendo svolto un sindacato di legittimità pieno nei limiti consentiti, comprensivo dei profili di illogicità, difetto di motivazione e istruttoria. Sono state respinte anche la questione costituzionale e la richiesta di rinvio pregiudiziale, ritenute non decisive o non necessarie. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111, comma 8, Cost.
attribuisce alla Corte di cassazione il controllo dei soli limiti esterni della giurisdizione del giudice speciale, non il sindacato sugli errori interpretativi o applicativi interni
il preavviso di rigetto è richiamato come norma procedimentale la cui eventuale violazione, nel caso concreto, non determina eccesso di potere giurisdizionale
la sua applicazione impedisce di ravvisare illegittimità del provvedimento vincolato per la sola violazione procedimentale quando il contenuto non avrebbe potuto essere diverso
art. 146, comma 8, d.lgs. n. 42/2004
la Corte richiama la successione delle versioni della norma per escludere che il Consiglio di Stato abbia creato diritto ex novo
art. 146, comma 9, d.lgs. n. 42/2004
richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità della comunicazione dei motivi ostativi dopo il parere della Soprintendenza
non è ritenuto costituzionalmente illegittimo nel caso concreto, poiché il giudice amministrativo ha esercitato un sindacato pieno di legittimità
art. 267 TFUE
il rinvio pregiudiziale alla CGUE non è automatico, ma rimesso alla valutazione del giudice sulla sua necessità
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
invocato come parametro del diritto a un ricorso effettivo, ma non reputato decisivo per disporre il rinvio pregiudiziale
artt. 6 e 13 CEDU
richiamati dal ricorrente a sostegno della tutela giurisdizionale effettiva
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
richiamata per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
consente di dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato
disciplina il procedimento camerale applicato al ricorso
richiamato in relazione al deposito di memorie illustrative
art. 24 Cost.
invocato dal ricorrente a sostegno della tutela giurisdizionale effettiva
art. 113 Cost.
invocato dal ricorrente per censurare l’asserita sottrazione dell’atto amministrativo al controllo giurisdizionale
art. 117 Cost.
invocato dal ricorrente in relazione ai vincoli derivanti anche dal diritto sovranazionale
Massime di principio
- Il controllo della Corte di cassazione sulle sentenze del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost., è limitato ai soli casi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione; non copre gli errori di interpretazione o applicazione della legge, anche se ritenuti gravi o abnormi.
- La creazione di una norma inesistente da parte del giudice speciale integra eccesso di potere giurisdizionale; non vi rientra invece l’attività interpretativa che ricostruisca la voluntas legis mediante coordinamento sistematico delle norme applicabili.
- Non vi è arretramento di giurisdizione quando il giudice amministrativo, nel sindacare un provvedimento discrezionale o tecnico-discrezionale, limiti il proprio controllo ai profili di logicità, coerenza, completezza e ragionevolezza, perché tale limite è intrinseco al sindacato di legittimità.
- Nei procedimenti di sanatoria edilizia in ambito paesaggistico, la valutazione di compatibilità deve essere unitaria e riferita al complesso degli interventi realizzati, non atomistica per singola opera, quando le opere costituiscano un unico assetto funzionale e morfologico del luogo.
- La violazione di regole procedimentali non determina annullamento se il provvedimento è vincolato e risulta palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, secondo la logica dell’art. 21-octies l. n. 241/1990.
- La questione di legittimità costituzionale non può essere dedotta in cassazione come motivo autonomo diretto soltanto a censurare la norma; deve essere rilevante rispetto alla decisione della controversia e non manifestamente infondata.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea non è un rimedio automatico su istanza di parte, ma una valutazione rimessa al giudice sulla necessità dell’interpretazione richiesta.
- rami
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