Sentenza del 09/08/2024 n. 22572 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava gli avvisi di accertamento per imposte dirette e IVA relativi al 2008. La CTR aveva confermato il disconoscimento di costi fatturati dalla consociata slovacca VHE International Transport Srl, ritenendo sussistenti indizi di sovraffatturazione; aveva inoltre confermato riprese relative ad altri costi ritenuti incerti e a ricavi non contabilizzati per prestazioni di autisti che, secondo l’accertamento, non erano state effettivamente svolte. I contribuenti contestavano, tra l’altro, l’omesso esame dell’esterovestizione di VHE e della procedura MAP sulla sua residenza, l’utilizzabilità della documentazione istruttoria e la valutazione delle prove, degli oneri probatori e delle regole sul transfer pricing. Contestavano inoltre l’imputazione ai soci di redditi da utili extracontabili.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato estinto il processo per B.B. e C.C., avendo essi perfezionato la definizione agevolata prevista dall’art. 6 del d.l. 119/2018; le spese nei loro confronti sono rimaste a carico delle parti che le avevano anticipate. Ha rigettato il ricorso della società: i primi sei motivi sono stati dichiarati inammissibili perché, tra l’altro, non autosufficienti o non pertinenti alla ratio della sentenza impugnata, che fondava le riprese sul merito dei costi e non sull’esterovestizione di VHE; i motivi relativi all’omesso esame erano inoltre preclusi dalla doppia conforme. Sono stati dichiarati inammissibili anche i motivi su onere della prova, presunzioni, deducibilità dei costi e transfer pricing, perché miravano a una nuova valutazione dei fatti e delle prove, riservata ai giudici di merito. La censura sui redditi attribuiti ai soci è rimasta priva d’interesse per effetto della definizione agevolata. La società è stata condannata a pagare all’Agenzia le spese di legittimità, liquidate in 7.600 euro oltre alle spese prenotate a debito; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Art. 6 del decreto-legge 119/2018
Anzitutto va dichiarato estinto il giudizio in relazione a Vittorio e C.C., poiché gli stessi si sono avvalsi della definizione agevolata di cui all'art. 6, decreto-legge 119-2018, che risulta perfezionata.
La definizione agevolata, una volta perfezionata dai contribuenti, determina l’estinzione del processo nei loro confronti.
Art. 366, n. 4, codice di procedura civile
La proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al "decisum" della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall' art. 366 n.4) c.p.c., con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio.
Le censure in cassazione devono riferirsi specificamente alla decisione impugnata; quelle prive di attinenza al suo effettivo fondamento sono inammissibili.
Art. 348-ter del codice di procedura civile
In ogni caso il secondo, il terzo e il quarto motivo sono, di per sé, inammissibili in quanto preclusi dall' art. 348 ter , cod. proc. civ., in virtù della "doppia conforme" di merito.
In presenza di una doppia conforme di merito, le censure di omesso esame considerate dalla decisione non sono ammissibili nei termini in cui sono state proposte.
La violazione del precetto di cui all' art. 2697 c.c. si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poichè in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all' art. 360 , n. 5, c.p.c.
La violazione della regola sull’onere della prova ricorre se il giudice attribuisce l’onere alla parte sbagliata, non se valuta in modo asseritamente errato le prove e ritiene assolto l’onere.
Art. 110, comma 7, del D.P.R. 917/1986
Essi mirano, inammissibilmente, ad una "revisione" del giudizio di merito sui costi e sui ricavi ripresi a tassazione che è pacificamente inibito in questa sede, in quanto strettamente ed unicamente riservato alle Corti territoriali.
La disciplina del transfer pricing era invocata dai ricorrenti, ma il relativo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a rimettere in discussione l’accertamento di merito, non a denunciare un errore giuridico autonomamente scrutinabile in cassazione.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 115/2002
Ai sensi dell' art. 13 , comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della società ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, sussistendo i presupposti processuali, può essere dovuto un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Massime di principio
- In cassazione non è sufficiente riproporre questioni già discusse nel merito: ogni motivo deve confrontarsi puntualmente con la ragione concreta su cui si fonda la sentenza impugnata.
- La contestazione della valutazione di documenti, indizi e presunzioni non può essere presentata come semplice violazione di legge: la ricostruzione dei fatti spetta ai giudici di merito, salvo specifici vizi scrutinabili in legittimità.
- La violazione dell’onere della prova sussiste quando il giudice lo assegna alla parte sbagliata; contestare che la prova sia stata valutata male non equivale, di per sé, a denunciare la violazione dell’art. 2697 c.c.
- Se le decisioni di primo e secondo grado concordano nella ricostruzione di merito, opera la preclusione della doppia conforme per le censure di omesso esame nei casi previsti dall’art. 348-ter c.p.c.
- La definizione agevolata perfezionata può estinguere il processo limitatamente ai contribuenti che vi hanno aderito, senza estendere automaticamente l’effetto agli altri ricorrenti.
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