Cassazione Civile, Ordinanza n. 08823/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento notificata a una contribuente per imposte IVA, IRPEF, IRAP e addizionali, conseguente a un avviso di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione. L’Agenzia aveva rideterminato ricavi e reddito d’impresa sulla base degli studi di settore. La contribuente ha impugnato la cartella deducendo vizi della notificazione dell’avviso presupposto. In particolare, davanti alla Cassazione ha censurato la sentenza d’appello con quattro motivi: nullità della decisione per motivazione apparente e violazione delle norme sulla motivazione; omesso esame di fatti decisivi relativi alle modalità di notifica; violazione delle norme che disciplinano la notifica agli irreperibili, sostenendo che non ricorresse irreperibilità assoluta ma al più irreperibilità relativa; violazione delle norme sulla notifica a mezzo posta e sull’avviso di ricevimento, per mancanza di prova della regolare spedizione e ricezione della raccomandata informativa. La tesi centrale era che la CTR avesse applicato il regime degli irreperibili assoluti invece di quello dell’art. 140 c.p.c., senza verificare i presupposti e senza riscontro delle formalità richieste per il perfezionamento della notifica.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati, esaminandoli congiuntamente, i motivi di ricorso relativi alla notifica dell’avviso di accertamento presupposto. Ha affermato che, per la notifica della cartella e dell’atto presupposto, occorre distinguere tra irreperibilità relativa e assoluta; nel caso concreto non risultavano i presupposti dell’irreperibilità assoluta e la CTR aveva omesso di verificare le ricerche svolte dal messo notificatore. Ha inoltre ribadito che, nei casi di irreperibilità relativa, trova applicazione l’art. 140 c.p.c. e il procedimento si perfeziona solo con tutti gli adempimenti prescritti, incluso l’invio e la ricezione della raccomandata informativa, non essendo sufficiente la sola spedizione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame motivato e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
è richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria, la cui violazione è stata dedotta dalla ricorrente
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
è richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza, invocata per censurare la motivazione apparente
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
è richiamato come disposizione sulla motivazione che deve essere sintetica ma intellegibile
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
costituisce il vizio di nullità della sentenza dedotto nel primo motivo
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
costituisce il vizio di omesso esame di un fatto decisivo dedotto nel secondo motivo
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
costituisce il vizio di violazione di legge dedotto nei motivi terzo e quarto
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato insieme all’art. 60 d.P.R. n. 600/1973 per la disciplina della notifica della cartella di pagamento e la distinzione tra irreperibilità relativa e assoluta
art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973
per la notifica degli atti impositivi in caso di irreperibilità; la Corte ribadisce che va applicato solo in ipotesi di irreperibilità assoluta, previa idonea ricerca del destinatario
art. 62-sexies del D.L. 30 agosto 1993, n. 331
è richiamato come base normativa degli studi di settore utilizzati dall’Ufficio per rideterminare i ricavi
applicabile nei casi di irreperibilità relativa; la notifica si perfeziona solo con tutti gli adempimenti prescritti, compresa la ricezione della raccomandata informativa
richiamato come norma sulla nullità della notificazione in caso di vizi del procedimento
art. 4, commi 1 e 4, L. 20 novembre 1982, n. 890
richiamato in relazione alla notifica a mezzo posta e agli adempimenti formali della procedura
art. 8, ultimo comma, L. 20 novembre 1982, n. 890
la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio richiede l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa, non la sola prova della spedizione
artt. 24 e 111, comma 2, Cost.
evocati a sostegno di un’interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina della notifica postale
Massime di principio
- In materia di notificazione degli atti impositivi e della cartella di pagamento, occorre distinguere tra irreperibilità relativa e irreperibilità assoluta del destinatario: solo la seconda consente l’applicazione del rito degli irreperibili assoluti, previa verifica effettiva dell’assenza di abitazione, ufficio o azienda nel Comune del domicilio fiscale.
- Prima di ricorrere alla procedura per irreperibili assoluti, il messo notificatore deve svolgere ricerche nel Comune del domicilio fiscale del contribuente e deve risultare che il mancato rinvenimento non dipenda da una mera assenza temporanea o da un semplice mutamento di indirizzo nello stesso Comune.
- Quando ricorrono i presupposti dell’irreperibilità relativa, trova applicazione l’art. 140 c.p.c. e il perfezionamento della notifica richiede il compimento di tutti gli adempimenti previsti, inclusa la ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto.
- Nella notifica a mezzo posta di atti impositivi o processuali, la sola prova della spedizione della raccomandata informativa non è sufficiente a dimostrare il perfezionamento del procedimento notificatorio, essendo necessaria la prova della sua effettiva ricezione tramite avviso di ricevimento.
- La sentenza tributaria che si limiti ad affermazioni generiche sulla regolarità della notifica, senza verificare i presupposti del regime applicato e senza esaminare le specifiche contestazioni documentali della parte, è censurabile per vizio di motivazione e/o violazione di legge.
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