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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19744/2025 del 16/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo con cui un tribunale aveva intimato a una società che erogava prestazioni sanitarie di restituire all’azienda sanitaria locale una somma superiore a 932 mila euro, riferita a pagamenti eseguiti per gli anni 1999, 2000 e 2001. In primo grado l’opposizione era stata accolta: il tribunale, qualificata la pretesa come ripetizione di indebito oggettivo, aveva revocato il decreto osservando che l’ente pubblico non avesse provato l’esatto ammontare del credito restitutorio. In appello, invece, la corte territoriale ha accolto la domanda dell’azienda sanitaria ex art. 2033 c.c., ritenendo non provata l’esistenza di un valido contratto scritto tra le parti per il periodo in contestazione e considerando quindi sine titulo i pagamenti effettuati; ha inoltre ritenuto sufficiente la mancata specifica contestazione del pagamento in sé da parte della società. La società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: i primi tre contestavano la ritenuta prova del pagamento e dell’importo, deducendo violazione degli artt. 2697 e 115 c.c., omesso esame di un fatto decisivo e nullità della sentenza per supposizione di fatti non dedotti; il quarto lamentava violazione del divieto di domande nuove in appello, assumendo che la restituzione fosse stata fondata su una causa diversa da quella originaria; il quinto censurava la mancata sospensione del giudizio per la pendenza di un procedimento amministrativo e il mancato esame delle relative eccezioni; il sesto contestava la giurisdizione del giudice ordinario, invocando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi perché, pur formalmente prospettati come violazioni di legge e omesso esame, miravano in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e della valutazione della non contestazione, attività riservate al giudice di merito. Ha ritenuto infondato il quarto motivo, affermando che non vi è mutatio libelli quando una domanda di ripetizione di indebito venga accolta sulla base di una causa diversa di mancanza della causa solvendi rispetto a quella indicata dall’attrice. Ha dichiarato inammissibili quinto e sesto motivo perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non sullo sforamento della capacità operativa massima, ma sulla nullità del rapporto per difetto di contratto scritto. Sono state poste le spese a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    L'azione di ripetizione di indebito oggettivo resta fondata sulla mancanza originaria o sopravvenuta di una causa solvendi o acquirendi; il giudice può accoglierla anche se individua una ragione diversa di indebito rispetto a quella allegata dalla parte, purché il pagamento risulti privo di titolo.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sulla prova del pagamento e dell'importo non è scrutinabile in cassazione se, sotto la veste della violazione dell'onere probatorio, mira in realtà a sollecitare una diversa valutazione del fatto.

  • art. 115 c.p.c.

    La mancata contestazione specifica dei fatti allegati dalla controparte è apprezzamento riservato al giudice di merito e determina, se ritenuta, relevatio dall'onere della prova.

  • art. 132, comma 4, c.p.c.

    È richiamato solo come norma violata nei motivi relativi alla motivazione, ma la Corte osserva che il vizio motivazionale non è stato adeguatamente illustrato.

  • art. 645 c.p.c.

    È evocato nel primo motivo in relazione all'opposizione a decreto ingiuntivo, ma la Corte non accoglie la censura.

  • art. 345, comma 1, c.p.c.

    Non è violato il divieto di domande nuove quando in appello la domanda restitutoria viene accolta sulla base di una diversa ragione di mancanza del titolo, restando immutata la causa petendi dell'indebito.

  • art. 112 c.p.c.

    La decisione d'appello non viola la corrispondenza tra chiesto e pronunciato se si limita a individuare una diversa ragione dell'indebito rispetto a quella prospettata.

  • art. 295 c.p.c.

    La richiesta di sospensione necessaria è ritenuta non pertinente perché la decisione impugnata non si fondava sulla questione amministrativa richiamata dal ricorrente.

  • art. 337, comma 2, c.p.c.

    Invocato in via subordinata per la sospensione, ma la censura è dichiarata inammissibile per difetto di confronto con la ratio decidendi.

  • art. 133, comma 1, lett. c), d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104

    La doglianza sulla giurisdizione amministrativa è respinta in quanto la sentenza impugnata non ruota sulla materia concessoria o sullo sforamento della capacità operativa, ma sulla nullità del rapporto contrattuale per difetto di forma scritta.

  • art. 103, comma 1, Cost.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la giurisdizione del giudice amministrativo, ma senza incidenza sulla decisione finale.

  • art. 59 l. 18 giugno 2009, n. 69

    È richiamato con la questione di giurisdizione, ma la Corte non ne fa applicazione favorevole al ricorrente.

  • art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992

    Il giudice di merito aveva rilevato d'ufficio la mancanza di contratti scritti per le prestazioni sanitarie; la Corte di cassazione valorizza tale dato come base della mancanza di causa del pagamento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, quale conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di ripetizione di indebito oggettivo, la causa petendi è la mancanza di una valida causa solvendi o acquirendi: il giudice può accogliere la domanda anche se accerta una ragione diversa, originaria o sopravvenuta, di mancanza del titolo rispetto a quella allegata dall'attore.
  • La non contestazione specifica dei fatti rilevanti è una valutazione di merito; in cassazione non è censurabile se il ricorrente, sotto la veste della violazione di legge o dell'omesso esame, mira solo a ottenere una nuova valutazione del materiale fattuale.
  • La deduzione del vizio di motivazione o dell'errata percezione del fatto non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito: il controllo di legittimità non consente di sostituire l'apprezzamento del giudice di merito sulla prova del pagamento o sul suo ammontare.
  • Non integra mutatio libelli la domanda di restituzione dell'indebito che venga accolta sulla base di una diversa ragione di invalidità o inesistenza del titolo, purché resti invariato il nucleo della pretesa restitutoria.
  • Le censure su sospensione necessaria o giurisdizione sono inammissibili quando non si confrontano con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, specie se questa si fonda su un diverso presupposto giuridico rispetto a quello assunto dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveGiurisdizioneInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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