Sentenza n. 2095/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 1173/2023, resa tra le parti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Intimazione di pagamento relativa a un residuo ruolo AGEA per prelievi supplementari sul latte delle campagne 1999/2000 e 2004/2005, comprensiva di capitale, interessi e oneri di riscossione
Esito
Favorevole al resistente (produttore agricolo)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appello di AGEA riguardava la sentenza del TAR Veneto che aveva annullato integralmente l'intimazione di pagamento, ritenendo che l'annullamento del titolo relativo alla campagna 2004/2005 imponesse una nuova iscrizione a ruolo anche per la parte riferita alla campagna 1999/2000. Con sentenza non definitiva, il Consiglio di Stato ha già accolto il primo motivo d'appello, precisando che l'annullamento degli atti presupposti riguardava soltanto la campagna 2004/2005 e non quella 1999/2000. In sede definitiva sono stati esaminati i motivi di primo grado riproposti dall'appellato ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.a. Il produttore agricolo ha dedotto: mancata prova della notifica della cartella e degli atti presupposti; prescrizione quadriennale, quinquennale o decennale della pretesa; nullità del ruolo per carenza di potere di AGEA; annullamento automatico del ruolo sospeso ai sensi della l. n. 228/2012; omissione della previa intimazione regionale prevista dalla normativa sulle quote latte; contrasto della pretesa con il diritto dell'Unione europea; illegittimità del residuo ruolo e della procedura di recupero; errata quantificazione del capitale, degli interessi, degli interessi moratori e degli oneri di riscossione; difetto di motivazione e mancata imputazione delle compensazioni con premi PAC. È stato inoltre richiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sulla prescrizione quadriennale e sulla compatibilità con il diritto dell'Unione della normativa interna sui prelievi latte.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto tutti i motivi riproposti dall'appellato e, per l'effetto finale, ha respinto il ricorso di primo grado limitatamente alla campagna 1999/2000. Quanto alla notifica, il rapporto informativo di AGEA e la documentazione allegata hanno dimostrato la notifica degli atti presupposti e la piena conoscenza del debito, anche perché il produttore aveva presentato istanze di rateizzazione. Gli eventuali vizi della cartella e degli atti impositivi dovevano essere dedotti mediante tempestiva impugnazione della cartella, non potendo essere fatti valere contro la successiva intimazione di pagamento. La prescrizione applicabile al capitale è quella ordinaria decennale, non quella quinquennale dell'art. 2948 c.c. né quella quadriennale del regolamento n. 2988/1995, poiché il prelievo supplementare non è una prestazione periodica e il termine unionale riguarda le azioni relative a irregolarità lesive del bilancio dell'Unione, non il recupero autoritativo dei crediti da prelievo latte. Il termine decennale non era decorso, essendo rimasto sospeso durante il giudizio promosso dal debitore sulla pretesa relativa alla campagna 1999/2000, concluso nel 2014. Il rinvio pregiudiziale è stato negato perché la questione era irrilevante e comunque non presentava ragionevoli dubbi interpretativi. Le censure relative alla nullità del ruolo, all'omessa intimazione regionale, al contrasto con il diritto UE e alla procedura di recupero sono state qualificate come vizi di annullabilità degli atti presupposti, non come cause di nullità, e quindi non più deducibili dopo la mancata tempestiva impugnazione della cartella. L'annullamento automatico previsto dall'art. 1, comma 543, l. n. 228/2012 non si estende alla riscossione del prelievo supplementare, soggetta alla disciplina speciale della continuità della gestione. L'intimazione indicava adeguatamente capitale e interessi e richiamava la cartella presupposta; la mancata indicazione analitica del metodo di calcolo degli interessi non determinava l'invalidità dell'atto, in assenza di specifici errori di calcolo allegati e provati. L'esenzione dagli interessi prevista dalla disciplina della rateizzazione è eccezionale e non si applica ai produttori che non abbiano aderito alla relativa procedura. Gli interessi moratori sono applicabili alla riscossione coattiva dei prelievi latte secondo la disciplina richiamata dal d.P.R. n. 602/1973. Era inoltre onere del produttore fornire almeno un principio di prova, mediante calcoli, dell'eventuale inclusione nel debito di interessi maturati durante la sospensione del ruolo. Le spese del doppio grado sono state compensate per soccombenza reciproca.
Norme richiamate
Consente all'appellato di riproporre in appello i motivi di primo grado non esaminati o assorbiti; tali motivi sono stati esaminati e respinti.
Prevede il termine ordinario decennale di prescrizione, applicato al capitale relativo ai prelievi supplementari sul latte.
Il termine quinquennale non si applica, poiché il prelievo supplementare non costituisce una prestazione periodica.
La prescrizione non decorre durante la pendenza del giudizio relativo al credito, anche se promosso dal debitore.
La pendenza del giudizio promosso dal debitore impedisce ad AGEA l'esercizio del diritto di credito e incide sul decorso della prescrizione.
La costituzione in giudizio dell'amministrazione e la richiesta di rigetto del ricorso sono state considerate atti idonei a interrompere la prescrizione.
art. 3, comma 1, Reg. (CE) n. 2988/1995
Il termine quadriennale riguarda le azioni relative alle irregolarità lesive del bilancio dell'Unione e non si applica al recupero autoritativo dei crediti da prelievo supplementare latte.
art. 267 TFUE
Il rinvio pregiudiziale non è necessario quando la questione è irrilevante o l'interpretazione del diritto UE è sufficientemente chiara secondo i criteri Cilfit e Consorzio Italian Management.
art. 1, comma 543, l. n. 228/2012
L'effetto di annullamento automatico dei ruoli non confermati non si estende alla riscossione dei prelievi supplementari sul latte, soggetta alla disciplina speciale di continuità della gestione.
art. 8-quinquies, commi 10-bis e 10-ter, d.l. n. 5/2009
Regola, insieme alla disciplina sopravvenuta, la continuità della gestione e della riscossione dei prelievi supplementari sul latte.
art. 21-septies l. n. 241/1990
Le ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo sono tassative; il contrasto con il diritto UE o la carenza di potere dedotta nel caso concreto integrano vizi di annullabilità, non nullità.
La disciplina della rateizzazione e dell'esenzione dagli interessi ha carattere eccezionale e non è estensibile ai produttori che non abbiano aderito alla specifica procedura.
La disciplina degli interessi moratori si applica alla riscossione coattiva dei prelievi supplementari, pur non avendo il credito natura tributaria.
L'obbligo di motivazione dell'atto di riscossione è soddisfatto mediante il richiamo dell'atto precedente e la quantificazione degli ulteriori accessori, quando il debito principale sia già determinato.
Non impone, nel caso concreto, l'analitica indicazione del metodo di calcolo degli interessi oltre al richiamo della cartella e alla quantificazione degli importi, in assenza di specifici errori dedotti.
Massime di principio
- Il prelievo supplementare sul latte costituisce una misura patrimoniale non periodica; per il relativo credito si applica il termine ordinario decennale di prescrizione previsto dall'art. 2946 c.c., non il termine quinquennale dell'art. 2948 c.c.
- Il termine quadriennale previsto dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 2988/1995 non si applica al recupero autoritativo dei crediti da prelievo supplementare latte, poiché tale disciplina riguarda le azioni relative a irregolarità idonee a incidere sul bilancio dell'Unione e non i crediti recuperati direttamente dallo Stato nell'ambito del sistema delle quote latte.
- I vizi dell'atto impositivo o della cartella di pagamento, inclusi la mancata notifica degli atti presupposti, l'illegittimità del ruolo, l'omessa intimazione regionale e le violazioni della disciplina unionale, devono essere fatti valere mediante tempestiva impugnazione dell'atto presupposto; una volta divenuto definitivo, non possono essere dedotti contro la successiva intimazione di pagamento, salvo che ricorra una vera causa di nullità.
- Il contrasto di un provvedimento amministrativo con il diritto dell'Unione europea determina, di regola, annullabilità per violazione di legge e non nullità, poiché le ipotesi di nullità dell'art. 21-septies l. n. 241/1990 sono tassative; la nullità può configurarsi soltanto nei casi eccezionali in cui il potere sia stato esercitato sulla base di una norma interna attributiva incompatibile con il diritto UE e disapplicabile.
- L'intimazione di pagamento è sufficientemente motivata quando indica il capitale, gli interessi, gli accessori e gli estremi della cartella presupposta; la mancata esposizione analitica del metodo di calcolo degli interessi non comporta invalidità se il destinatario non deduce e dimostra specifici errori di calcolo.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia può essere negato dal giudice nazionale di ultima istanza quando la questione non è rilevante per la decisione oppure quando la corretta interpretazione del diritto dell'Unione si impone con evidenza tale da non lasciare spazio a un ragionevole dubbio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 544/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 545/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 550/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 551/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 552/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 553/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →