Cassazione Civile, Ordinanza n. 09033/2023 del 30/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal silenzio-rifiuto opposto dall'amministrazione a una domanda di rimborso della ritenuta alla fonte applicata dal datore di lavoro su somme erogate nell'anno 2000 in sostituzione della pensione integrativa prevista da un fondo aziendale. Il contribuente sosteneva che tali somme dovessero essere tassate con l'aliquota del 12,5% come redditi di capitale/rendimento di polizza, assumendo che una parte della prestazione derivasse dal rendimento del fondo. Dopo un primo contenzioso e un rinvio disposto dalla Cassazione, la CTR ha nuovamente rigettato la pretesa, ritenendo non provato che le somme fossero effettivo rendimento da investimento sul mercato. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: violazione delle norme fiscali che prevedono la tassazione agevolata del rendimento; violazione dell'onere della prova e delle regole processuali per non avere la CTR considerato la mancata contestazione dell'Ufficio e la certificazione Enel; errata allocazione dell'onere probatorio e compressione dei poteri del giudice tributario; erronea valutazione dell'idoneità della differenza tra accantonamenti e somme corrisposte; omesso esame di fatti decisivi e, infine, violazione del giudicato di rinvio per avere la CTR dato solo apparente attuazione al principio di diritto fissato dalla Cassazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso complessivamente infondato e lo ha rigettato. Ha ribadito che la tassazione al 12,5% si applica solo alla componente della prestazione effettivamente riferibile a rendimenti derivanti dall'investimento sul mercato del capitale accantonato, non a mere elaborazioni matematiche o attuariali. Ha inoltre confermato che, nel giudizio di rimborso, spetta al contribuente provare quale parte della somma ricevuta sia ascrivibile a tale rendimento effettivo; la certificazione del datore di lavoro non è sufficiente se non specifica i criteri di quantificazione e non chiarisce l'effettivo impiego sul mercato delle somme. Ne è derivata la conferma della decisione di merito che aveva escluso il diritto al rimborso. Nessuna statuizione sulle spese per difetto di difese dell'Agenzia; è stata disposta la condanna al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La ritenuta del 12,5% riguarda solo le somme provenienti dalla liquidazione del rendimento, inteso come frutto dell'effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato.
art. 42, comma 4, d.P.R. n. 917/1986
Richiamato dal ricorrente a sostegno del regime fiscale applicabile alle somme erogate.
artt. 16 e 17 d.P.R. n. 917/1986
Richiamati dal ricorrente in relazione al regime di tassazione delle somme percepite.
art. 1, comma 5, d.l. n. 669/1986
Richiamato dal ricorrente a sostegno della disciplina fiscale invocata.
L'onere di provare la componente del corrispettivo ascrivibile a rendimento da investimento grava sul contribuente che chiede il rimborso.
Il ricorrente lo invoca per sostenere che le circostanze non contestate dovessero ritenersi provate.
Richiamato dal ricorrente in tema di contestazione dei fatti dedotti.
Il giudice tributario conserva i poteri di valutazione della prova, ma non è esonerato dall'accertamento del fatto rilevante nei limiti dell'onere probatorio delle parti.
Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione.
Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto pronunciato dalla Corte di cassazione.
Norma richiamata in tema di giudizio di rinvio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Presuppone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Norma che ha introdotto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La ritenuta agevolata del 12,5% sulle somme erogate da fondi integrativi si applica solo alla quota che il contribuente provi essere effettivamente derivata da investimenti sul mercato del capitale accantonato, e non a importi calcolati con mere operazioni contabili o attuariali.
- Nel giudizio di rimborso tributario, il contribuente assume la posizione di attore sostanziale e deve dimostrare il fondamento della propria pretesa, inclusa la precisa individuazione della quota di prestazione riconducibile a rendimento tassabile in misura più favorevole.
- La certificazione rilasciata dal datore di lavoro o dal gestore del fondo non è, di per sé, prova sufficiente del rendimento agevolato se non specifica i criteri di calcolo e non consente di verificare l'effettivo investimento delle somme sul mercato.
- Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma la sua attività di accertamento sul quantum resta necessaria nei limiti in cui la prova del fatto costitutivo della pretesa non sia stata fornita dalla parte interessata.
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