Cassazione Civile, Ordinanza n. 19748/2021 del 12/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda una società che, per il periodo d’imposta 2010, aveva presentato un’istanza di disapplicazione della disciplina antielusiva sulle società non operative o di comodo. L’Amministrazione aveva dichiarato inammissibile l’istanza; la Commissione tributaria regionale aveva invece accolto l’appello della società, ritenendo impugnabile il diniego, tempestiva l’istanza e sussistente un fatto oggettivo impeditivo dell’operatività della società, individuato nel contenzioso con il Ministero competente sulla restituzione di un contributo pubblico e sui vincoli gravanti sul bene sociale. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione delle norme processuali e del d.lgs. n. 156 del 2015, sostenendo che il contribuente avrebbe dovuto impugnare l’atto impositivo e non il solo diniego sull’interpello; 2) difetto di interesse ex art. 100 c.p.c. e art. 19 d.lgs. n. 546/1992, perché il provvedimento si limitava a dichiarare l’inammissibilità dell’istanza senza esprimere una pretesa tributaria; 3) violazione della disciplina sull’interpello disapplicativo, per asserita tardività dell’istanza rispetto al termine per la dichiarazione dei redditi e al tempo concesso all’Ufficio per provvedere; 4) violazione della disciplina sulle società di comodo e dell’onere della prova, assumendo che la società non avesse dimostrato oggettive situazioni impeditive dell’operatività, ma solo scelte negoziali proprie che avevano dilatato i tempi della liquidazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha confermato che il diniego di disapplicazione della disciplina antielusiva è impugnabile, pur non essendo espressamente compreso tra gli atti dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, quando con esso l’Amministrazione manifesta una precisa posizione sul rapporto tributario. Ha escluso l’applicabilità ratione temporis della nuova disciplina dell’interpello introdotta dal d.lgs. n. 156/2015. Ha inoltre ritenuto infondato il motivo sulla tardività dell’istanza, osservando che la normativa previgente non prevedeva un termine perentorio di presentazione tale da rendere inammissibile l’interpello nel caso concreto. Infine, ha respinto anche la censura sulla mancata prova delle cause oggettive di non operatività, rilevando che la CTR aveva compiuto un accertamento di fatto coerente con i criteri giurisprudenziali sulle società di comodo e che la doglianza dell’Ufficio mirava sostanzialmente a un riesame del merito, non consentito in cassazione. L’Agenzia è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
primo, secondo, terzo e quarto motivo
viene richiamato come parametro della dedotta violazione di legge nei vari motivi di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la censura non è stata articolata nei termini della decisività del fatto omesso, sicché non può tradursi in un riesame del merito.
richiede un interesse concreto ad agire/ricorrere; nel caso concreto l’interesse sussisteva perché il diniego incideva sulla posizione tributaria della società.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 19
l’elenco degli atti impugnabili è tassativo, ma può essere interpretato estensivamente per ricomprendere atti con cui l’Amministrazione esplicita una pretesa tributaria determinata.
d.lgs. n. 156 del 2015, art. 6, comma 1
non applicabile al caso perché privo di valenza interpretativa e operante solo per i periodi d’imposta successivi alla sua introduzione.
d.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis, comma 8
costituisce il fondamento della disciplina dell’interpello disapplicativo nella normativa ratione temporis applicabile.
d.m. n. 259 del 1998, art. 1, commi 2, 6 e 7
regola i requisiti dell’istanza, il termine di 90 giorni per la risposta e la possibile sospensione per richieste istruttorie integrative; non introduce un termine perentorio di presentazione dell’istanza.
nel testo vigente ratione temporis prevedeva che l’istanza non avesse effetto sulle scadenze tributarie; la Corte esclude che ciò comporti un termine di presentazione perentorio.
L. n. 724 del 1994, art. 30, commi 1, 3 e 4-bis
la disciplina sulle società di comodo introduce una presunzione legale relativa di non operatività e di reddito minimo, superabile dal contribuente con prova di oggettive situazioni impeditive.
l’onere della prova contraria grava sul contribuente, che deve dimostrare l’esistenza di fatti oggettivi, specifici e indipendenti dalla propria volontà che impediscano il raggiungimento dei ricavi minimi presunti.
art. 24 Cost.
richiamato a sostegno dell’interpretazione estensiva delle norme sugli atti impugnabili, in funzione di tutela del contribuente.
art. 53 Cost.
richiamato a sostegno della tutela del contribuente e del corretto assetto del prelievo.
art. 97 Cost.
richiamato in relazione al buon andamento dell’amministrazione e all’interpretazione estensiva degli atti impugnabili.
Massime di principio
- L’elencazione degli atti impugnabili davanti al giudice tributario è tassativa, ma può essere interpretata estensivamente quando l’atto amministrativo, anche se non nominato espressamente, renda nota al contribuente una pretesa tributaria ben individuata con le sue ragioni fattuali e giuridiche.
- Il diniego o la declaratoria di inammissibilità di un interpello disapplicativo è impugnabile se incide concretamente sulla posizione fiscale del contribuente e se non esiste ancora un atto impositivo da contestare; il contribuente ha una facoltà, non un onere, di impugnazione immediata.
- Le modifiche normative in materia di interpello non si applicano retroattivamente ai periodi d’imposta anteriori quando introducono una nuova disciplina sostanziale o procedimentale priva di valenza interpretativa.
- Nella disciplina previgente dell’interpello disapplicativo non può essere ricavato un termine perentorio di presentazione dell’istanza dalla sola previsione del termine assegnato all’Amministrazione per rispondere.
- Nelle società di comodo, la presunzione legale relativa di non operatività e di reddito minimo può essere vinta dal contribuente solo dimostrando specifiche situazioni oggettive, indipendenti dalla propria volontà, che abbiano impedito il raggiungimento dei ricavi minimi; il giudice di merito deve valutare tali circostanze secondo un criterio elastico e concreto.
- In cassazione non è consentito trasformare la censura in una richiesta di riesame del merito o della valutazione dei fatti se non viene denunciato in modo specifico l’omesso esame di un fatto decisivo.
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