Cassazione Civile, Ordinanza n. 17793/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo e il terzo motivo, ha dichiarato assorbito il quarto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di L’Aquila, in diversa composizione, per nuovo esame coerente con i principi affermati, anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La lite nasce da una domanda di riduzione in pristino e risarcimento del danno proposta da un proprietario confinante contro il vicino che aveva realizzato, nell’area cortilizia un tempo adibita a giardino, una nuova costruzione in aderenza all’edificio esistente, composta da due piani e mansarda con finestre e copertura in parte a tetto e in parte a terrazza, ritenuta a distanza inferiore a quella prescritta. Il convenuto sosteneva di avere costruito con permesso comunale un porticato non soggetto alla distanza minima di 10 metri, negava la proprietà privata della strada antistante, assumendone l’uso pubblico, e chiedeva il rigetto della domanda. In appello la decisione di accoglimento fu confermata. In cassazione il soccombente deduceva: 1) nullità della sentenza per ultrapetizione e violazione del giudicato/corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere i giudici applicato il d.m. n. 1444 del 1968 e la normativa urbanistica nonostante non fosse stata oggetto di contraddittorio specifico; 2) violazione delle norme sulle distanze e della disciplina urbanistica locale, sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente ritenuto operante il d.m. n. 1444 del 1968 per un asserito vuoto normativo e che la zona interessata non fosse soggetta alle distanze invocate; 3) violazione delle norme sulla demanialità delle strade, perché la Corte d’appello aveva escluso la natura pubblica della strada facendo leva su dati formali e non valutando elementi sostanziali dell’uso pubblico; 4) violazione dell’art. 2697 c.c. per avere ritenuto il danno in re ipsa senza prova concreta del pregiudizio. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, ha accolto il terzo motivo perché il giudice di merito non aveva correttamente verificato se vi fossero gli elementi per superare la presunzione di demanialità della strada, ha accolto conseguentemente anche il secondo motivo, ritenendo centrale, per la zona B1A, la previa qualificazione della strada ai fini dell’applicabilità delle norme sulle distanze, e ha dichiarato assorbito il quarto motivo.
Norme richiamate
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non impedisce al giudice di individuare d’ufficio la norma applicabile e di qualificare giuridicamente i fatti entro il perimetro di petitum e causa petendi.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La censura di nullità per errores in procedendo non può fondarsi sul solo fatto che il giudice abbia applicato una disciplina diversa da quella prospettata dalla parte, se resta immutato l’oggetto della domanda.
Le prescrizioni urbanistiche sulle distanze integrano la disciplina codicistica e possono operare anche nei rapporti tra privati.
d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9
Ha efficacia di legge dello Stato e le sue distanze minime prevalgono sulle previsioni locali contrastanti o mancanti; tuttavia, dopo la modifica interpretativa del 2019, i commi secondo e terzo si riferiscono esclusivamente alle zone territoriali omogenee C.
legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-quinquies
Costituisce la base di delega del d.m. n. 1444 del 1968, che ha natura di atto normativo statale.
art. 2-bis d.P.R. n. 380 del 2001
È richiamato dal ricorrente per sostenere la derogabilità della disciplina statale sulle distanze.
art. 5, comma 1, lett. b-bis), d.l. n. 32 del 2019 conv. in l. n. 55 del 2019
Norma interpretativa che circoscrive l’applicazione delle distanze di cui all’art. 9, commi 2 e 3, del d.m. n. 1444 del 1968 alle sole zone C.
art. 22 legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F
Stabilisce una presunzione iuris tantum di demanialità per le strade comunali e per gli spazi e vicoli urbani ad esse adiacenti e aperti sul suolo pubblico.
artt. 879, secondo comma, e 905, terzo comma, c.c.
Sono evocati quali disposizioni rispetto alle quali opera la presunzione di demanialità delle aree viarie urbane, con possibile esonero dall’osservanza di talune distanze legali.
Il ricorrente contestava l’affermazione del danno in re ipsa, sostenendo che il pregiudizio dovesse essere provato dall’attore; il motivo è rimasto assorbito.
Massime di principio
- Il giudice può applicare d’ufficio la disciplina urbanistica e sulle distanze corretta, anche se non espressamente invocata dalle parti, purché non muti il petitum né la causa petendi e resti invariato l’oggetto della controversia.
- Non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando la decisione si fonda su una diversa qualificazione giuridica dei fatti o su una norma diversa da quella prospettata dalla parte.
- Il giudicato interno non si forma su singole argomentazioni o tesi giuridiche isolate, ma solo sulla statuizione che compone fatto, norma ed effetto; la devoluzione di una questione riapre la cognizione sull’intero relativo capo.
- In materia di distanze edilizie, il d.m. n. 1444 del 1968 ha efficacia integrativa e prevalente rispetto agli strumenti urbanistici locali incompatibili o silenti, ma l’interpretazione del 2019 ne circoscrive l’applicazione dei commi 2 e 3 alle sole zone territoriali omogenee C.
- Quando l’applicazione delle distanze dipende dalla natura della strada, il giudice deve verificare in concreto se ricorrano gli elementi per superare la presunzione iuris tantum di demanialità delle aree viarie urbane; non basta il richiamo a indici formali isolati.
- Se l’accertamento sulla natura pubblica o privata della strada è decisivo per stabilire quale disciplina delle distanze trovi applicazione, la sua omessa o incompleta verifica vizia la decisione sulla violazione delle distanze stesse.
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