Cassazione Civile, Ordinanza n. 19636/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione ricavi che una società sportiva dilettantistica aveva contabilizzato come proventi da attività istituzionale, ritenendo non sufficiente, per la decommercializzazione, il solo tesseramento formale dei partecipanti ai corsi sportivi. Secondo l’Ufficio, l’attività concretamente svolta aveva natura commerciale: venivano indicati, tra gli indici sintomatici, strategie promozionali, pubblicità, convenzioni con operatori commerciali, sconti e offerte promozionali, politiche di fidelizzazione, ampia gamma di servizi e abbonamenti, oltre all’operare sul mercato con un marchio di palestre in franchising. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente, in quanto sostanzialmente per relationem e riproduttiva delle difese dell’Ufficio; 2) violazione di varie norme tributarie e della disciplina sulle associazioni sportive dilettantistiche, sostenendo che fosse stata erroneamente negata la natura non lucrativa e istituzionale dell’attività; 3) omessa pronuncia su diverse deduzioni difensive e documentali, che la ricorrente ha ricondotto all’art. 112 c.p.c.; 4) nullità della sentenza per difetto di contenuto precettivo e violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., assumendo che la decisione avesse qualificato come imponibili tutti i proventi e gli incassi senza adeguata base decisoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il quarto motivo nella parte in cui denunciavano un vizio di motivazione, osservando che la sentenza d’appello, pur sintetica e parzialmente per relationem, rendeva comunque percepibile la ratio decidendi e mostrava di avere esaminato le doglianze della contribuente. Ha dichiarato inammissibili il secondo motivo e, per larga parte, il terzo e il quarto, perché diretti in realtà a sollecitare una diversa valutazione del merito e dei fatti, preclusa in sede di legittimità. La Corte ha ribadito che l’agevolazione fiscale per gli enti sportivi dilettantistici non dipende dal solo elemento formale dell’affiliazione o del tesseramento, ma richiede l’effettivo svolgimento di attività istituzionale senza fini di lucro, onere che grava sul contribuente. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
È richiamato come parametro del vizio di violazione di legge, ma la censura viene dichiarata inammissibile quando mira a una rivalutazione del fatto.
È richiamato per i vizi di nullità della sentenza e di motivazione apparente; la Corte precisa i limiti dell’anomalia motivazionale deducibile in cassazione.
art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992
È evocato in relazione all’obbligo di motivazione delle sentenze tributarie, ma la Corte esclude la nullità della decisione impugnata.
La motivazione è nulla solo nei casi estremi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o perplessità incomprensibile.
La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ricorre solo in caso di omissione di decisione su un capo di domanda o eccezione, non quando si contestino le ragioni poste a fondamento della decisione.
Le agevolazioni per gli enti associativi spettano solo se sussistono i presupposti sostanziali e statutari previsti dalla norma; il dato formale non basta.
art. 143 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
È citato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma non viene ravvisato un contrasto specifico con la decisione di merito.
art. 90 L. 27 dicembre 2002, n. 289
È richiamato dalla ricorrente in tema di associazioni sportive dilettantistiche, ma la censura è respinta/inammissibile perché volta a contestare l’accertamento di fatto.
art. 4 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
È evocato tra le norme fiscali oggetto di asserita violazione, senza che la Corte ravvisi una concreta violazione di legge.
art. 132 Direttiva 2006/112/CE
È menzionato dalla ricorrente; la Corte non accoglie la doglianza perché il problema viene risolto sul piano fattuale e probatorio.
art. 30 D.L. 29 ottobre 2008, n. 185, conv. in L. 28 gennaio 2009, n. 2
È citato dalla ricorrente, ma senza che emerga una specifica violazione idonea a sovvertire l’accertamento di merito.
art. 111, co. 6, Cost.
È richiamato a sostegno della censura di difetto di motivazione; la Corte esclude che la sentenza sia priva di contenuto precettivo o motivazionale.
Massime di principio
- In tema di agevolazioni fiscali per enti sportivi dilettantistici, il riconoscimento del regime di favore non dipende dal solo dato formale dell’affiliazione, del tesseramento o della veste associativa, ma richiede la prova dell’effettivo svolgimento di attività istituzionale senza fine di lucro.
- L’onere di provare i presupposti sostanziali dell’agevolazione fiscale grava sul contribuente che la invoca; il mero richiamo a elementi formali non è sufficiente a vincere la contestazione dell’Ufficio.
- La qualificazione come commerciale o istituzionale dell’attività svolta da un ente costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è rivedibile in cassazione se la censura mira solo a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio.
- La motivazione per relationem è legittima quando consente comunque di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione e mostra che il giudice d’appello ha esaminato le censure formulate, anche sinteticamente.
- Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. riguarda l’omissione di una decisione su una domanda o eccezione, non la mancata confutazione analitica di ogni argomento difensivo o di ogni risultanza istruttoria.
- In cassazione non è deducibile, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di nullità, una richiesta di nuova valutazione del merito della controversia.
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