Cassazione Civile, Ordinanza n. 15815/2023 del 06/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui veniva attribuita la rendita a un cespite consistente in un ripetitore per la diffusione di segnali radio, ubicato nel Comune di Canicattì, classificato in categoria D/7 con rendita di euro 52,20. La contribuente proponeva ricorso dinanzi alla CTP, che lo rigettava ritenendo tardiva l’impugnazione perché non proposta entro i termini decorrenti dalla forma speciale di pubblicità dell’atto. In appello, la CTR accoglieva il gravame richiamando l’art. 86, comma 3, d.lgs. 259/2003 e assimilando le infrastrutture di rete pubbliche di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, con conseguente regime derogatorio. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo lamentava omessa pronuncia e violazione delle norme processuali e tributarie sulla tempestività del ricorso originario, sostenendo che la CTR non avesse esaminato l’eccezione di inammissibilità per decadenza; con il secondo deduceva violazione delle norme sostanziali invocate dalla CTR, sostenendo che la disciplina richiamata non impediva l’accatastamento e che la CTR aveva impropriamente esteso al settore catastale e fiscale norme urbanistiche. La contribuente non svolgeva difese in cassazione.
La decisione
La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso originario della contribuente per tardività. La Corte rileva che la CTR non si era pronunciata sull’eccezione di inammissibilità per decorso del termine di impugnazione e, verificata la rituale decorrenza del termine speciale previsto per gli atti di attribuzione della rendita presunta, conclude che il ricorso introduttivo era stato notificato oltre il termine finale utile. Le spese dei gradi di merito sono compensate per giusti motivi; la contribuente è condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato quale parametro della censura per omessa pronuncia su un’eccezione processuale ritualmente devoluta al giudice di merito.
Richiamato insieme all’art. 112 c.p.c. nella denuncia di violazione delle norme sulla decisione secondo diritto.
art. 2, comma 5-bis, d.l. n. 225/2010
"Trascorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del comunicato nella Gazzetta Ufficiale, decorrono i termini per la proposizione del ricorso dinanzi alla commissione tributaria provinciale competente"
La Corte lo applica come disciplina speciale di notifica/pubblicità degli atti di attribuzione della rendita presunta e come norma che fa decorrere i termini di impugnazione dopo 60 giorni dalla pubblicazione del comunicato in Gazzetta Ufficiale.
Richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 225/2010.
Richiamato come norma sul termine per proporre ricorso nel processo tributario, rilevante ai fini della decadenza.
art. 62, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato quale norma processuale nel motivo di ricorso per cassazione.
art. 86, comma 3, d.lgs. n. 259/2003
Richiamato nel secondo motivo come norma utilizzata dalla CTR per qualificare le infrastrutture di rete pubbliche di comunicazione; il motivo resta assorbito, quindi non viene svolta una rivalutazione di merito da parte della Corte.
art. 12, comma 2, d.lgs. n. 33/2016
Richiamato nel secondo motivo come disposizione che, secondo la ricorrente, avrebbe escluso solo successivamente i manufatti dal novero delle unità immobiliari soggette ad accatastamento.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Richiamato quale vizio denunciato in cassazione per violazione di legge.
art. 19, commi 8, 9 e 10, d.l. n. 78/2010
Richiamato nella citazione di un precedente in ordine alla disciplina del differimento e delle modalità di pubblicità degli atti di attribuzione della rendita presunta.
Richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 78/2010.
Richiamato nel secondo motivo come normativa urbanistica che, secondo la ricorrente, sarebbe stata impropriamente estesa dalla CTR al settore catastale e fiscale.
Massime di principio
- Quando la legge prevede una forma speciale di pubblicità dell’atto e la decorrenza del termine per impugnarlo, il giudice deve verificare in via preliminare la tempestività del ricorso originario; se il ricorso è tardivo, esso va dichiarato inammissibile.
- L’omessa pronuncia del giudice di merito su un’eccezione di inammissibilità per decadenza integra vizio denunciabile in cassazione.
- Se l’accertamento sulla tempestività può essere compiuto sulla base degli atti già acquisiti, la Corte di cassazione può cassare e decidere nel merito, dichiarando l’inammissibilità del ricorso introduttivo senza rinvio.
- Nei giudizi tributari, per gli atti di attribuzione della rendita presunta, il termine per proporre ricorso decorre dalla pubblicazione del comunicato in Gazzetta Ufficiale secondo la disciplina speciale applicabile, con conseguente preclusione dell’impugnazione oltre il termine finale così calcolato.
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