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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14734/2024 del 27/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di alcuni dipendenti pubblici, già inquadrati nella seconda area professionale, diretta a ottenere l’inquadramento nella superiore area professionale mediante scorrimento della graduatoria di un concorso riservato al personale interno bandito nel 2007. La Corte d’appello aveva ritenuto che, una volta deciso dall’amministrazione di coprire i posti vacanti, sussistesse il diritto allo scorrimento; aveva inoltre disapplicato il provvedimento che negava l’autorizzazione allo scorrimento, ritenendo non applicabile la riforma di cui al d.lgs. n. 150 del 2009 perché sopravvenuta rispetto al bando e applicabili ai concorsi interni gli stessi principi validi per i concorsi esterni. Il Ministero ha ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 2697 c.c., 416, comma 3, e 115 c.p.c., sostenendo che i lavoratori non avevano provato i presupposti per l’inquadramento superiore; (2) violazione degli artt. 24 e 62 del d.lgs. n. 150 del 2009, dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, dell’art. 27, comma 1, n. 7, della L. n. 93 del 1983, dell’art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 1, commi 342 e 362, della L. n. 145 del 2018, deducendo che lo scorrimento doveva essere valutato secondo la normativa vigente al momento della sua attuazione e che, in ogni caso, mancava la necessaria autorizzazione all’assunzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il primo. Ha affermato che, nel pubblico impiego contrattualizzato, lo scorrimento della graduatoria non è un diritto soggettivo degli idonei ma presuppone la discrezionalità della pubblica amministrazione e deve confrontarsi con la normativa vigente al momento in cui lo scorrimento viene deliberato. Ha quindi ritenuto che lo ius superveniens introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2009, che dal 1° gennaio 2010 impone il ricorso ai concorsi pubblici con sola riserva massima del 50% ai dipendenti interni, precluda lo scorrimento di graduatorie relative a concorsi interni riservati banditi prima della riforma, soprattutto in mancanza di un regime transitorio e di una previa autorizzazione all’assunzione. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando le domande proposte in primo grado dai dipendenti. Le spese dei gradi di merito sono state compensate integralmente; i controricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal Ministero a sostegno della doglianza sull’onere della prova gravante sui dipendenti

  • art. 416, comma 3, c.p.c.

    richiamato dal Ministero in relazione alla prova dei fatti costitutivi della domanda

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal Ministero in tema di disponibilità e valutazione della prova

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    norma invocata come parametro del ricorso per violazione di legge

  • art. 24 del d.lgs. n. 150 del 2009

    «le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni.»

    ha introdotto un modello di copertura dei posti mediante concorso pubblico con sola riserva massima del 50% per il personale interno, precludendo le progressioni verticali riservate agli interni e lo scorrimento delle relative graduatorie oltre il 1° gennaio 2010

  • art. 62 del d.lgs. n. 150 del 2009

    richiamato come norma modificativa dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001

  • art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001

    interpretato alla luce della riforma del 2009 nel senso che l’accesso alle posizioni superiori richiede il concorso pubblico con eventuale riserva per gli interni

  • art. 27, comma 1, n. 7, della L. n. 93 del 1983

    richiamato dal Ministero tra le norme asseritamente violate

  • art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato dal Ministero tra le norme relative alle modalità di reclutamento

  • art. 1, commi 342 e 362, della L. n. 145 del 2018

    richiamato dal Ministero a sostegno della disciplina applicabile alle assunzioni

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il rinvio ai precedenti di legittimità e alla ricostruzione della vicenda

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    utilizzato per la decisione nel merito senza rinvio, in assenza di ulteriori accertamenti di fatto

  • art. 97 Cost.

    evocato quale parametro di buon andamento e corretto reclutamento nella pubblica amministrazione

  • art. 97 c.p.c.

    richiamato per la condanna in solido alle spese dei controricorrenti

  • art. 360, n. 3, cod. proc. civ.

    parametro del ricorso per violazione e falsa applicazione di legge

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, lo scorrimento della graduatoria non costituisce di per sé un diritto soggettivo degli idonei: esso presuppone la previa e discrezionale decisione dell’amministrazione di coprire il posto o la posizione disponibile, salvo che un obbligo di scorrimento sia imposto dalla contrattazione collettiva o dal bando.
  • Quando l’amministrazione delibera di procedere allo scorrimento di una graduatoria, la relativa operazione va valutata alla luce della disciplina vigente al momento in cui lo scorrimento viene disposto, poiché tale determinazione riattiva la sequenza concorsuale e impone il rispetto dei requisiti di validità attuali.
  • Lo ius superveniens che limiti o trasformi le progressioni verticali del personale interno può precludere l’utilizzazione di graduatorie di concorsi interni riservati banditi in precedenza, se non vi è una disciplina transitoria che ne conservi l’efficacia.
  • In materia di progressioni verticali nel pubblico impiego, dopo la riforma che impone il concorso pubblico con sola riserva massima del 50% agli interni, non può farsi discendere dalle graduatorie di procedure interamente riservate al personale interno una legittima aspettativa allo scorrimento.
  • L’accesso a nuove assunzioni o inquadramenti nella pubblica amministrazione resta subordinato, oltre che alla disciplina concorsuale, alla permanenza dell’assetto organizzativo e delle esigenze di servizio che giustificano la copertura dei posti, in coerenza con il principio di buon andamento ex art. 97 Cost.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termine
RamiLavoro
IstitutiOnere della prova

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