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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01156/2023 del 16/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente residente in area colpita dal sisma del dicembre 1990 aveva presentato nel 2009 istanza di rimborso del 90% delle imposte dirette versate nel triennio 1990-1992, invocando l'agevolazione prevista dall'art. 9, comma 17, L. n. 289/2002. Formatosi il silenzio-rifiuto dell'Ufficio, aveva ottenuto accoglimento in primo grado e in appello. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) nullità/inammissibilità del ricorso introduttivo per mancata indicazione del quantum richiesto e mancata prova del versamento, nonché difetto di autosufficienza; (2) violazione della disciplina sull'onere della prova e della normativa interna ed եվro-unitaria sugli aiuti di Stato, sostenendo che l'agevolazione non spettasse a chi, come il contribuente, percepiva redditi di partecipazione in società di persone e dunque svolgeva attività d'impresa, salvo verifica della compatibilità col regime de minimis; (3) omessa applicazione dello ius superveniens di cui all'art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, come modificato nel 2017, che avrebbe dimezzato l'ammontare del rimborso. La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché introduceva questioni di fatto non trattate nei gradi di merito e non autosufficienti; fondato il secondo, affermando che per i soggetti titolari di redditi d'impresa il beneficio è soggetto alla disciplina sugli aiuti di Stato e alla verifica concreta della compatibilità, inclusa la soglia de minimis; infondato il terzo, poiché la normativa sopravvenuta incide solo sulla fase esecutiva/di ottemperanza e non sul titolo del diritto già azionato in giudizio.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ha dichiarato inammissibile il primo e ha rigettato il terzo. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il rinvio è stato disposto per verificare in concreto se il rimborso richiesto fosse compatibile con il regime de minimis e con i presupposti soggettivi e oggettivi richiesti dalla disciplina sugli aiuti di Stato.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289

    90% delle imposte dirette pagate nel triennio 1990-1992

    prevede un'agevolazione/rimborso per i soggetti colpiti dal sisma del 1990, ma non è applicabile ai soggetti esercenti attività d'impresa se incompatibile con la disciplina europea sugli aiuti di Stato.

  • art. 21, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato come base per la tempestività dell'istanza di rimborso ai fini del diritto all'agevolazione.

  • artt. 18, 19 e 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    invocati per sostenere l'inammissibilità del ricorso introduttivo per carenze dell'istanza di rimborso; la censura è stata però dichiarata inammissibile in cassazione per difetto di autosufficienza e novità delle questioni.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per l'onere della prova in ordine ai presupposti del beneficio e alla compatibilità con il regime de minimis; la prova grava sul soggetto che invoca il beneficio.

  • art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190

    norma che disciplina il rimborso per i soggetti colpiti dal sisma e prevede l'esclusione dei soggetti che svolgono attività d'impresa, con sospensione del beneficio in attesa della verifica di compatibilità con il diritto UE.

  • art. 16-octies d.l. 20 giugno 2017, n. 91, conv. in L. 3 agosto 2017, n. 123

    modifica sopravvenuta che, secondo la Corte, non incide sui giudizi in corso ma solo sulla fase esecutiva/di ottemperanza.

  • artt. 107 e 108, par. 3, TFUE

    richiamati in relazione alla disciplina sugli aiuti di Stato; il beneficio fiscale è stato ricondotto a un aiuto di Stato incompatibile se non rientrante nelle condizioni di deroga o nel de minimis.

  • VI direttiva n. 77/288/CEE

    richiamata solo nel motivo di ricorso; la Corte ha risolto la controversia sulla base della disciplina degli aiuti di Stato e della decisione della Commissione UE.

  • Decisione della Commissione Europea C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015

    costituiscono aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno

    vincolante per il giudice nazionale; impone la disapplicazione delle norme interne incompatibili e richiede la verifica della compatibilità del beneficio solo nei limiti consentiti dal diritto UE (in particolare de minimis e assenza di sovracompensazione).

  • art. 107, par. 2, lett. b) TFUE

    richiamato come possibile deroga per gli aiuti destinati a compensare i danni causati da calamità naturali, purché vi sia nesso chiaro e diretto e non vi sia sovracompensazione.

  • art. 366, secondo comma, n. 3, c.p.c.

    la mancanza di autosufficienza del motivo di ricorso, per omissione del contenuto della richiesta di rimborso, ne determina l'inammissibilità.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il rito camerale in cassazione e per la valutazione della trattazione in pubblica udienza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, non possono essere introdotte per la prima volta questioni di merito che implicano nuovi accertamenti di fatto, se non risultano trattate nella sentenza impugnata e se il ricorso non indica specificamente dove e come siano state dedotte nei gradi di merito; in difetto, la censura è inammissibile anche per carenza di autosufficienza.
  • I benefici fiscali riconducibili a un aiuto di Stato non spettano automaticamente ai contribuenti che svolgono attività d'impresa: il giudice deve verificare, alla luce del diritto dell'Unione e della decisione della Commissione Europea applicabile, se l'agevolazione sia compatibile, se ricorrano eventuali deroghe e se il beneficio rientri nel regime de minimis senza sovracompensazione.
  • Ai fini del regime de minimis non è sufficiente che l'importo oggetto del singolo rimborso sia inferiore alla soglia UE: occorre accertare l'ammontare complessivo degli aiuti ricevuti nel periodo rilevante, con prova gravante sul soggetto che invoca il beneficio e con necessaria verifica concreta da parte del giudice di merito.
  • Le norme sopravvenute che incidono sui limiti quantitativi o sulle modalità di erogazione di un rimborso fiscale, in assenza di espressa disciplina transitoria, non incidono sul titolo sostanziale del diritto già azionato nei giudizi pendenti, ma solo sulla fase esecutiva o di ottemperanza.
  • Quando una disciplina interna è incompatibile con una decisione vincolante della Commissione Europea sugli aiuti di Stato, il giudice nazionale deve dare prevalenza al diritto UE e disapplicare la norma interna contrastante, verificando però caso per caso la sussistenza dei presupposti dell'eventuale deroga o dell'eccezione de minimis.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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