Cassazione Civile, Sentenza n. 9900/2020 del 27/05/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (enti impositori)
La controversia
La società contribuente aveva dichiarato nel Modello Unico 2006 l’IVA relativa all’anno d’imposta 2005, ma non l’aveva versata, oppure l’aveva versata tardivamente. A seguito del controllo automatizzato previsto dagli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, l’Agenzia delle Entrate iscriveva a ruolo l’imposta non versata, con interessi, sanzioni e compensi di riscossione, e notificava la cartella di pagamento. La Commissione tributaria provinciale di Piacenza respingeva il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna respingeva l’appello con sentenza n. 596/07/15, depositata il 16 marzo 2015. La contribuente ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) lamentava, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c., la violazione degli artt. 36 del D.Lgs. n. 546/1992 e 132 c.p.c., sostenendo che la motivazione della sentenza d’appello sul difetto di motivazione della cartella fosse apparente e insufficiente; 2) denunciava, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 7 della L. n. 212/2000 e dell’art. 3 della L. n. 241/1990, per l’asserita carenza di motivazione della cartella; 3) denunciava la violazione dell’art. 6, comma 5, della L. n. 212/2000, dell’art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 2 del D.Lgs. n. 462/1997, deducendo la nullità della cartella per mancata comunicazione preventiva che consentisse di fornire chiarimenti o documenti entro un termine non inferiore a trenta giorni. L’agente della riscossione eccepiva inoltre il proprio difetto di legittimazione passiva.
La decisione
La Corte ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’agente della riscossione, rilevando che esso era stato parte del giudizio di merito e che la controversia riguardava anche vizi propri della cartella. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché formulava insieme, in modo logicamente incompatibile, censure di insufficienza e di apparenza della motivazione; inoltre, il vizio di insufficienza non era più previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. nel regime applicabile. La censura di motivazione apparente era comunque infondata, poiché la CTR aveva spiegato, sia pure sinteticamente, che la cartella emessa in base all’art. 36-bis indicava gli elementi di riferimento e consentiva alla contribuente di conoscere la pretesa; per le imposte dichiarate e non versate, la cartella può richiamare la dichiarazione da cui deriva il debito. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., perché la decisione impugnata era conforme all’orientamento consolidato secondo cui, quando la cartella segue la liquidazione automatizzata di somme risultanti dalla dichiarazione del contribuente, la motivazione può essere assolta mediante il richiamo alla dichiarazione, già conosciuta dal contribuente. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c.: l’invio della comunicazione di irregolarità non è dovuto in caso di omesso o tardivo versamento di importi dichiarati, salvo che dai controlli emergano incertezze rilevanti sulla dichiarazione; la contribuente non aveva prospettato elementi idonei a superare l’indirizzo consolidato. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile. La società è stata condannata a rifondere le spese a entrambe le controricorrenti: euro 5.600,00 per compensi a ciascuna, oltre alle ulteriori voci liquidate nel dispositivo. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
In tema di ricorso per cassazione, lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c., e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”.
Il motivo di ricorso per cassazione che non offre elementi per modificare un orientamento di legittimità consolidato è dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.; la declaratoria opera come filtro e non richiede alla Corte una nuova adesione compiuta all’orientamento.
art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973
In tema di riscossione delle imposte, sebbene in via generale la cartella esattoriale, che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l’ente impositore esercita la pretesa tributaria, debba essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, tale obbligo di motivazione deve essere differenziato a seconda del contenuto prescritto per ciascuno tipo di atto, sicchè, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, l’obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perchè, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa.
Nella liquidazione automatizzata basata sulla dichiarazione del contribuente, la cartella può essere motivata mediante il richiamo alla dichiarazione stessa, senza una distinta esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della pretesa, poiché il contribuente conosce già i dati dichiarati.
art. 54-bis D.P.R. n. 633/1972
In tema di riscossione delle imposte, sebbene in via generale la cartella esattoriale, che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l’ente impositore esercita la pretesa tributaria, debba essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, tale obbligo di motivazione deve essere differenziato a seconda del contenuto prescritto per ciascuno tipo di atto, sicchè, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, l’obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perchè, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa.
Anche per la liquidazione automatizzata dell’IVA fondata sulla dichiarazione, il richiamo alla dichiarazione può soddisfare l’obbligo di motivazione della cartella, in ragione della conoscenza che il contribuente ha dei dati dichiarati.
art. 6, comma 5, L. n. 212/2000
In tema di riscossione delle imposte, la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, situazione, quest’ultima, che non ricorre nel caso in cui nella dichiarazione vi sia un mero errore materiale, che è l’ipotesi tipica disciplinata dal cit. art. 36-bis, poichè in tal caso non v’è necessità di chiarire nulla e, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi, non avrebbe indicato quale presupposto di esso l’incertezza riguardante “aspetti rilevanti della dichiarazione”.
Il contraddittorio preventivo è richiesto soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non è un adempimento generalizzato per ogni iscrizione a ruolo conseguente a liquidazione automatizzata.
art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 462/1997
In materia di riscossione, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 36 bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, l’invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un’imposta o una maggiore imposta e, comunque, la sua omissione determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti, ipotesi in cui, peraltro, non spetta la riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2.
La comunicazione di irregolarità non è prescritta in caso di omesso o tardivo versamento; in tale ipotesi non spetta la riduzione delle sanzioni amministrative prevista dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di esito negativo dell’impugnazione, il giudice dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
Massime di principio
- Quando la cartella di pagamento deriva dalla liquidazione automatizzata di imposte dichiarate dal contribuente e non versate, l’obbligo di motivazione può essere assolto mediante il richiamo alla dichiarazione, già conosciuta dal contribuente, senza indicare separatamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa.
- La comunicazione di irregolarità e il contraddittorio preventivo non sono dovuti in ogni caso di iscrizione a ruolo conseguente a controllo automatizzato: la comunicazione è richiesta quando dai controlli emergano un risultato diverso da quello dichiarato o un’imposta o maggiore imposta, mentre il contraddittorio di cui all’art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente presuppone incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Per omessi o tardivi versamenti non è prescritto l’invio della comunicazione.
- Un motivo di ricorso per cassazione che denuncia simultaneamente l’insufficienza e l’apparenza della motivazione incorre in una contraddizione logica, poiché non è possibile valutare la sufficienza di una motivazione che si assume inesistente; inoltre, nel regime processuale applicabile alla controversia, l’insufficienza della motivazione non costituisce autonomo vizio ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
- L’agente della riscossione è legittimato passivamente nel giudizio di impugnazione della cartella per vizi propri quando abbia partecipato al giudizio di merito; la decisione lo qualifica inoltre come parte necessaria di quel giudizio d’impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 27 mag 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 9961/2020 del 27/05/2020
- Sentenza civile · 27 mag 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 9955/2020 del 27/05/2020
- Sentenza civile · 27 mag 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 9902/2020 del 27/05/2020
- Sentenza civile · 27 mag 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 9903/2020 del 27/05/2020
- Sentenza civile · 27 mag 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 9901/2020 del 27/05/2020
- Sentenza civile · 27 mag 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 9906/2020 del 27/05/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →