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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9906/2020 del 27/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società contribuente)

La controversia

La controversia riguardava l’avviso di accertamento IRES relativo al 2004, con cui l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a imponibile minusvalenze per Euro 7.617.000,00 derivanti dalla cessione, conclusa nel 2002, di un ramo d’azienda relativo alla produzione di batterie piccole ermetiche. La società aveva dedotto la minusvalenza dapprima nel 2002 e, per la parte residua, negli anni 2003, 2004 e 2005. L’operazione, effettuata a favore di una società del gruppo, era stata ritenuta elusiva perché priva di valide ragioni economiche e diretta a conseguire un vantaggio fiscale. La contribuente sosteneva invece che la produzione era strutturalmente in perdita e fuori mercato per la concorrenza dei produttori dell’Estremo Oriente; il conferimento, valorizzato sulla base della stima del perito nominato ai sensi dell’art. 2343 c.c., mirava a dismettere e liquidare l’attività e a ridurre l’impatto della cessazione sul personale, ricollocandone almeno una parte presso la società conferitaria. La Commissione tributaria provinciale dell’Aquila aveva respinto il ricorso e la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, con sentenza depositata il 17 settembre 2012, aveva rigettato l’appello, confermando l’accertamento. In Cassazione la società ha proposto quattro motivi, benché il testo ne annunci cinque: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia della CTR sull’eccezione che denunciava l’omessa pronuncia del giudice di primo grado sulle questioni del ricorso introduttivo, tra cui la carenza di motivazione dell’accertamento, l’estraneità dell’operazione alle fattispecie elusive, la carenza di legittimazione passiva e l’illegittimità delle sanzioni; 2) omesso esame di fatto decisivo quanto alla nullità o illegittimità dell’avviso per mancata considerazione delle difese presentate in sede precontenziosa, in relazione all’art. 37-bis, comma 5, del D.P.R. n. 600/1973; 3) omesso esame della dedotta estraneità della cessione alle fattispecie elusive previste dall’art. 37-bis; 4) omesso esame delle valide ragioni economiche dell’operazione e, in particolare, della dismissione di una produzione non più competitiva, della liquidazione dell’attività e della tutela del personale. Il ricorso chiedeva la cassazione della sentenza, con decisione nel merito o rinvio.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo: la CTR aveva affrontato la questione relativa alle eccezioni riproposte in appello, sia richiamando la decisione resa per l’anno d’imposta 2002, sia esaminando comunque le difese della contribuente, sicché non sussisteva l’omessa pronuncia denunciata. Ha accolto i motivi secondo, terzo e quarto, esaminati congiuntamente, rilevando che la CTR aveva basato la valutazione dell’elusività soprattutto su una comparazione quantitativa dei dati e dei vantaggi fiscali, senza esaminare adeguatamente i fatti allegati dalla società circa la perdita strutturale e la non competitività della produzione, la scelta di liquidare l’attività e l’esigenza di contenere le conseguenze occupazionali. La Corte ha inoltre rilevato che la CTR aveva contestato la stima del perito senza spiegare l’incongruenza o l’artificiosità della valutazione e aveva considerato irrilevante il mancato contenimento dei costi, pur essendo la cessione diretta alla liquidazione della produzione e non alla razionalizzazione dei costi. Tali elementi richiedevano una valutazione complessiva sia quantitativa sia qualitativa per verificare l’esistenza di un’utilità economica e se l’intento elusivo fosse esclusivo o prevalente. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    A prescindere dalla condivisibilità o meno delle ragioni esplicitate, è allora indubbio che il giudice d’appello ha affrontato la questione, sicchè alcun error in procedendo può ravvisarsi nella decisione.

    Non ricorre violazione dell’art. 112 c.p.c. quando il giudice d’appello abbia effettivamente affrontato la questione devolutagli, anche se la soluzione adottata non è condivisibile nel merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    In conclusione la sentenza impugnata è viziata dall’omesso esame di fatti decisivi ai fini del giudizio, la cui valutazione si imponeva invece al fine della formulazione di un giudizio complessivo sulla emergenza di una utilità economica o sulla sussistenza di un mero intento elusivo, esclusivo o prevalente, dell’operazione di cessione del ramo d’azienda, ed in particolare è viziata dall’omesso esame dei dati e dei fatti evidenziati dalla contribuente, incidenti su una valutazione che deve essere non solo quantitativa ma qualitativa dell’operazione di conferimento del ramo d’azienda, al fine della verifica della sussistenza o meno di un intento esclusivamente o prevalentemente elusivo.

    È decisivo, ai fini del vizio di omesso esame, il mancato esame dei fatti allegati che possono incidere sulla valutazione complessiva dell’operazione; nel giudizio sull’elusività occorre considerare non soltanto gli elementi quantitativi, ma anche quelli qualitativi e le ragioni economiche prospettate.

  • art. 37-bis, comma 5, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Nella vigenza dell’art. 37-bis cit., applicabile al caso di specie, era peraltro esplicitamente valorizzato l’intento di aggirare obblighi e divieti previsti dall’ordinamento.

    Nel regime applicabile alla controversia, la valutazione dell’elusività ai sensi dell’art. 37-bis richiedeva di considerare l’intento di aggirare obblighi o divieti dell’ordinamento; la Corte ha inoltre ritenuto decisivo esaminare le ragioni economiche addotte e non limitare il giudizio a un confronto quantitativo del vantaggio fiscale.

  • art. 2343 c.c.

    Peraltro di quella “non condivisione” neppure si dà una spiegazione, atteso che con essa o si denunciava, e spiegava, l’incongruenza e/o l’artificiosa utilizzazione, oppure si pretendeva di formulare valutazioni di opportunità, così però inammissibilmente invadendo un campo riservato, nelle scelte aziendali, alla valutazione discrezionale dell’imprenditore.

    La valutazione della stima del perito deve indicare le ragioni dell’incongruenza o dell’uso artificioso eventualmente contestati; non può risolversi in una valutazione giudiziale di opportunità che sostituisca la discrezionalità dell’imprenditore nelle scelte aziendali.

Massime di principio

  • La verifica dell’elusività di un’operazione deve accertare se essa sia spiegabile con ragioni economiche apprezzabili diverse dal conseguimento di un risparmio d’imposta; il divieto di abuso non può comprimere la libertà del contribuente di scegliere tra operazioni lecite che comportino differenti carichi fiscali.
  • Per valutare se un’operazione sia diretta in modo esclusivo o prevalente a conseguire un vantaggio fiscale, il giudice deve esaminare complessivamente le ragioni economiche prospettate, considerando elementi quantitativi e qualitativi. Possono essere decisivi, se allegati, la dismissione di un’attività strutturalmente in perdita o fuori mercato, le modalità di liquidazione e le ricadute sul personale.
  • Il giudice che contesta la stima peritale posta a fondamento di un’operazione deve spiegare se e perché la stima sia incongrua o sia stata utilizzata artificiosamente; non può sostituire con proprie valutazioni di opportunità la discrezionalità imprenditoriale nella scelta delle modalità di dismissione dell’attività.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice d’appello abbia effettivamente esaminato la questione sottopostagli, anche se la motivazione o la soluzione di merito siano contestabili.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiAbuso del diritto

Testo integrale

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