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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9961/2020 del 27/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)

La controversia

Il ricorrente, già amministratore delegato di una società di gestione del risparmio in amministrazione straordinaria, ha impugnato il provvedimento sanzionatorio adottato dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 195 t.u.f. La Corte d’appello di Milano, con provvedimento depositato il 5 luglio 2017, aveva confermato la sanzione salvo che per uno degli addebiti, rideterminandone conseguentemente l’importo. Le contestazioni riguardavano irregolarità gestionali riferite, secondo la Corte d’appello, al periodo dall’11 febbraio 2013 al primo trimestre 2014, comprendenti condotte e omissioni connesse alla gestione societaria, alla mancata attuazione di interventi adeguati dopo i rilievi ispettivi della Banca d’Italia, a contratti di consulenza e alla mancata approvazione consiliare di operazioni in contropartita con i fondi. La Cassazione non indica l’importo della sanzione. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione del diritto di difesa per la mancata specifica indicazione delle norme asseritamente violate e il difetto di motivazione della Corte d’appello; ha inoltre prospettato l’inconferenza del richiamo a un precedente provvedimento e il rischio di violazione del ne bis in idem. Con il secondo motivo ha contestato l’individuazione del periodo delle irregolarità e dedotto la sovrapposizione temporale con una precedente iniziativa sanzionatoria, oltre all’omesso esame di un fatto decisivo. Con il terzo motivo ha censurato l’ampliamento delle contestazioni nel provvedimento sanzionatorio, l’attribuzione di fatti non previamente contestati e l’addebito a suo carico dell’onere di dimostrare l’incidenza di tale ampliamento sulla sanzione. Con il quarto motivo ha contestato l’addebito di condotte riferibili ad altri componenti degli organi societari, riproposto la questione del ne bis in idem e sostenuto che la mancata sanzione del direttore generale precludesse quella a suo carico. Con il quinto motivo ha denunciato la nullità della sentenza per motivazione assertiva sul rigetto dei motivi di opposizione dal sesto al decimo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato rigettato: per contestazioni amministrative di questo tipo il diritto di difesa è rispettato quando siano individuate puntualmente le condotte irregolari e siano indicate, anche in termini generali, le disposizioni normative primarie e secondarie ritenute violate, così da consentire la comprensione dell’addebito e l’effettiva difesa; la motivazione del giudice di merito su una questione astrattamente giuridica può inoltre essere integrata o corretta dalla Cassazione quando la soluzione sia conforme a legge. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: la questione del ne bis in idem non risultava dedotta in modo perspicuo nel giudizio di merito e la censura non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva individuato il periodo dall’11 febbraio 2013 al primo trimestre 2014 sulla base di specifiche deliberazioni consiliari; la contestazione dell’esattezza di tale ricostruzione era formulata come mera asserzione non correlata agli atti. Il terzo motivo è stato ritenuto generico, perché non identificava le condotte concrete cui si riferivano le censure di novità delle contestazioni o di attribuzione di fatti altrui; la valutazione complessiva di azioni, omissioni e scelte gestionali non equivaleva, di per sé, a contestazione generica. Il quarto motivo è stato rigettato: il richiamo a un precedente giudizio era metodologico, con riguardo ai doveri di vigilanza e controllo degli organi gestori e al coinvolgimento personale del ricorrente, e non comportava sovrapposizione tra le singole condotte; le doglianze miravano inammissibilmente a una nuova valutazione delle risultanze istruttorie. La mancata sanzione di un altro soggetto, da sola, non precludeva la sanzione del ricorrente, in assenza di una specifica dimostrazione della rilevanza della posizione dell’altro soggetto rispetto alla sua. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto la denuncia di nullità, chiedeva un sindacato sulla motivazione non consentito nei termini prospettati. Il ricorrente è stato condannato a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.800 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, euro 200 per esborsi e accessori di legge; la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 195 d.lgs. n. 58/1998 (t.u.f.)

    Va, in conclusione, ribadito, anche alla luce della evoluzione della giurisprudenza di Strasburgo, che non sussiste alcuna violazione del diritto di difesa quando sia riscontrabile, come nel caso in esame, la puntuale individuazione delle condotte irregolari riscontrate e l’indicazione, sia pure in termini generali, delle previsioni normative, primarie e secondarie, che si assumono violate (v., ad es. Cass. 14 dicembre 2015, n. 25141).

    Nel procedimento sanzionatorio disciplinato dall’art. 195 t.u.f., la contestazione soddisfa le esigenze difensive se individua puntualmente le condotte irregolari e indica, anche in termini generali, le disposizioni primarie e secondarie che si assumono violate, in modo da rendere comprensibile l’addebito.

  • art. 24 Cost.

    E, tuttavia, in questa prospettiva, che nel diritto interno trae alimento essenzialmente dall’art. 24 Cost., non vi è motivo di disattendere una valutazione funzionale che abbia riguardo, in relazione alla particolare tipologia del processo del quale si discute, alle concrete possibilità di comprendere la portata della pretesa sanzionatoria amministrativa, ossia di conseguire una effettiva conoscenza dei contorni fattuali dell’accusa e il pieno svolgersi del diritto di difesa.

    Il diritto di difesa nelle procedure sanzionatorie amministrative va valutato in modo funzionale alla concreta possibilità dell’interessato di comprendere i contorni fattuali dell’addebito e di difendersi effettivamente.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Quanto alla mancata irrogazione di una sanzione amministrativa in danno del direttore generale, deve solo rilevarsi che essa – per come dedotta e per il solo fatto di riguardare un soggetto diverso – non comporta alcuna preclusione.

    La mancata sanzione di un soggetto diverso non preclude, per ciò solo, l’irrogazione della sanzione al ricorrente; occorre allegare e illustrare la concreta correlazione oggettiva e soggettiva che renderebbe decisiva la posizione dell’altro soggetto.

Massime di principio

  • Nelle procedure per l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 195 t.u.f., il diritto di difesa non richiede che la contestazione riporti una descrizione analitica di ogni norma violata, quando essa individui puntualmente le condotte e indichi, anche in termini generali, le disposizioni primarie e secondarie applicabili, consentendo di comprendere i fatti addebitati e di predisporre la difesa.
  • La specificità della contestazione di irregolarità gestionali può essere valutata in modo funzionale alla natura degli addebiti, che possono riguardare un quadro complessivo di azioni, omissioni e scelte gestionali, anziché singoli atti isolati; chi censura l’attribuzione di condotte altrui o l’introduzione di fatti nuovi deve identificare con precisione le vicende contestate.
  • Quando la censura di cassazione riguarda una questione astratta di diritto, il giudice di legittimità deve verificare la conformità della soluzione di merito alla legge e può correggerne o integrarne la motivazione; l’eventuale carenza motivazionale non determina cassazione se la soluzione giuridica è corretta.
  • La deduzione di una sovrapposizione tra contestazioni o di un errore nella delimitazione temporale degli addebiti deve confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata e indicare gli atti e i fatti processuali rilevanti; una mera affermazione non correlata agli atti non integra una censura ammissibile.
  • La responsabilità dell’esponente societario può essere riferita anche a condotte di soggetti sottoposti ai suoi poteri di vigilanza e controllo quando risulti il suo personale coinvolgimento o l’inadempimento dei doveri gestori; la mancata sanzione di un altro soggetto non costituisce, da sola, una preclusione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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