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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19198/2022 del 14/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Al contribuente erano stati notificati cinque avvisi di accertamento relativi ai periodi d'imposta 2000-2004, fondati su operazioni societarie e, in particolare, sull'acquisto di quote sociali per importi rilevanti. Il contribuente aveva impugnato gli atti eccependo, in via preliminare, l'incompetenza territoriale dell'ufficio accertatore e, nel merito, sostenendo di non avere effettivamente sostenuto il costo delle acquisizioni, perché avrebbe agito per conto di terzi. La CTP aveva accolto il ricorso per l'eccepita incompetenza territoriale; in appello, la CTR ha invece ritenuto competente l'ufficio e ha respinto il merito difensivo del contribuente, ritenendo non provato che egli avesse agito in nome e per conto altrui e non idonea la documentazione prodotta a vincere la presunzione di maggior reddito. In cassazione il contribuente ha proposto cinque motivi: (1) nullità della motivazione per apparente decisione e violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. 546/1992; (2) violazione dell'art. 2729 c.c. per erroneo uso di presunzioni; (3) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il pagamento sarebbe avvenuto tramite cambiali e che gli esborsi sarebbero stati sostenuti dall'avallante; (4) vizio di motivazione e omessa considerazione del sillogismo difensivo secondo cui la scrittura e gli atti pubblici proverebbero l'operare per conto terzi e l'assenza di incremento patrimoniale; (5) violazione dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 33 d.lgs. 546/1992 per aver tratto argomenti dall'assenza del controricorrente all'udienza in un procedimento camerale.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che nell'accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. 600/1973 l'Ufficio prova i fattori-indice della capacità contributiva, mentre incombe al contribuente dimostrare che la spesa non è stata sostenuta o è stata finanziata con risorse non imponibili; la motivazione della CTR non era quindi apparente. Ha dichiarato infondato il secondo motivo perché generico e comunque diretto a contestare un apprezzamento di merito, ribadendo che la prova del fatto impeditivo spettava al contribuente. Ha dichiarato inammissibili i motivi terzo e quarto, poiché la CTR aveva esaminato la documentazione e si trattava in sostanza di una richiesta di rivalutazione del fatto, non consentita in cassazione; la dichiarazione del terzo e gli elementi documentali erano stati ritenuti non decisivi o insufficienti. Ha considerato irrilevante il quinto motivo, osservando che il riferimento alla mancata presentazione all'udienza era comunque ad abundantiam e non incideva sulla ratio decidendi. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato come parametro del vizio di motivazione; la Corte esclude che la sentenza d'appello fosse meramente apparente.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Usato dal ricorrente per denunciare carenza motivazionale; la Corte ritiene la motivazione della CTR sufficiente.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni valorizzate dal giudice di merito non sono state ritenute illegittime; la censura mirava in realtà a contestare il merito.

  • art. 360 c.p.c.

    Le doglianze sono ricondotte ai diversi vizi di legittimità, ma la Corte esclude l'esistenza dei vizi denunciati e rileva, per alcuni motivi, la richiesta di rivalutazione del fatto.

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Costituisce la base dell'accertamento sintetico: l'Ufficio può fondare la pretesa sulle spese sostenute nel periodo d'imposta, mentre il contribuente deve dimostrare che la spesa non è stata sostenuta o è stata finanziata con redditi esenti o non imponibili.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura sull'uso del comportamento processuale della controparte è ritenuta irrilevante rispetto alla ratio decidendi.

  • art. 33 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato per contestare il riferimento all'assenza all'udienza nel rito camerale, ma la Corte esclude che ciò abbia inciso sulla decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Viene dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nell'accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche, l'Amministrazione assolve il proprio onere probatorio dimostrando l'esistenza di spese o altri fattori-indice di capacità contributiva; spetta poi al contribuente provare che tali spese non sono state sostenute, oppure che sono state finanziate con redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o comunque non imponibili.
  • La motivazione della sentenza non è apparente quando il giudice di merito esamina i fatti costitutivi della pretesa fiscale e le prove offerte dal contribuente, anche se perviene a una valutazione di insufficienza della documentazione prodotta.
  • In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti, quando il giudice di merito abbia già esaminato gli elementi allegati e li abbia ritenuti non decisivi o incongruenti.
  • La deduzione di un vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se mira solo a sollecitare una diversa lettura delle prove e non individua un fatto storico decisivo effettivamente trascurato dal giudice di merito.
  • Argomenti motivazionali che siano espressamente qualificabili come accessori o ad abundantiam non incidono sulla ratio decidendi e non possono fondare l'annullamento della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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