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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20453/2022 del 24/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La controversia nasce da una condanna contabile emessa dalla Corte dei conti d’appello nei confronti di un dirigente dell’Assemblea capitolina, ritenuto corresponsabile di erogazioni pubbliche per progetti sportivi e culturali che la Procura contabile aveva qualificato come indebite e produttive di danno erariale. In primo grado la domanda risarcitoria era stata respinta, ma in appello la responsabilità era stata affermata con condanna al pagamento di una quota del danno. Nel ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto due motivi: 1) violazione del diritto di difesa per non avere la Corte contabile ammesso una delega orale riferita dall’avvocato presente in udienza, invocando la disciplina emergenziale del d.l. 18/2020; 2) eccesso di potere giurisdizionale e sconfinamento nella discrezionalità amministrativa, sostenendo che il giudice contabile avrebbe sostituito le proprie valutazioni a quelle dell’amministrazione comunale, male individuato le competenze degli organi capitolini e applicato in modo errato la disciplina regolamentare delle erogazioni, trascurando anche un supposto incremento delle entrate comunali derivante dagli eventi finanziati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato anzitutto la mancata notificazione del ricorso ad altre parti oltre al Procuratore generale contabile, affermando che nei ricorsi contro le sentenze della Corte dei conti in grado di appello il solo contraddittore necessario è il P.M. contabile. Ha poi ritenuto il primo motivo carente di specificità ex art. 366, n. 4, c.p.c., perché il ricorrente non ha indicato compiutamente le norme violate, né le ha confrontate con le rationes della sentenza impugnata; inoltre il richiamo al d.l. 18/2020 è stato giudicato incongruo e non sorretto dalla necessaria allegazione degli elementi fattuali e documentali relativi alla pretesa delega orale. Il secondo motivo è stato assorbito. La Corte ha altresì dato atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 93 CGA

    richiamato dalla Corte contabile per dichiarare la contumacia della parte che non si era ritualmente costituita

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    impone, a pena di inammissibilità, di indicare le norme violate, esaminarne il contenuto precettivo e confrontarlo con la sentenza impugnata

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la censura di violazione di legge deve essere specificamente articolata e correlata alle norme asseritamente violate

  • d.l. n. 18 del 2020

    richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sulla delega orale, ma ritenuto incongruo e comunque non adeguatamente allegato

  • art. 12 l. n. 241 del 1990

    richiamato nel quadro della disciplina regolamentare comunale dei contributi

  • art. 151, comma 4, TUEL

    indicato come norma di ragioneria violata nella gestione delle erogazioni

  • art. 184, comma 4, TUEL

    indicato come norma di ragioneria violata nella gestione delle erogazioni

  • art. 184, comma 2, TUEL

    richiamato quale principio generale riflesso dalla disposizione regolamentare sui controlli delle spese

  • art. 6 regolamento comunale n. 219/2003

    considerato dalla Corte contabile come base dell’obbligo di verifica delle spese ai fini dell’erogazione del contributo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro sentenze della Corte dei conti in grado di appello il contraddittore necessario è il P.M. contabile; la mancata notificazione ad esso comporta inammissibilità del ricorso.
  • La censura per violazione di legge è inammissibile se non indica in modo specifico le norme asseritamente violate, il loro contenuto precettivo e il raffronto con le argomentazioni della sentenza impugnata.
  • La Corte di cassazione non può essere chiamata a svolgere una ricerca esplorativa delle norme violate o dei passaggi della sentenza contrastanti con esse: è onere del ricorrente costruire una doglianza completa e autosufficiente.
  • Le deduzioni fondate su una disciplina processuale speciale o emergenziale devono essere accompagnate dall’allegazione completa dei presupposti di fatto e documentali che ne consentono l’applicazione al caso concreto.
  • Una censura di sconfinamento nella discrezionalità amministrativa non supera il vaglio di ammissibilità se resta generica o viene proposta senza un’adeguata correlazione con le rationes decidendi della pronuncia impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOnere della prova
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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